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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione ultra-tardiva del Curatore ad altro fallimento con comunicazione ex art. 92 effettuata a società ancora in ...
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Pietro Giovanni Menon
Rovigo01/07/2015 10:36Insinuazione ultra-tardiva del Curatore ad altro fallimento con comunicazione ex art. 92 effettuata a società ancora in bonis
Salve, sono curatore di un fallimento X che vanta un credito nei confronti del fallimento Y.
Ho quindi provveduto a presentare domanda "ultratardiva" di insinuazione a tale fallimento Y ma – nel progetto di stato passivo tardive di tale fallimento – il curatore propone l'esclusione integrale del credito, in quanto la domanda è giunta oltre i termini previsti dall'art. 101 ed il curatore sostiene che – avendo a suo tempo provveduto ad effettuare la comunicazione ex art. 92 L.F. nei confronti della società in bonis (poi fallita) – il ritardo nell'insinuazione è comunque a me imputabile quindi la domanda è da ritenersi inammissibile.
Personalmente credo che la comunicazione ex art. 92 L.F. effettuata alla società ancora in bonis non precluda la possibilità al Curatore poi sopraggiunto di insinuarsi "ultra-tardivamente" al fallimento in quanto il Curatore non ha avuto notizia diretta del fallimento e - nella forma e nella sostanza - è da considerarsi creditore diverso rispetto alla società in bonis - poi fallita - che egli rappresenta.
Volevo avere la Vs. opinione a riguardo e se siete a conoscenza di eventuali pronunce giurisprudenziali.
Ringrazio e porgo distinti saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/07/2015 11:57RE: Insinuazione ultra-tardiva del Curatore ad altro fallimento con comunicazione ex art. 92 effettuata a società ancora in bonis
Ci dispiace non poter confermare le sue aspettative, ma secondo noi è corretto il discorso che fa il curatore del fallimento debitore. Lei, infatti, quando insinua al pasivo dell'altro fallimento il credito che ha rinvenuto nel patrimonio del "suo" fallimento agisce, non nella qualità di terzo che aziona un diritto della massa dei creditori o del proprio ufficio, ma facendo valere un diritto del fallito, che questi avrebbe potuto azionare direttamente ove non fosse stato dichiarato fallito, ma che, a seguito del fallimento, non può più fare avendo perso la disponibilità dei beni e la capacità processuale, passata a lei ex art. 43 l.f. Di conseguenza, la comunicazione fatta ex art. 92 l.f al fallito, allora in bonis, vale anche nei suoi confronti, è il curatore del fallimento debitore deve valutare l'addebitabilita del ritardo della insinuazione supertardiva, così come se la domanda fosse stata proposta dallo stesso attuale suo fallito, qualora non si trovasse in queste condizioni. E, pertanto, se il ritardo è dovuto a causa imputabile o al suo fallito o a lei personalmente, la dichiarazione di inammissibilità è spiegabile.
Zuchetti sg srl
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Pietro Giovanni Menon
Rovigo20/01/2017 10:18RE: RE: Insinuazione ultra-tardiva del Curatore ad altro fallimento con comunicazione ex art. 92 effettuata a società ancora in bonis
Ritorno sulla questione per segnalare come una recente sentenza di Cassazione, sez. V, la nr. 18002/2016 pare confermare la mia interpretazione.
Tale sentenza infatti, pronunciandosi sull'invalidità di una notifica effettuata alla società (ancora in bonis) nei confronti del futuro curatore della stessa, afferma che (testuali):
«Deve escludersi che la notifica dell'avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis sia idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza di detto termine, ed in ultima analisi che l'intervenuta definitività dell'atto medesimo sia opponibile alla massa dei creditori, ritenendo invece necessario che il curatore sia messo direttamente in condizione, tramite apposita notifica a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori.»
L'analogia juris col mio caso appare evidente.
In tal senso il principio - sacrosanto - è permettere che il Curatore sia sempre in condizione di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori. Egli non può mai essere considerato un mero "successore" del fallito, infatti la terzietà del Curatore rispetto agli atti del fallito (per quanto attiene gli interessi sottesi all'insinuazione al passivo fallimentare) è tesi giurisprudenziale consolidata (cfr. Cass. nr. 13282, 9175, 2299 del 2012 e 22430 del 2009).
