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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
responsabilità professionale
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Silvia Pecora Polese
Salerno14/06/2023 22:28responsabilità professionale
Gent.mi
Chiedo il vostro gentilissimo parere
il cliente conferisce mandato per le azioni necessarie all'insinuazione nel pf
il contratto prevede la pattuizione del compenso al professionista, Vi chiedo qualora l'assisisto paghi solo in parte il compenso, il professionista non portando avanti le azioni come da mandato assenza di atti, assenza di comparizioni nelle udienze dalla procedura , assenza di osservazioni etc causando la decorrenza dei termini ed estinzione della procedura, incorre nella responsabilità professionale? Potrebbe invocare l'assenza dei pagamenti? Se l'assistito ricorre alla responsabilità professionale ricorrendo alla assicurazione in quella sede si può chiedere il pagamento della parcella ?
grazie
saluti spp-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2023 18:40RE: responsabilità professionale
Non è possibile dare giudizi sulla eventuale responsabilità di un professionista non conoscendo i dettagli del rapporto intercorso che permetterebbero di capire qual è l'evento che ha dato causa all'altro, ossia se sia stato il mancato pagamento del compenso nei termini stabiliti a generare la reazione del professionista o il disinteresse di questi a determinare il mancato pagamento, se vi sono state comunicazioni di sollecito o di rinuncia al mandato, ecc..
In questa situazione, non possiamo fare altro che richiamare i principi generali vigenti in materia che nel caso depongono a carico del professionista, che presumibilmente è un legale, in quanto, la morosità del cliente legittima la sospensione o la rinuncia al servizio promesso, ma, anche a fronte dell'appurato inadempimento del proprio assistito nel rispetto del pagamento convenuto, il professionista non avrebbe potuto limitarsi a disinteressarsi del rapporto, ma avrebbe potuto reagire con gli strumenti che la legge gli consentiva, quale la rinuncia al mandato (per il legale prevista dall'art. 85 cpc ma applicabile ad ogni rapporto, anche continuativo, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e comunque azionabile come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) a causa dell'inadempimento della controparte, previo avviso al cliente e concessione di un congruo termine per munirsi di un nuovo difensore. Se non ha seguito questa linea, il comportamento del professionista potrebbe essere ritenuto non adeguato a quella diligenza media riferita al tipo di rapporto richiesta dall'art. 1176 c.c., posto che la S. Corte (cfr., per tutte Cass. n. 18612, del 5 agosto 2013), ha ritenuto che "... ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. ".
A questo rapporto il fallimento è completamente estraneo, per cui eventuali controversie, sia da parte del cliente per responsabilità professionale sia da parte del professionista per il pagamento del compenso, seguono le regole ordinarie, anche se viene coinvolta la compagnia assicuratrice della responsabilità civile del professionista..
Zucchetti SG Srl
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