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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
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Luca Gasparini
Mantova11/10/2011 11:32Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Spettabile Zucchetti,
mi trovo alle prese con il trattamento del privilegio oggettivato richiesto da SACE s.p.a. per importo particolarmente rilevante.
Non avendo rinvenuto letteratura o giurisprudenza in materia, mi sono applicato nella lettura della norma di riferimento (a mio avviso scritta in modo tutt'altro che chiaro) predisponendo il progetto di stato passivo con collocazione del credito in chirografo, in quanto, non senza dubbi , ho ritenuto che il privilegio avesse natura speciale e poiché i beni indicati nel progetto finanziato non sono stati inventariati. SACE, in vista dell'udienza del prossimo 19/10, mi ha anticipato le sue osservazioni, con le quali precisa che il privilegio sarebbe generale.
Vi sarei grato, se voleste rendere Vostro parere in argomento, precisando anche se il privilegio in parola è rubricato nell'elenco dei privilegi di FALLCO.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Luca Gasparini
Mantova-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2011 19:34RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
A nostro parare si tratta di privilegio speciale che trova collocazione prima di ogni altro privilegio e subito dopo quelli di cui all'art. 2751 bis c.c. Nella tabella dei privilegi di Fallco è rubricato nella voce:
Prg. 19 CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO -altri crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro privilegio.
Prefer. A7.6
Gen/Spe Spe
Zucchetti Sg Srl
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Andrea Peruffo
Vicenza23/10/2011 11:45RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Vorrei intervenire per segnalare un caso frequente: spesso SACE interviene in surroga, dopo avere corrisposto ad una banca finanziatrice in chirografo la somma corrispondente alla garanzia prestata alla banca medesima a fronte del finanziamento, e per questa somma richiede il privilegio. Ora, io sarei dell'idea di non ammettere il privilegio con la seguente motivazione: "escluso il privilegio per impossibilità di ritenere modificato il rapporto giuridico nei suoi aspetti oggettivi nei casi di surrogazione soggettiva nel credito, principio generale che non può ritenersi superato da una norma di carattere sicuramente eccezionale. In ogni caso, ammesso e non concesso che il Decreto Legislativo 123/98 possa consentire il sorgere ex novo di un diritto di privilegio in capo al creditore interventuo in surroga, la disciplina dell'art.9 appare riferibile ad ipotesi diverse dal caso concreto." -
Veronica Manzini
Reggio Emilia (RE)04/09/2014 19:18RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Torno sulla questione per chiedere un ulteriore chiarimento: escluso il riconoscimento del privilegio, il credito di SACE va comunque ammesso al passivo fallimentare, anche nel caso in cui la banca finanziatrice sia già stata ammessa per lo stesso importo e lo stato passivo reso esecutivo? In questo caso, come ci si deve comportare sotto un profilo operativo, atteso che il credito non può essere ammesso due volte ed il curatore non ha potere autonomo modificare lo stato passivo "diminuendo il credito della banca finanziatrice"? In tal senso vi provvede il Giudice Delegato in sede di udienza di verifica?
Grazie.
Veronica Manzini
Reggio Emilia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2014 10:07RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Da quanto capiamo, è stato già dichiarato esecutivo lo stato passivo al quale è stata ammessa la banca finanziatrice e, dopo la esecutività dello stato passivo si insinua Sace. Se è così la prima cosa da valutare è se Sace va ammessa al passivo (bisogna, cioè, verificare se questa ha estinto il credito della banca per effetto della garanzia data in favore del fallito); in caso positivo bisogna espungere dal passivo la banca, il che non può avvenire, come lei giustamente ricorda, con un suo provvedimento, nè può essere fatto dal giudice all'udienza in cui verrà esaminata la domanda di Sace. E' necessario, allo scopo, promuovere un giudizio di revocazione del credito ammesso della banca di cui al quarto comma dell'art. 98.
