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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione Enel
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Riccardo Fossati
Chiavari (GE)01/09/2014 11:26insinuazione Enel
fallimento del locatore: un immobile di proprietà della società fallita è stato concesso in locazione dal 26 settembre 2013. Il conduttore ha volturato l'utenza Enel il 29/01/2014. Fino a tale data l'Enel ha continuato a fatturare il locatore il quale non ha mai pagato chiedendo peraltro il riaddebito al conduttore con emissione di fattura. L'Enel si è insinuata al passivo per l'importo complessivo dovuto fino al 31 gennaio 2014. A mio parere il debito verso l'Enel deve essere ammesso al passivo in chirografo e contemporaneamente richiedere al conduttore il pagamento del dovuto fino a tale data. Da una verifica preliminare dell'attivo fallimentare presumo che i creditori chirografari non saranno soddisfatti. A questo punto mi chiedo se sia legittimo chiedere il pagamento al conduttore quando probabilmente l'Enel non sarà soddisfatta. Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/09/2014 19:36RE: insinuazione Enel
E' corretto ammettere in chirografo l'Enel per i crediti maturati fino alla data della voltura dell'utenza, perché fino a quella data obbligato al pagamento verso l'ente era la società fallita, che figurava quale utente.
Una volta avvenuta l'ammissione, lei non può chiedere al conduttore il rimborso della somma ammessa al passivo, ma il soltanto di essere tenuto indenne della somma che il fallimento sarà tenuto a pagare all'Enel, per cui se nulla viene corrisposto a questo ente nulla può chiedere al conduttore, altrimenti avrebbe un ingiustificato arricchimento.
Zucchetti SG Srl
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Riccardo Fossati
Chiavari (GE)03/09/2014 10:04insinuazione Enel
Ringrazio per la gentile risposta che mi conferma il dubbio che avevo sull'indebito arricchimento. Mi chiedo pertanto come devo valutare il credito nei confronti della società conduttrice per le fatture di riaddebito già emesse dalla società poi fallita. Presumo che dovrò rettificare il bilancio alla data dichiarativa di fallimento con emissione di una nota di accredito con IVA nei loro confronti visto che non è trascorso ancora un anno dall'emissione delle stesse. Grazie -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/09/2014 21:01RE: insinuazione Enel
La domanda è meno banale di quanto appaia, perchè l'art. 26 del D.P.R. 633/72, che appunto disciplina l'emissione delle note di credito, richiede che vi sia stata "un'operazione per la quale sia stata emessa fattura ... [che] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili".
Nel caso in esame, qual'è l' "operazione"?
Se, come parrebbe a una lettura frettolosa, l' "operazione" fosse la fornitura di energia elettrica, la stessa non è venuta meno, dato che il conduttore l'ha ricevuta, e quindi l'emissione di note di credito non sarebbe giuridicamente giustificata.
Ma a ben vedere, e come evidenziato dalla risposta precedente, l' "operazione" che sola giustifica l'emissione della fattura da parte della società fallita non è la fornitura di energia elettrica, che essa non ha effettuato, bensì il pagamento delle fatture emesse da chi tale energia ha fornito.
E questa è l' "operazione" che il fallimento non ha compiuto, e che non compirà in futuro.
Riteniamo quindi che sia effettivamente corretta l'emissione delle note di credito a storno delle fatture emesse, perchè l' "operazione" da esse contemplata (il pagamento dell'ENEL) è "venuta meno".
Poichè ciò che rende certo che non verrà effettuato il pagamento, e quindi l'emissione delle note di credito, è l'avvenuto fallimento, riteniamo che il Curatore sia legittimato ad emetterle, e l'IVA a credito che da esse deriva sia IVA endoconcorsuale.
Infine, delle note di credito da emettere si dovrà indubbiamente tener conto nel bilancio alla data del fallimento.
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Pietro Capraro
Vicenza20/09/2014 16:05RE: RE: insinuazione Enel
Avrei perplessità sulla prima risposta data al quesito.
Almeno in teoria, poiché il curatore non potrebbe essere certo, all'inizio del fallimento, che nulla sarà pagato ai chirografari, per evitare indebiti arricchimenti, dovrebbe attendere di conoscere l'effettivo importo corrisposto all'Enel, per richiedere la stessa somma al locatario. E ciò potrebbe avvenire soltanto al momento del riparto finale, che però non sarebbe più tale dovendo, sempre in teoria, ripartire l'ulteriore realizzo derivante dall'incasso del credito verso il locatario, aumentando ancora, benché in modo infinitesimale il riparto all'Enel.
Mi parrebbe invece, che sia il debito verso l'Enel che il credito verso il locatario (quest'ultimo per contratto/accordi tra locatore e locatario – certamente non opponibili all'Enel), siano sorti precedentemente al fallimento e si cristallizzino e debbano essere trattati secondo le norme fallimentari.
Pertanto mi pare che il curatore dovrebbe attivarsi immediatamente per il recupero dell'intero credito verso il locatario, indipendentemente dalle percentuali di riparto.
Grazie per la sempre tempestiva disponibilità. Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2014 19:55RE: RE: RE: insinuazione Enel
Le sue perplessità sono legittime e pertinenti, però a noi pare che, dal punto di vista civilistico, sia difficile che il locatore A possa pretendere alcunchè dal conduttore B se non anticipa alcuna somma al creditore C, sebbene, in tal caso l'indebito arricchimento lo abbia quest'ultimo.
Questo effetto non discende dal fallimento di A, se non per il fatto che la situazione di dichiarata insolvenza non ha consentito il pagamento di C, ma la stessa problematica si sarebbe posta anche se il locatore A non fosse fallito e non avesse pagato l'Enel. Qualora questo avesse citato in giudizio A per il pagamento, A avrebbe potuto a sua volta chiamare in giudizio B per essere tenuto indenne di quanto costretto a pagare a C 8come abbiamo detto nella prima risposta), ma non per ottenere un rimborso incondizionato.
In effetti A era tenuto al pagamento delle bollette Enel in quanto figurava come utente, ma poiché le bollette si riferivano al periodo in cui era in corso la locazione, le stesse o venivano pagate da B a C, o B forniva la provvista ad A, o pagava A e ne chiedeva il rimborso. Nessuna di queste situazioni si è verificata, per cui è difficile stabilire in forza di quale titolo A possa chiedere il rimborso a B di ciò che non ha sborsato, anche perché, a causa del fallimento, l'eventuale somma che dovesse versare B confluirebbe nell'attivo fallimentare e non andrebbe a pagamento delle bollette Enel. Del resto, tutte le fattispecie previste dalla legge di pagamento di debiti non propri ( anche se, come nel caso formalmente nei confronti del terzo erano propri di A), il recupero è sempre finalizzato all'esborso effettuato, (pagamento indebito, soggettivo o oggettivo, gestione di affari altrui, solidarietà nell'interesse esclusivo di un soggetto, fideiussione, pagamento creditore apparente, rappresentanza indiretta, ecc.), con le varie azioni di rivalsa, di regresso o di surroga.
Zucchetti SG Srl
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