Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione inarcassa

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    13/07/2017 13:20

    insinuazione inarcassa

    Buongiorno, sono liquidatore giudiziale di una società di ingegneria che nel periodo ante deposito della domanda di concordato (avvenuto a dicembre 2013) non ha versato contributi relativi all'inarcassa. Ora l'ente mi chiede per i contributi integrativi non versati dalla società negli anni 2012 e 2013, oltre interessi e sanzioni, il privilegio ex art. 2753 e 2754 cc. è corretto riconoscere il privilegio anche per i contributi integrativi versati da una società di capitali? Sul tema non ho trovato niente: qualcuno potrebbe darmi qualche riferimento normativo?grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/07/2017 13:22

      RE: insinuazione inarcassa

      La Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; essa, pertanto Assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, tant'è che uno dei requisiti per l'iscrizione è il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. I contributi alla stessa dovuti- sia quello soggettivo (obbligatorio per gli iscritti), che quello facoltativo (volontario) e quello integrativo (obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA)- non sono pertanto equiparabili a quelli dovuti per l'assistenza obbligatoria all'Inps, ma sono equiparabili ai contributi che vengono corrisposti dai vari professionisti alle rispettive casse di previdenza. Tali contributi non godono del privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., che riguardano l'assistenza e la previdenza obbligatoria, per cui, a nostro avviso, vanno ammessi in chirografo.
      Dibverso è il caso che sia il professionista a chiedere il privilegio per i contributi versati alla propria Cassa, ed anche questo credito non gode del privilegio, tranne che quello dei commercialisti, ai quali l'art. 11 l. 29 gennaio 1986 n. 21, riconosce al credito in questione un privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, e quindi dal privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c..
      Zucchetti Sg Srl,