Zucchetti Sg srl
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Veronica Manzini
Reggio Emilia (RE)09/09/2014 11:45RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Ringrazio per il riscontro. Preciso che il credito di Sace va ammesso al passivo fallimentare in quanto i docuemnti giustificativi comprovano il credito e l'avvenuta surroga.
Tuttavia, da un esame dell'art. 98 quarto comma L.F., si evince che il curatore può chiedere la revocazione del credito ammesso se emerge che il credito è stato ammesso al passivo fallimentare in base a documenti falsi o dolosamemte determinati o da errore essenziale, oppure dalla mancata conoscenza di elementi documentali decisivi non prodotti tempestivamente per cauisa non imputabile.
Mi pare che il mio caso rientri in quest'ultima ipotesi. Mi chiedo però: non potrei avvalermi del diposto di cui all'art. 115 L.F. evitando così il giudizio di revocazione che mi espone a spese e costi per la procedura?
Vi ringrazio e saluto cordialmente
Veronica Manzini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/09/2014 20:22RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Non abbiamo parlato dell'art. 115, sec. comma, per il semplice fatto che Sace non ha seguito questa via, ma si è insinuata al passivo fallimentare e lei, infatti, sta esaminando la domanda e ritiene di doverla ammettere al passivo, ove figura anche la banca. In ogni caso la via scelta da Sace perché essa, chiedendo la collocazione privilegiata che la banca non ha, dimostra di non voler esercitare la surroga 8peraltro surroga convenzionale e non legale), ma un ordinario regresso, che poteva essere fatto valere soltanto con una autonoma domanda di insinuazione,.
Zucchetti Sg srl
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Michela Reginato
RAVENNA15/01/2015 11:17RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Su ilcaso.it ho letto che il Tribunale di Mantova (sent. 8/5/2012) ha riconosciuto natura generale e non speciale a questo privilegio.
Vi sarei grata se voleste rendere Vostro parere in argomento, precisando, se del caso, la nuova rubricazione del privilegio in parola nell'elenco dei privilegi di FALLCO.
Ringrazio e saluto.
Michela Reginato
Ravenna-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/01/2015 19:55RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTILa norma di cui al quinto comma è scritta tanto male che può dare adito a diverse interpretazioni. Per il tribunale di Mantova essa attribusisce un privilegio generale, per noi e altri di carattere speciale. Scrive il prof. D. Galletti in www. IlFallimentarista.it quanto segue: "Il privilegio di cui all'art. 9, per quanto formulato in termini tecnicamente assai modesti, mi sembra comunque di carattere speciale, non generale: esso assiste in sostanza il finanziatore di mutui destinati all'acquisto di macchinari ed impianti, beni produttivi in genere, con prelazione sugli stessi".
Ad ogni modo, la questione sul credito Sace non è tanto circa la natura del privilegio (se generale o speciale), ma se sia assistito da privilegio. Il più delle volte, infatti, Sace stipula con la banca finanziatrice un contratto di assicurazione del credito, e quando paga eroga l'indennità assicurativa a favore dell'assicurato, surrogandosi poi ex art. 1916 c.c. verso il debitore; in questi casi non ricorre ilprivilegio (generale o speciale che sia) di cui all'art. 9 del citato d,lgs, perché il diritto al privilegio sorge solo in caso di revoca del medesimo e non per il semplice inadempimento al rimborso. In ogni caso, anche ammesso che l'inadempimento al rimborso possa costituire, in taluni casi specificatamente definiti per legge o per contratto, motivo di revoca del beneficio, è comunque necessario un provvedimento formale di revoca del beneficio il privilegio dato che questa va considerata quale elemento costitutivo del privilegio.
Comunque qualora lei volesse attribuire il privilegio e ritenesse che questo abbia natura privilegiata generale, la voce corrispondente nella tabella Fallco è il
Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen/Spe Gen
CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro.
