Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Fallimento dell'affittuario, restituzione (retrocessione) dell'azienda al contraente in bonis

  • Vincenzo Mastropietro

    Reggio Emilia (RE)
    20/11/2015 10:00

    Fallimento dell'affittuario, restituzione (retrocessione) dell'azienda al contraente in bonis

    Buongiorno,
    l'impresa fallita gestiva l'attività mediante un contratto d'affitto d'azienda (comprendente anche il diritto di godimento dell'immobile) per il quale ritengo di dover chiedere, entro i 60 giorni, il recesso (o addivenire alla risoluzione consensuale). Ho pensato di procedere come segue:
    - informare il giudice delegato (c'è chi ricollega il valore dei 50.000 euro alla misura dell'eventuale equo indennizzo e chi al valore del contratto, ma, in quest'ultimo caso, ci possono essere dubbi su come calcolarlo per un affitto d'azienda);
    - richiedere autorizzazione al comitato dei creditori;
    - fare l'inventario, nel quale escludere i beni relativi all'azienda da restituire e comprendere gli altri eventuali beni, fra cui quelli concessi in comodato da parte di terzi soggetti;
    - liberare l'azienda dei beni (inventariati) che non si devono restituire al concedente;
    - esercitare il recesso o stipulare risoluzione consensuale (in ogni caso, forse, in assenza di equo indennizzo);
    - restituire immediatamente l'azienda al concedente (al di fuori, quindi, della procedura di cui agli artt. 92 - 103 L.F.);
    - rifiutare la fattura (già emessa) di un canone d'affitto d'azienda maturato dopo la dichiarazione di fallimento (che non ritengo sia dovuto, visto che si arriva, con o senza indennizzo, allo scioglimento).
    Chiedo se è possibile avere un vostro parere su quanto precede e chiedo anche se ritenete legittimo che io , in qualità di curatore, conservi delle immagini registrate con un sistema di videosorvegianza che potrei, eventualmente, chiedere al responsabile dell'impianto stesso.
    Grazie mille.
    Cordiali saluti
    Vincenzo Mastropietro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2015 19:59

      RE: Fallimento dell'affittuario, restituzione (retrocessione) dell'azienda al contraente in bonis

      In linea di massima l'iter che intende seguire è corretto se intende far cessare il contratto di affitto di azienda, ma è o opportuno tenere distinte le due alternative da lei ipotizzate e che possono prospettarsi:

      Accordo con la controparte

      Se segue questa strada, deve in primo luogo contattare l'affittante per trovare un accordo per una risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda, che non preveda un indennizzo o lo definisca nella sua entità. Se si raggiunge un accordo del genere, deve chiedere l'autorizzazione alla stipula al comitato dei creditori a norma del primo comma dell'art. 35 l.f., se costituito, ovvero al giudice delegato in via sostitutiva (art. 41, co 4). Se l'accordo prevede il pagamento di una somma a titolo di indennità l'autorizzazione deve riguardare anche questo pagamento e, se supera l'importo di € 50.000, bisogna informare preventivamente il giudice delegato, a norma del secondo comma dell'art. 35 (tale informazione è meglio farla comunque potendosi l'accordo configurare anche come una transazione). Ovviamente è poi necessaria l'autorizzazione del giudice per il prelievo della somma, a norma dell'art. 34, co. 4. In questo caso sarebbe meglio definire nell'ambito dell'accordo anche se e quanto sia dovuto per il godimento dell'azienda dopo la dichiarazione di fallimento.
      2-Recesso dal contratto
      Se non è possibile seguire questa strada che presuppone il coinvolgimento e il consenso dell'affittante, lei può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 79 l.f., per il quale, appunto, "il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato in via sostitutiva". La formulazione della norma fa capire che il contratto continua dopo la dichiarazione di fallimento e da questo il curatore può recedere, pagando un indennizzo in prededuzione, per cui fino al recesso il contratto è continuato; di conseguenza è dovuto il canone del periodo in prededuzione, così come in prededuzione è dovuto l'indennizzo. In questo caso non ha bisogno di fare preventive comunicazioni al giudice delegato perché non interviene un accordo tra le parti, ma è il curatore che, come la legge consente, recede dal contratto, nel mentre il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato (art. 111bis co. 3); ovviamente con lo stessa richiesta di essere autorizzati al recesso si chiede anche l'autorizzazione al pagamento dell'indennizzo, ferma restando la necessità dell'autorizzazione del giudice per il prelievo.
      In entrambi i casi lei può restituire i beni che compongono l'azienda e che erano oggetto del contratto di affitto all'affittante anche senza attendere la verifica dello stato passivo e domande di rivendiche da parte di quest'ultimo in quanto la restituzione nel primo caso è conseguenza dell'accordo e nel secondo della legge che consente il recesso. Inoltre, per i beni mobili soccorre anche l'art. 87 bis, secondo il quale, "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato". Questi beni, per il disposto del secondo comma dell'art. 87bis, possono anche non essere inventariati. Gli altri o, comunque se bnon si segue la procedura di cui all'art. 87bis, vanno comunque inventariati.
      Per quanto riguarda le immagini videoregistrate, una visionate ed escluso che possano essere rilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio fallimentare, potrebbe anche alla cancellazione, a meno che non esista una norma specifica in materia che obblighi la conservazione o altre forme di tutela e che solo gli esperti del settore possono conoscere.
      Zucchetti Sg srl