Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio Cassa Edile

  • Sara Santarelli

    Cesena (FC)
    05/03/2016 09:45

    Privilegio Cassa Edile

    Buongiorno,
    Ho un dubbio che non riesco a risolvere.
    Mi sono documentata in merito all'eventuale privilegio da riconoscere ai crediti delle Casse Edili.
    Sintetizzando, tali crediti hanno natura privilegiata ex art. 2751 bis n.1 se relativi ad "accantonamenti"; mentre hanno natura chirografaria se relativi a "contributi" (Cassazione 11/12/2006 n. 26324).
    Tuttavia nella domanda di insinuazione che ho ricevuto, vi sono alcune voci che vengono richieste in privilegio art 2751 bis c.c., quali crediti:
    - spese di gestione Cassa a carico del dipendente;
    - spese di gestione Cassa a carico dell'azienda;
    - quota di servizio dipendente Q.S.Dip;
    - quota di servizio azienda Q.S.Az. Per quest'ultimo in alternativa, qualora non gli sia riconosciuto il privilegio art 2751 bis, viene chiesto il privilegio art 2754 c.c.
    In merito non riesco a capire a quale categoria possano appartenere. Non li riterrei contributi, ma non li considererei neanche accantonamenti equiparabili a retribuzione.
    Qualcuno ha avuto una casistica simile?

    Sara S.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/03/2016 20:20

      RE: Privilegio Cassa Edile

      Lei giustamente richiama Cass. 11/12/2006, n. 26324, che ha statuito quanto segue: "Con riguardo alle somme versate alla cassa edile bisogna distinguere gli accantonamenti dai contributi. Gli accantonamenti sono costituiti da importi corrispondenti: a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività) accantonati presso le Casse dai datori di lavoro per essere poi erogati ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, sicché, avendo natura prettamente retributiva, sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. Diversamente; i contributi, che attengono a versamenti, in parte dovuti dai lavoratori, mediante trattenute operate dai datori di lavoro e in parte da questi ultimi diretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali, non sotto assistiti da nessun privilegio, atteso che non costituiscono remunerazione". Ferma la piena adesione alla prima parte riguardante gli accantonamenti, vi è da aggiungere che giurisprudenza successiva di merito, preso atto dei mutamenti legislativi intervenuti e, in particolare, del fatto dell'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa Edile a partire dal 2004 sanzionato, esattamente come per i contributi dovuti all'INPS e all'INAIL, con la sospensione dell'attività nel cantiere, ha ritenuto che in questo nuovo contesto normativo, che il legislatore ha attuato una "piena equiparazione rispetto ai rapporti con l'INPS e l'INAIL sotto il profilo della loro necessarietà nel sistema complessivo della previdenza". con la conseguenza che "non appare giustificato ridurre il versamento dei contributi alla Cassa Edile ad una vicenda privatistica, sia pur ovviamente con i caratteri di rilevanza sociale comunque propri della previdenza integrativa, per dedurne l'estraneità alla ratio dell'art. 2754 c.c." (Trib. Milano 06/07/2010, n. 8885); di modo, alla luce di questa nuova condivisibile (a nostro avviso) ricostruzione, che il credito per contributi gode del privilegio di cui all'art. 2754 c.c.
      Ciò detto, a noi sembra che le spese da lei indicate sicuramente non rientrano tra gli accantonamenti, che sostanzialmente delle voci retributive che vengono accantonate presso la Cassa per il fatto che il settore edile è caratterizzato da intensa mobilità della manodopera a causa della frequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, per cui dovrebbero essere corrisposti ai lavoratori, per alcune voci retributive importi molto modesti; ma crediamo che non rientrino neanche nei contributi, dal momento che sembrano versamenti effettuati per dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali, per cui , a nostro avviso, queste voci di credito andrebbero collocate in chirografo.
      Zucchetti SG Srl
      • Ermanno Forcucci

        Passignano sul Trasimeno (PG)
        09/03/2017 16:16

        RE: RE: Privilegio Cassa Edile

        Che codice privilegio utilizzare nel programma FALLCO per l'accantonamento cassa edile?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/03/2017 19:36

          RE: RE: RE: Privilegio Cassa Edile

          Il trattamento economico spettante agli operai del settore edilizio per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa datrice di lavoro con la corresponsione di una percentuale complessiva calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività; tale importo percentuale va accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Gli importi accantonati vanno poi erogati dalla Cassa ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, sicchè, attraverso vari e successivi accantonamenti da parte dei datori di lavoro presso la Cassa, i lavoratori percepiscono alle scadenze stabilite dalla contrattazione collettiva, alcune somme retributive che, se corrisposte in occasione dei diversi rapporti di lavoro sarebbero risultate alquanto modeste. Nell'erogare dette somme, quindi, la Cassa Edile assume il ruolo di soggetto intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Questo spiega perché gli accantonamenti hanno natura prettamente retributiva, dal che consegue l'applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 1.
          Alla luce di tanto, la voce da utilizzare nella tabella Fallco è:
          Prg. 15 Prefer. A3.3 Gen. SU2
          CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo… ecc.
          Zucchetti Sg srl
          • Vincenzo Grimaldi

