Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

fondo di garanzia Inps

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    20/10/2016 11:24

    fondo di garanzia Inps

    buongiorno ho ricevuto in qualità di curatore fallimentare domanda di ammissione al passivo da parte di un lavoratore (il cui credito scaturisce da una sentenza di condanna del 2013 al pagamento da parte della società oggi fallita delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2004 nonchè il rateo tredicesima mensilità e la quota di trattamento di fine rapporto) la società è fallita nel mese di luglio 2016.
    La domanda è questa: le retribuzioni ed il tfr maturati nell'anno 2004 possono accedere al Fondo di garanzia dell'Inps se la società debitrice è fallita nel mese di luglio 2016
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2016 18:33

      RE: fondo di garanzia Inps

      Per quanto riguarda il TFR, l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, non pone requisiti cronologici (se non quelli prescrizionali, nel caso interrotti dl giudizio) per l'intervento del Fondo di garanzia, per cui l'unico limite è che sia ammesso al passivo il relativo credito, il che presuppone la verifica del diritto del lavoratore a percepire l'importo per tale voce.
      Col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 lo stesso diritto è stato esteso ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento.
      Le condizioni per l'intervento del Fondo sono quindi due:
      -che le mensilità insinuate siano le ultime del rapporto di lavoro;
      -che queste tre mensilità rientrino negli ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
      L'Inps con la circolare n. 53 del 7.3.2007 ha precisato che "In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto… Qualora il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali oppure, "qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso".
      Nel suo caso, quindi, per ottenere l'intervento del fondo, è necessario che le tre mensilità non pagate di ottobre, novembre e dicembre 2004 siano le ultime tre del rapporto di lavoro e che rientrino nei dodici mesi anteriori alla dalla della presentazione del ricorso al giudice del lavoro.
      Zucchetti SG srl