Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
sanzioni imposta imposta di registro
-
Gabriella Placucci
CESENA (FC)15/10/2014 17:07sanzioni imposta imposta di registro
Buongiorno,
chiedo il vostro parere in merito a quanto segue.
con ricorso ex art. 101 l.f. il Concessionario della Riscossione richiede l'ammissione al passivo per imposta di registro ipotecaria e catastale oltre a sanzioni e interessi maturati, in seguito ad avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni notificato e non opposto dalla curatela perché fondato.
Le sanzioni ( irrogate anche nell'avviso di accertamento) vengono richieste in chirografo a mio avviso correttamente ( codice tributo 671T). Tuttavia vengono richiesta ulteriori sanzioni per tardivo pagamento ( codice tributo 131T) in privilegio ex art 2772 cc non presenti nell'avviso di accertamento ma solo nella successiva cartella del Concessionario. L'importo è il medesimo delle sanzioni legittimamente richieste in chirografo. A mio avviso sono da escludersi, Voi cosa ne pensate?
Quanto agli interessi ritengo che il privilegio ex art 2772 cc debba essere concesso ai sensi dell'art 2749 cc solo con riferimento all'anno in corso e a quello antecedente.
Grazie per la cortese risposta-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/12/2014 19:37RE: sanzioni imposta imposta di registro
Sinceramente non siamo riusciti a reperire la fonte dell'ulteriore richiesta, il codice tributo non ci aiuta (la descrizione è, genericamente, "MULTE E AMMENDE PER TRIBUTI DIVERSI DALL' I.V.A."), e nell'art. 2772 c.c. non si fa menzione di sanzioni.
Riteniamo quindi che la procedura corretta sia proporre, nel progetto di stato passivo, il non riconoscimento del credito, giustificandolo con l'assenza di corretta identificazione dello stesso; l'Ufficio potrà, prima dell'udienza di verifica, fornire i necessari chiarimenti.
Per quanto riguarda gli interessi, poichè l'importo da ammettere è chirografario, non ne spettano.-
Fabrizio Tentoni
Rimini08/12/2014 21:52RE: RE: sanzioni imposta imposta di registro
E' capitato anche a me un caso simile per cui dovrebbe trattarsi della sanzione comminata in virtù del disposto dell'art. 13, comma 2, D.lgs. 471/1997 (nelle avvertenze dell'avviso di accertamento/liquidazione, ad un certo punto, viene citata questa sanzione "aggiuntiva").
Tale sanzione, genericamente, si rende applicabile per effetto del mancato pagamento entro i termini indicati dall'avviso di accertamento/liquidazione, fatte salve le ipotesi in cui detti pagamenti non possano essere eseguiti per espressa previsione di legge. In tal caso, siccome alla data di notifica dell'accertamento ritengo che fosse già pendente la procedura di fallimento, vige l'inderogabile divieto per la curatela di procedere al pagamento di debiti anteriori alla declaratoria fallimentare in base al disposto dell'art. 52 l.f., comma 2. Ne discende che la curatela fallimentare non poteva corrispondere, entro il termine indicato nell'atto impositivo, alcuna delle somme accertate, fuori dal concorso, per espressa previsione di legge.
Ne consegue che non è comminabile la suddetta sanzione per omesso pagamento nei termini qualora chi era chiamato a pagare non poteva pagare nei termini per divieto posto da una norma imperativa inderogabile.
Pertanto, essendo stata indebitamente iscritta a ruolo, la sanzione di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs 471/1997 non va ammessa al passivo.
Saluti.
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/01/2015 19:30RE: RE: RE: sanzioni imposta imposta di registro
L'iter argomentativo del collega Tentoni, e la conclusione alla quale giunge, ci paiono condivisibili, atteso che la Circolare del 19/11/1998 n. 267, al punto 1.4, recita "è anche opportuno precisare che la base di commisurazione della sanzione in questione [quella ex art. 13, II comma, D.Lgs. 471/97] e' costituita esclusivamente dall'imposta, senza che possano configurarsi casi di punibilità di tardivi pagamenti aventi per oggetto somme dovute a titolo di sanzione o interessi", con ciò chiarendo che la stessa si rende applicabile anche al caso di omesso versamento di maggiori imposte richieste, unitamente a sanzioni e interessi, a seguito di avvisi di accertamento o liquidazione di maggiori imposte.
Se tale è la fonte, ovvero il citato art. 13, dato che l'omesso versamento dipende da un preciso divieto di legge, trovandosi il soggetto passivo in fallimento, concordiamo con la conclusione che la sanzione in questione non sia dovuta.
Ciò che ci lasciava perplessi, e ci lascia perplessi tutt'ora, è che se le sanzioni "originarie" sono state irrogate nell'avviso di accertamento, esse dovrebbero essere in misura fra il cento e il duecento per cento dalla maggiore imposta, ex art. 71 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, mentre quelle ex art. 13 del D. Lgs. 471/97 sono pari al 30%, e nel quesito si dice invece che "l'importo è il medesimo": o ci sfugge qualcosa, o i conti non tornano ...
-
-
-