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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Recupero bene mobile strumentale da terzo - estraneo a leasing
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Angela Sapio
Roma04/12/2020 11:16Recupero bene mobile strumentale da terzo - estraneo a leasing
Buongiorno.
Avrei bisogno di un confronto.
La società di leasing di un bene strumentale, ha proposto domanda di ammissione al passivo con contestuale rivendita del bene concesso in leasing.
Il bene non è stato acquisito alla massa attiva in quanto, al momento dell'accesso presso la sede legale della società fallita, si è constatato che la sede era occupata da una terza società, estranea al fallimento.
Tuttavia, in sede di inventario presso detta sede, la società terza ha dichiarato di essere in possesso di detto bene strumentale in quanto la relativa proprietà gli sarebbe stata trasferita dalla società fallita, ante fallimento.
Tuttavia, nonostante richieste espresse, non ha fornito nessuna prova di tale assunto.
Premetto anche che, in realtà, la proprietà del bene in questione non è mai stata trasferita alla società fallita, tenuto conto che il contratto di leasing era stato risolto ante fallimento, per il mancato pagamento dei canoni pattuiti.
A questo punto, mi domando quali azioni siano esperibili dal fallimento al fine di recuperare il bene di cui il terzo soggetto è in possesso senza titolo (bene che andrà, una volta recuperato, restituito alla società di leasing che ha avanzato domanda di rivendita).
E' indubbio che il terzo detiene il bene che è di proprietà della società di leasing, senza titolo opponibile.
Ritenete che sia corretto che il Curatore agisca giudizialmente (con un decreto ingiuntivo per la consegna del bene? Oppure con quale altra azione?), per recuperare il bene (che comunque sarà oggetto di rivendica del terzo), oppure ritenete che - non essendo stato acquisito detto bene alla massa attiva - la Curatela nulla deve fare e la società terza dovrà limitarsi a chiedere il suo controvalore, rinunciando alla domanda di rivendica?
Grazie per il preziosissimo confronto.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/12/2020 19:43RE: Recupero bene mobile strumentale da terzo - estraneo a leasing
E' difficile dare una risposta sicura e spieghiamo il perché.
L'originario art. 79 l.fall. stabiliva che "Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione di fallimento". Nel corrispondente testo dell'art. 103, dovuto alle riforme degli anni 2006 e 2007, è scomparso l'obbligo del curatore di riprendere le cose che non si trovano, al momento del fallimento, nel possesso del fallito. Questo non significa che il curatore non debba adoperarsi in qualche modo per reperire le cose che debbono essere inventariate, anche se oggetto di rivendica giacchè il curatore, avendo l'obbligo di adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 38), deve porre la stessa diligenza nella ricerca dei beni da acquisire all'attivo; sicuramente, però, questo obbligo ne è uscito attenuato dalla riforma, per cui si può dire che il curatore deve adoperarsi per recuperare le cose da acquisire all'attivo sempre che ciò non richieda un rilevante impegno economico, sproporzionato rispetto alle risorse del fallimento.
Questo lascia una certa elasticità al comportamento del curatore, sicchè è in relazione alla situazione concreta che va stabilito fin dove si deve spingere la ricerca del curatore, per questo dicevamo che non è possibile dare una risposta sicura.
Nel caso, il curatore ha individuato la collocazione del bene, ma, a fronte della indisponibilità del possessore a restituirlo, non ha altro mezzo che instaurare un giudizio nei confronti del possessore che, sostenendo di possedere il bene in forza di un trasferimento della proprietà, impedisce l'acquisizione dello stesso bene con un decreto del giudice delegato (cfr, art. 25, co, 1 n.2 l. fall.), sicchè la domanda è: il curatore è tenuto, nei confronti della società di leasing, ad instaurare tale giudizio per acquisire all'attivo il bene oggetto del contratto di leasing, peraltro già risolto, e rivendicato? A nostro avviso il curatore non è tenuto a rischiare, nell'interesse di un terzo, danaro destinato ai creditori per instaurare un giudizio e, se si pensa che su questo punto la dottrina era divisa già nel vigore della precedente formulazione, si può pensare che la tesi negativa sia rafforzata dalla eliminazione dell'inciso accennato.
E' sufficiente, quindi, (ma ripetiamo si tratta di una nostra valutazione) comunicare alla società di leasing la situazione che si è determinata, in modo che la rivendicante possa tramutare la sua domanda di restituzione in forma specifica in una pretesa di insinuazione al passivo. Se il bene non è stato inventariato, infatti, l'art. 103 dispone che "il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso". Ossia, il suo credito di restituzione si trasforma in un credito per il tantundem, di natura meramente concorsuale.
Zucchetti SG srl
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