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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PRIVILEGIO DEL COMPENSO DELL'ARBITRO E LIMITI DEL 2751 BIS
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Gianluca Del Vecchio
Benevento30/10/2018 17:03PRIVILEGIO DEL COMPENSO DELL'ARBITRO E LIMITI DEL 2751 BIS
Nel 2011 viene emessa dal Presidente del tribunale un'ordinanza di liquidazione del compenso per un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti di nomina presidenziale.
La predetta ordinanza viene munita di formula esecutiva e notificata alle parti in arbitrato (una delle quali è la società fallita).
Nel 2015 fallisce la società ed un componente del collegio arbitrale avanza domanda di ammissione al passivo del suo credito, fondato sul predetto titolo esecutivo.
Si chiede:
posto che il credito relativo al compenso dell'arbitro dovrebbe ritenersi privilegiato ex art. 2751 bis c.c. e che la prestazione svolta dall'arbitro riveste carattere di unitarietà, iniziata nel 2010 e conclusa nel 2011 (liquidata con ordinanza esecutiva), potrebbe ritenersi che il predetto credito ricada in privilegio 2751 bis, a dispetto del tenore letterale della norma che limita il diritto al privilegio dei professionisti agli ultimi due anni di prestazione?
In altre parole, può un credito sorto nel 2011 - relativo ad una prestazione unica esauritasi nel biennio di attività professionale - essere considerato privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 in una procedura dichiarata nel 2015?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/10/2018 20:36RE: PRIVILEGIO DEL COMPENSO DELL'ARBITRO E LIMITI DEL 2751 BIS
Anche noi diamo per scontato che il credito per il compenso degli arbitri sia assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis, c.c., anche nel caso che la nomina provenga dal tribunale dal momento che il compenso costituisce il corrispettivo per una prestazione professionale loro affidata. Il diritto al compenso, cioè, non nasce dall'espletamento di un incarico nell'esclusivo interesse della parte mandante, ma per l'espletamento di un'opera, nel caso intellettuale, affidata all'arbitro dalla parte o da un organo terzo. Lo spirito della norma che assegna il privilegio professionale ci sembra, infatti, essere non tanto quello di privilegiare un rapporto contrattuale, ma il diritto al compenso per qualsiasi prestazione d'opera che un soggetto svolga, anche se incaricato ad esempio dal giudice, come il CTU.
A questo punto si pone il problema, che abbiamo affrontato più volte, del calcolo del biennio. In proposito e' consolidato l'orientamento secondo cui il privilegio di cui si discute decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Pertanto, nel caso, come quello da lei prospettato di incarico unitario, il limite biennale sostanzialmente è privo di rilevanza perché, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorarì che maturano al momento della cessazione dello stesso, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.
In conclusione il privilegio richiesto può essere riconosciuto.
Zucchetti SG srl
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