Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Credito da locazione immobile con proforma in IVA

  • Roberta Aldini

    Sassuolo (MO)
    16/06/2014 19:11

    Credito da locazione immobile con proforma in IVA

    All'apertura della procedura fallimentare era in corso un contratto di locazione per un capannone con beni posti all'interno.
    La fallita "in bonis" aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto ma la dichiarazione di fallimento è giunta prima della risoluzione effettiva.
    La curatela ha mantenuto in vita il contratto poichè l'immobile contiene beni inventariati.

    La creditrice si è insinuata come segue:
    - privilegio ex art. 2764 cc per canoni di locazione + iva ancorchè NON fatturati ma presenti solo in note proforma;
    - spese condominiali forfettizzate + iva ancorchè NON fatturate ma presenti solo in note proforma;
    - prededuzione per i canoni e le spese condominiali forfettizzate + iva dalla data di dichiarazione di fallimento alla proposizione della domanda di ammissione al passivo.

    Ho già chiesto il dettaglio delle spese condominiali che provvederò a verificare.

    A)
    Ritengo corretto ammettere i canoni e le spese condominiali (salvo dettaglio) + iva per le somme prededucibili dalla data di fallimento. Concordate?

    B)
    Le mensilità non pagate anteriori alla dichiraazione di fallimento sono 17. Deve essere riconosciuto per tutte le mensilità il privilegio ex art. 2764 cc?

    C)
    Ho molte perplessità in merito all'ammissibilità dell'iva richiesta per le somme NON fatturate relative per il periodo anteriore al fallimento.
    Per analogia all'ammissione dei professionisti con sola nota proforma escluderei totalmente l'iva richiesta. Concordate?

    D)
    La società fallita, alla sottoscrizione del contratto di locazione, ha versato un deposito cauzionale.
    Ritengo che la procedura, conservando l'uso dell'immobile, non possa compensare tale credito con i debiti richiesti fino alla liberazione dei locali. Concordate?

    E)
    Quando libererò i locali, supponendo che non si riscontrino danni allo stesso, potrò compensare la cauzione versata dalla fallita in bonis con il debito prededucibile della procedura?

    Grazie



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2014 17:48

      RE: Credito da locazione immobile con proforma in IVA

      Classificazione: PRIVILEGI / LOCAZIONI
      A)
      Ritengo corretto ammettere i canoni e le spese condominiali (salvo dettaglio) + iva per le somme prededucibili dalla data di fallimento. Concordate?
      Si.

      B)
      Le mensilità non pagate anteriori alla dichiarazione di fallimento sono 17. Deve essere riconosciuto per tutte le mensilità il privilegio ex art. 2764 cc?
      Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. sussiste per il credito dell'anno in corso e dell'antecedente se la locazione ha data certa e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso (la norma parla anche dell'anno susseguente con riferimento alla esecuzione individuale perché nel fallimento questi canoni sono coperti dalla prededuzione); considerato che per l'identificazione "dell'anno in corso" si debba far riferimento alla data del fallimento (per il fatto che con il fallimento del conduttore il contratto continua, a norma dell'art. 80 l.f., salvo recesso del curatore, ed i relativi canoni rientrano nei debiti assunti per l'amministrazione del fallimento e, come tali, vanno soddisfatti in prededuzione), l'entità dei canoni che nel suo caso godono della prededuzione dipende dal fatto che il contratto abbia data certa o non e dalla data della dichiarazione di fallimento. Ammesso che il contratto abbia data certa, altrimenti non è proprio opponibile al fallimento, il privilegio copre i canoni dei dodici mesi dell'anno precedente al fallimento e dei mesi dell'anno in corso fino alla dichiarazione di fallimento, per cui, essendo 17 i canoni da pagare essi godono del privilegio se il fallimento è stato dichiarato dopo che è maturato il diritto al pagamento del canone di maggio.

      C)
      Ho molte perplessità in merito all'ammissibilità dell'iva richiesta per le somme NON fatturate relative per il periodo anteriore al fallimento.
      Per analogia all'ammissione dei professionisti con sola nota proforma escluderei totalmente l'iva richiesta. Concordate?
      Giriamo questa parte del quesito al gruppo di studio che segue il fiscale.

