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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Sorte del privilegio speciale dopo escussione del pegno
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Alessandro Puddu
Bibbiena (AR)07/01/2021 11:46Sorte del privilegio speciale dopo escussione del pegno
Buongiorno.
In una procedura fallimentare, una banca si è insinuata per 3 linee di credito, di cui 2 assistite dal medesimo pegno (irregolare) e dunque insinuate in privilegio, e una in chirografo.
La banca mi fa pervenire una comunicazione in cui comunica che provvederà all'escussione del pegno.
Il pegno era stato costituito su un deposito titoli del valore di circa 20.000 €, mentre il credito insinuato in privilegio ammonta a circa 80.000 €.
Di conseguenza, è evidente che il valore dei beni oggetto di pegno non sarà sufficiente a soddisfare il creditore.
La mia domanda è la seguente: venendo meno il pegno in quanto escusso, il credito residuo è ancora classificabile come privilegiato oppure, venendo appunto meno il pegno, il credito residuo è da classificare come chirografario?
Molte grazie anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2021 20:06RE: Sorte del privilegio speciale dopo escussione del pegno
Corretta la sua interpretazione in quanto il pegno, come l'ipoteca e i privilegi speciali, è un diritto reale di garanzia speciale sui beni oggetto del pegno, anche se pegno irregolare perché questo comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, ma il valore del danaro o dei titoli costituisce pur sempre il limite massimo della soddisfazione prelatizia, con la conseguenza che il credito residuo, per la parte non soddisfatta dal pegno, degrada in chirografo.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Puddu
Bibbiena (AR)08/01/2021 15:53RE: RE: Sorte del privilegio speciale dopo escussione del pegno
Molte grazie per il rapido responso. -
Gianluca Dal Pozzo
Bologna24/01/2021 11:42RE: RE: Sorte del privilegio speciale dopo escussione del pegno
Buongiorno,
ho il medesimo caso ma per una delle due banche il valore dei titoli superava il credito, precedentemente ammesso in privilegio con richiesta di realizzo del pegno ex art. 53. Ora la banca ha accreditato il residuo (realizzo vendita meno credito garantito). E' corretto contabilizzare come realizzo titoli la somma netta accreditata e rettificare lo stato passivo diminuendo l'importo ammesso per il valore compensato oppure si contabilizza l'intero importo pari alle somme realizzate (non corrispondente però all'accredito) annotando altresì la compensazione come "riparto"?
Qualora il valore del pegno sia inferiore al credito ammesso in privilegio (come nel caso originario), per effettuare la degradazione del residuo in chirografo occorre apposita istanza al G.D. di correzione dello stato passivo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2021 13:14RE: RE: RE: Sorte del privilegio speciale dopo escussione del pegno
Più che di compensazione parleremmo di pagamento del credito realizzato, invece che attraverso un riparto, mediante vendita dei titoli dati in pegno, come consente l'art. 53 l. fall., e imputazione della somma ad estinzione del porprio credito pe rla parte corrispondente e restituzione del surplus; di conseguenza l'annotazione che deve fare è in entrata il realizzo titoli per l'intero importo e, in uscita, l'avvenuto integrale pagamento del credito ammesso al passivo, come se avesse liquidato il fallimento detti titoli – che è un'altra delle alternative consentite dall'art. 53- e pagato il creditore pignoratizio.
nel caso ultimo rappresentato che il valore del pegno sia inferiore all'importo del credito, non vi è bisogno di alcuna modifica dello stato passivo né di interventi del giudice, in quanto è l'art. 54, co.1, l. fall. che espressamente prevede che "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo". Pertanto è al momento del riparto che, constatato che il creditore pignoratizio non è stato integralmente soddisfatto con il ricavato dalla liquidazione dei titoli dati in pegno, passa al chirografo per la parte insoddisfatta.
Zucchetti SG srl
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