Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Doppia insinuazione per TFR

  • Giuseppe Greco

    Novoli (LE)
    03/06/2015 11:56

    Doppia insinuazione per TFR

    Buongiorno a tutti,
    espongo il mio caso pratico.

    Il lavoratore Tizio presenta domanda di ammissione (tempestiva) per TFR maturato dal 2010 al 2014 con la società Alfa. La domanda viene accolta, lo stato passivo diviene esecutivo, il fondo di garanzia distribuisce le somme.

    Il lavoratore Tizio presenta ulteriore domanda di ammissione (tardiva) e richiede TFR maturato dal 2007 al 2009 (con lettera di interruzione della prescrizione). Per completezza specifico che il TFR "tardivo" è maturato alle dipendenze della società Beta e risulta in capo alla società Alfa a seguito di accollo della forza lavoro (effettuato in continuità, ossia senza licenziamenti).

    Dal mio punto di vista la domanda tardiva, pur essendo relativa a periodi totalmente differenti, non può essere accolta avendo, il GD, emanato già un provvedimento per la causa petendi.

    Resto in attesa di un vostro parere.
    GG
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2015 20:58

      RE: Doppia insinuazione per TFR

      Classificazione: TARDIVE / NOVITA'
      La sua considerazione è corretta ma non tiene sufficientemente conto della evoluzione giurisprudenziale che si è avuta proprio in materia di lavoro. Inizialmente, infatti, la Cassazione ammetteva che in via tradiva potessero essere proposte soltanto domande per crediti che non erano stati comunque oggetto di precedenti giudizi, pur se discendenti dal medesimo rapporto di lavoro, per cui si riteneva ammissibile una domanda tardiva per crediti da differenze salariali, mensilità aggiuntive, ferie, etc., dopo che lo stesso creditore aveva chiesto ed era stato ammesso al passivo per T.F.R., osservando che i due giudizi introdotti dal dipendente erano contraddistinti da assoluta diversità per petitum e causa petendi. Successivamente però ha fatto un grande passo avanti aggiungendo che "alle stesse conclusioni può pervenirsi anche in presenza di domande attinenti alla stessa voce quando diversa sia sostanzialmente la domanda", per cui ha riconosciuta la proponibilità in via tardiva di pretese per retribuzioni relative ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quelle, già riconosciute, attinenti ad altro segmento, sostenendo che la causa petendi- che si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato- non è costituita dal rapporto di lavoro, ma dai "fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono" (Cass.12 dicembre 2011, n. 26539; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26761). Conclusione che riproduce in sede fallimentare l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in sede ordinaria, secondo cui "con riguardo a più controversie tra le stesse parti- aventi ad oggetto pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro - il giudicato che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre limitatamente all'esistenza del rapporto che ne risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un periodo diverso del rapporto (Tra le tante, Cass. 25 settembre 2007, n. 19720; Cass. 10 aprile 2002, n. 5108; Cass. 6 marzo 2001, n. 3230; Cass. 12 maggio 1999, n. 4725, ecc.).
      Questo più recente indirizzo a noi sembra più convincente, oltre che più giusto.
      Zucchetti SG Srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        02/03/2016 17:15

        RE: RE: Doppia insinuazione per TFR

        Buon giorno,
        in merito all'argomento trattato vorrei sottoporre una ulteriore casistica.
        Un lavoratore dipendente si insinua tempestivamente al passivo in forza di Decreto Ingiuntivo munito di visto ex art. 647 CPC, chiedendo di fatto l'importo NETTO della busta paga di chiusura del rapporto, detratti i successivi acconti.
        Il credito viene ammesso come chiesto per un importo a titolo di TFR.
        A distanza di vari mesi lo stesso lavoratore, assistito però da un diverso legale, propone domanda tardiva per il medesimo credito a titolo di TFR, chiedendo la differenza fra il LORDO e quanto già ammesso al NETTO.
        A mio avviso non può trovare applicazione l'orientamento espresso dalla Suprema Corte e la nuova domanda va rigettata, in quanto relativa ad un credito già oggetto di un precedente giudizio.
        E' condivisibile questa conclusione?
        Con i migliori saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/03/2016 20:07

          RE: RE: RE: Doppia insinuazione per TFR

          Sono quelle situazioni al limite in cui si può optare per qualsiasi soluzione. A nostro avviso la domanda è ammissibile perché il dipendente con la precedente domanda aveva chiesto il netto ed ora chiede la differenza tra il quanto già insinuato e il lordo, che è una quota di credito su cui in precedenza il giudice non si era pronunciato, ma altrettanto. In ogni caso crediamo che sia anche opportuno ammettere questa differenza perché al momento del riparto il curatore dovrà effettuare la ritenuta, che dovrebbe detrarre dal netto, con danno pe i i beneficiari e controversie varie, che è sempre meglio evitare.
          Zucchetti SG srl