            Salerno
            31/05/2018 17:44

            RE: RE: RE: RE: Privilegio Cassa Edile

            Buonasera, intervengo nella discussione, riepilogando:
            Accantonamenti: privilegio 2751 bis n.1
            Contributi: privilegio 2754 n.1
            Interessi previsti nell'estratto contributivo Cassa Edile: chirografo.
            E' corretto?
            Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/06/2018 08:25

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Cassa Edile

              No. Gli interessi generati dai crediti privilegiati sono regolati dall'art. 2749 c.c., qualunue sia il privilegio.
              Zucchetti SG srl
              • Francesco Ettore Bruno

                Avellino
                25/01/2024 13:47

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Cassa Edile

                Buongiorno
                in relazione agli interessi ante fallimento risulta chiara la applicazione dell'art. 2749, mentre vi chiederei un parere in ordine agli interessi e rivalutazione post-fallimento; ovvero se siano applicabili anche agli accantonamenti i criteri di automaticità nel calcolo, sino alla data di esecutività dello stato passivo e sino al riparto (in base alle Sentenza della Corte Costituzionale) che valgono per i crediti dei lavoratori e dell'Inps (in surroga).
                Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  26/01/2024 20:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Cassa Edile

                  I crediti della Cassa Edile per accantonamenti, nel significato spiegato nei precedenti interventi, che godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., sono equiparati ai crediti di lavoro dipendente, per cui per essi vale la stessa normativa quanto ad interessi e rivalutazione che opera per i crediti dei dipendenti.
                  Zucchetti Sg srl
    • Barbara Rovati

      Milano
      18/09/2018 10:11

      RE: Privilegio Cassa Edile

      Buongiorno,

      la cassa edile nell'insinuazione al passivo richiede il riconoscimento del privilegio per gli accantonamenti dovuti per ferie, gratifica natalizia e premio professionalità edile ai sensi dell'art. 2777 punto a) c.c. per i crediti dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. nonché per i contributi per previdenze sociali, richiamando l'art. 2778 n. 8 c.c. per i crediti di cui all'art. 2754 c.c.; infine chiede l'ammissione al chirografo per i contributi relativi all'addestramento professionale, quote di adesione sindacale e contributo comitato paritetico antinfortunistico.
      Ho visto sia nelle vostre discussioni sia da pronunce recenti della Cassazione, ad esempio ordinanza n. 20390 del 18/08/2017, che il privilegio va riconosciuto solo ai primi (accantonamenti per ferie, gratifica natalizia, premio professionalità edile) in quanto trattasi di accantonamenti con natura retributiva pur essendo riscuotibili dai lavoratori per il tramite della Cassa Edile. Pertanto, i contributi per i quali viene invocato il privilegio saranno da ammettere al chirografo, giusto?
      Invece, per quanto riguarda i contributi per l'addestramento professionale, quote di adesione sindacale e comitato paritetico antinfortunistico l'istante richiede l'ammissione al chirografo. E' così?
      Qualcuno ha già affrontato avuto una casistica simile?
      Grazie
      Paola Cerri
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        18/09/2018 18:40

        RE: RE: Privilegio Cassa Edile

        Per la verità, quanto ai contributi, la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto non è quella che lei ci attribuisce, come emerge chiaramente dalla prima risposta del presente dibattito. In quella sede, come può vedere, abbiamo criticato proprio la tesi della Cassazione che, sul presupposto della natura privatistica del rapporto assicurativo con la Cassa Edile, sosteneva che i contributi vanno ammessi in chirografo; noi abbiamo esposto le ragioni che giustificavano il superamento di questo indirizzo e confermiamo l'opinione allora esposta, secondo cui il credito per contributi è assistito dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c., e collocato quindi al grado ottavo. Del resto la più recente giurisprudenza della Corte, quale Cass. n. 20390 del 2017 da lei richiamata, non esclude tale privilegio, ma si limita dire che il credito per contributi non gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., il che è pacifico; infatti la stessa Cassa Edile richiama tale privilegio per gli accantonamenti e quello di cui all'art. 2754 c.c. per i contributi, e il resto in chirografo.
        A nostro avviso, quindi, la domanda va accolta, quanto alle collocazioni richieste.
        Zucchetti SG srl
        • Maria Paola Dente

          ROMA
          16/10/2019 18:15

          RE: RE: RE: Privilegio Cassa Edile

          Gli interessi maturati sugli accantonamenti e sui contributi prima del fallimento vanno quindi riconosciuti in via privilegiata o chirografaria?
          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            16/10/2019 21:09

            RE: RE: RE: RE: Privilegio Cassa Edile

            Riteniamo che lei parli degli interessi maturati sulle somme dovute alla Cassa edile per accantonamenti e contributi non versati. Se è così, come abbiamo già detto in una delle precedenti risposte trova applicazione l'art. 2749 c.c. che regola la produzione e la collocazione degli interessi, pre e post fallimentari, generati dai crediti privilegiati. Per eventuali crediti della Cassa di natura chirografaria, trova applicazione il primo comma dell'art. 55.
            Zucchetti SG srl