      D)
      La società fallita, alla sottoscrizione del contratto di locazione, ha versato un deposito cauzionale.
      Ritengo che la procedura, conservando l'uso dell'immobile, non possa compensare tale credito con i debiti richiesti fino alla liberazione dei locali. Concordate?
      Si.

      E)
      Quando libererò i locali, supponendo che non si riscontrino danni allo stesso, potrò compensare la cauzione versata dalla fallita in bonis con il debito prededucibile della procedura?
      Si, trattandosi di crediti contrapposti reciproci tra le stesse "parti", dovendo la curatela pagare al locatore in prededuzione un debito e il locatore restituire alla curatela il deposito a suo tempo versato.
      Zucchetti SG Srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        25/06/2014 00:17

        RE: RE: Credito da locazione immobile con proforma in IVA

        In merito al punto "C" condividiamo solo in parte le perplessità e integralmente l'analogia con l'ammissione dei professionisti in base a note proforma.

        Riteniamo che l'ammissione vada effettuata, come viene fatto proprio per i professionisti, "oltre IVA al pagamento".

        Trattandosi di credito assistito da privilegio speciale sui beni oggetto della prestazione, che non fanno parte dell'attivo fallimentare, si pone l'annosa questione se l'ammissione vada comunque fatta in privilegio e retrocessa in chirografo al momento del riparto, o se vada effettuata direttamente in chirografo. Trattandosi di tema ricorrente ne riportiamo qui di seguito, per completezza, i termini.

        Con la sentenza n. 2288 del 2012 la Corte di Cassazione ha riconosciuto in modo "automatico" il privilegio ex art. 2758 comma 2 c.c. all'IVA di rivalsa sui compensi dei professionisti, affermando che "essendo il privilegio accordato dalla legge in relazione alla causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza, l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo né sulla causa del credito, né sulla qualificazione della prelazione, ma rileva solo nella fase attuativa", "sicché la verifica dell'esistenza del bene oggetto del privilegio é demandata alla fase di riparto" "Conseguentemente in sede di udienza di verifica dello stato passivo, nessuna valutazione circa l'esistenza del bene su cui gravare il privilegio doveva essere effettuata dal Tribunale che doveva limitarsi a riconoscere il privilegio in ragione della causa del credito essendo rinviato in sede di riparto ogni accertamento sulla esistenza del bene sul quale esercitare in concreto il privilegio."

        Tale indirizzo parte da una sentenza delle Sezioni Unite del 2001 (Cass. sez. un. 20 dicembre 2001, n. 16060) che ha risolto la controversia esistente nel senso riportato, che è diventata una affermazione ripetitiva della Cassazione (tra le varie , cfr. Cass. n. 7074/04; Cass. n. 16070/04; Cass. n. 20550/05; Cass. n. 6849/2011; Cass. n. 7152/2012; Cass. n. 10387/2012).

        Sinceramente non condividiamo queste conclusioni, ma di fronte ad un indirizzo ormai costante diventa difficile arrivare a conclusioni diverse, anche se improntate ad una maggiore logica e coerenza interpretativa.

        Peraltro, stabilire se il giudice, all'atto della verifica dei crediti, debba limitarsi ad accertare l'esistenza del credito e della natura prelatizia ovvero se, già in quella sede, debba pronunciarsi anche sulla concreta esperibilità della prelazione e, di conseguenza, escluderla qualora i beni che ne siano gravati non risultino acquisiti all'attivo, è questione ancora rilevante per l'inquadramento sistematico, ma che ha perso gran parte del suo interesse pratico perché, sotto questo profilo, essa rilevava principalmente nell'ottica di un concordato fallimentare, ove i crediti ammessi in via privilegiata dovevano essere soddisfatti integralmente, a prescindere dalla concreta esistenza e consistenza dei beni gravati.

        Tale sistema è oggi superato dal nuovo terzo comma dell'art. 124, per il quale il trattamento preferenziale non è più svincolato dall'accertamento della concreta esperibilità del privilegio.

        L'ammissione in privilegio, quindi, non ostacola il trattamento chirografario del relativo credito in caso di concordato (salvo a vedere se sia egualmente necessaria la relazione di cui al terzo comma dell'art. 124 che accerti l'inesistenza del bene) né nel riparto fallimentare, perché è chiaro che al momento del riparto si deve accertare, sulla base del riscontro della esistenza o inesistenza del bene, l'effettivo e definitivo rango che spetta al creditore.