Tale consolidata terzietà per quanto attiene la sfera del passivo non ha motivo di non trovare il necessario contraltare dal lato dell'attivo e lo spossessamento dei beni del fallito (tra cui, nel mio caso, il credito e il relativo diritto di perseguirlo) è funzionale a consentire al curatore alla messa in campo di tutte le azioni necessarie al miglior soddisfacimento possibile dei creditori.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/01/2017 20:48RE: RE: RE: Insinuazione ultra-tardiva del Curatore ad altro fallimento con comunicazione ex art. 92 effettuata a società ancora in bonis
Prendiamo atto della sentenza della S.Corte n. 18002 del 2016, ma riteniamo che essa non sia affatto attinente alla fattispecie da lei prospettata nella iniziale domanda.
Invero nella sentenza citata si discuteva se la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente in bonis fosse idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento dichiarato in pendenza del relativo termine, e la soluzione data dalla Corte è condivisibile in quanto in questo caso l'azione processuale derivante dall'avviso di accertamento poteva avere due distinte finalità: una a tutela del contribuente fallito, al quale viene conservata la possibilità, se e quando tornato in bonis, di impugnare l'avviso di accertamento e l'altra a tutela della massa dei creditori, nell'interesse dei quali agisce il curatore; di qui il rilievo per cui la curatela non è stata messa nelle condizioni di esercitare le azioni di tutela della massa dei creditori, considerato che la mancata impugnazione avanti alla commissione tributaria si tramutava nella impossibilità di contestare il credito all'atto della insinuazione. In altre parole, la notifica dell'avviso si rifletteva sulla impugnazione che, a sua volta, riguardava la contestazione del credito che Equitalia avrebbe chiesto di insinuare al passivo, e, quindi, per il principio della prevalenza della giurisdizione speciale tributaria, il curatore impugnando il credito esercitava la funzione che gli copmpete nell'esame dello stato passivo.
Nel suo caso, invece, la comunicazione dell'avviso di cui all'art. 92 fatta al "suo" fallito quando era in bonis aveva un unico sviluppo: l'insinuazione al passivo del fallimento che aveva inviato la comunicazione per far valere il diritto di credito del destinatario; poiché, a seguito del fallimento di quest'ultimo, tale diritto di credito rientra nel patrimonio acquisito all'attivo fallimentare, l'unico che può far valere quello stesso diritto è il curatore. Di conseguenza, come abbiamo sottolineato (e non a caso) nella precedente risposta, quando lei insinua al passivo dell'altro fallimento il credito che ha rinvenuto nel patrimonio del "suo" fallimento agisce, non nella qualità di terzo che aziona un diritto della massa dei creditori o del proprio ufficio, ma facendo valere un diritto del fallito, che questi avrebbe potuto azionare direttamente ove non fosse stato dichiarato fallito, ma che, a seguito del fallimento, non può più fare avendo perso la disponibilità dei beni e la capacità processuale, passata a lei ex art. 43 l.f.
Non è in dubbio la terzietà del curatore nell'esame del passivo, ma il ruolo che quest'organo assume nei rapporti giuridici che confluiscono nel fallimento è diverso a seconda che egli faccia valere le ragioni del fallimento, quelle dei creditori o quelle del fallito; fin dagli inizi degli anni '70 la Cassazione ha iniziato a fare questa diversificazione statuendo che "il curatore è terzo quando esercita poteri-doveri autonomamente inerenti al suo ufficio pubblico (come nel caso della verifica del passivo o esercita una revocatoria fallimentare) o tutela posizioni soggettive spettanti ai creditori insinuatisi nel fallimento (quando agisce in revocatoria ordinaria o fa valere la responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 146 l.f.)...; non è terzo, invece, quando si comporta come avente causa del fallito o quando esercita un diritto trovato nel fallimento e nel quale è succeduto sia se agisce per l'adempimento sia se invoca la risoluzione o lo scioglimento del contratto concluso dal fallito".
Tanto ci porta a non condividere la sua affermazione secondo cui la "consolidata terzietà per quanto attiene la sfera del passivo non ha motivo di non trovare il necessario contraltare dal lato dell'attivo", e a mantenere la nostra opinione già espressa.
Zucchetti SG srl
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