Zucchetti SG srl
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Carla Giani
AREZZO22/02/2016 11:49RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Spett.le Zucchetti,
sono alle prese con un credito vantato dalla Regione Toscana per un finanziamento a suo tempo concesso da Artiginacredito Toscano. Nell'istanza di ammissione la Regione Toscana aveva chiesto il privilegio ai sensi dell'art. 9, comma 5 del d.lgs. 31/03/1998 n. 123 e tale privilegio le è stato riconosciuto. Adesso, al momento del riparto, la Regione Toscana sostiene che il privilegio è generale, mentre io, in qualità di curatore, sostengo che è speciale.
In una Vs. risposta del 15/01/2015 sull'argomento avevate scritto:
"La norma di cui al quinto comma è scritta tanto male che può dare adito a diverse interpretazioni. Per il tribunale di Mantova essa attribusisce un privilegio generale, per noi e altri di carattere speciale. Scrive il prof. D. Galletti in www. IlFallimentarista.it quanto segue: "Il privilegio di cui all'art. 9, per quanto formulato in termini tecnicamente assai modesti, mi sembra comunque di carattere speciale, non generale: esso assiste in sostanza il finanziatore di mutui destinati all'acquisto di macchinari ed impianti, beni produttivi in genere, con prelazione sugli stessi"."
Mi potreste indicare nel dettaglio le altre fonti che riconoscono che tale privilegio sia speciale?
Grazie
Carla Giani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/02/2016 20:15RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Non ci risultano altri interventi altri interventi sul punto specifico della natura del privilegio in questione e noi stessi stiamo riesaminando la nostra posizione sia a causa della mancata indicazione dell'oggetto del privilegio, che dovrebbe essere specificato per i privilegi speciali, sia per la salvezza data dal comma quinto dell'art. 9 del d.lgs n. 123 del 1998 ai diritti preesistenti dei terzi, che è tipico dei privilegi generali, giusto il disposto del primo comma dell'art. 2747 c.c..
La questione presuppone, ovviamente, che nello stato passivo non sia stata fatta alcuna indicazione circa la natura del privilegio né indicati i beni su cui si eserciterebbe il privilegio, perché se in esso vi è una qualche indicazione da cui si capisce che il giudice ha optato per la natura speciale del privilegio, il discorso è chiuso, in quanto eventuali contestazioni in proposito il creditore avrebbe dovuto proporle attraverso l'opposizione allo stato passivo.
Zucchetti SG Srl-
Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)12/03/2016 11:26RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Nel mio caso il privilegio in questione viene richiesto da Unicredit che ha concesso alla Fallita, in convenzione con Finlombarda, un mutuo chirografario in forza di una legge regionale della Lombardia (1/2007) per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali. I Fondi sono stati erogati da Finlombarda a Unicredit che li ha girati alla Fallita.
Nell'insinuazione la Banca afferma di essere obbligata a restituire il prestito alla Regione, stante il mancato rimborso da parte della Fallita; sembra quindi assumere più la veste di garante che di finanziatore.
Peraltro l'art.9, comma 5, prevede che la restituzione dei finanziamenti debba avvenire tramite iscrizione a ruolo, che nel mio caso non c'è stata.
Mi domando se in questa situazione il privilegio possa essere fatto valere a favore di Unicredit, visto che l'Ente Pubblico ha recuperato integralmente i fondi erogati.
A mio avviso nei confronti di Unicredit il credito va riconosciuto in chirografo.
Grazie per la risposta
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/03/2016 19:46RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998
Siamo d'accordo con lei. Il privilegio di cui all'art. 9 dlgs n. 123 del 1998 assiste infatti i crediti per la restituzione dell'intervento effettuato in conseguenza della revoca dello stesso (commi 4 e 5), che nella specie non vi è stata in quanto nel finanziamento vi è stata l'intermediazione della banca; questa figura quale finanziatore del fallito anche se ha ricevuto la provvista da Finlombarda, ma i rapporti tra questa e Unicredit sono estranei al fallito
Zucchetti SG srl
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