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licenziamento del lavoratore a progetto indennità mancato guadagno privilegio o chirografo?

  • Giuseppe Angiolillo

    Mantova
    26/05/2017 16:57

    licenziamento del lavoratore a progetto indennità mancato guadagno privilegio o chirografo?

    Ho un lavoratore a progetto il cui contratto è stato risolto a seguito della messa in liquidazione finalizzata alla apertura della procedura di concordato preventivo.
    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato ingiustificata la risoluzione (il contratto prevedeva solo il licenziamento per giusta causa e non quello per giustificato motivo oggettivo) ed ha condannato la società a risarcirlo pagando l'intero compenso pattuito, pur se l'interessato non ha lavorato per quasi tutto il periodo. Tale somma a mio parere non beneficia del privilegio di cui all'articolo 2751bis n. 2 c.c. in quanto si tratta di risarcimento del danno e non di compenso per l'opera prestata. Cosa ne pensate?
    Giuseppe Angiolillo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2017 21:12

      RE: licenziamento del lavoratore a progetto indennità mancato guadagno privilegio o chirografo?

      Lei parla di lavoro a progetto che prevede forme di coordinamento del lavoratore da parte del committente circa l'esecuzione della prestazione lavorativa, il cui reale ed effettivo contenuto va valutato in concreto. Nel suo caso, il fatto che ci sia stato un licenziamento che il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo, induce a ritenere che il rapporto sia stato inquadrato tra quelli di lavoro subordinato, avendo probabilmente rilevato l'esercizio di un effettivo potere direttivo e disciplinare nelle direttive ricevute dal committente / datore di lavoro.
      Se è così, trova applicazione l'art. 2751 bis n. 1 c,.c., che attribuisce il privilegio ai crediti per "le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile".
      Peraltro, anche se il rapporto viene inquadrato tra quelli di lavoro autonomo, il credito del lavoratore godrebbe del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., dato che, a nostro avviso, la somma dovuta allo stesso costituisce la retribuzioni professionale pattuita.
      Zucchetti SG srl

    • Giuseppe Angiolillo

      Mantova
      27/05/2017 10:56

      RE: licenziamento del lavoratore a progetto indennità mancato guadagno privilegio o chirografo?

      In realtà è pacifico che non si tratti di lavoro subordinato: l'importo è stato liquidato a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno. Anche tale voce beneficia di privilegio?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        29/05/2017 19:24

        RE: RE: licenziamento del lavoratore a progetto indennità mancato guadagno privilegio o chirografo?

        Come abbiamo detto nella precedente risposta, il contenuto del contratto di lavoro a progetto va valutato in concreto perché un contratto così qualificato- che, se si svolge secondo le caratteristiche qualificanti questa tipologia, ha natura autonoma- ove si esplichi con modalità tali da implicare l'esercizio di un effettivo potere direttivo e disciplinare da parte del committente / datore di lavoro e un obbligo del lavoratore di rispettare le direttive ricevute, va, o può essere, configurato, al di là della intestazione, come rapporto di lavoro subordinato.
        Stante questa possibilità, abbiamo prospettato le due alternative, a seconda che il rapporto fosse di natura autonoma o subordinata. In questo secondo caso, il riconoscimento del privilegio sarebbe sicuro perché, al di là di ogni considerazione sulla funzione del risarcimento, questa voce è espressamente contenuta nella previsione del n. 1 dell'art. 2751bis c.c.. Nel caso, invece, che il rapporto abbia mantenuto le caratteristiche dell'autonomia, ci siamo già espressi nel senso che, poiché la condanna del committente, seppur qualifica come risarcimento danni, consiste nell'attribuire al lavoratore le spet6tanze cui avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse continuato, il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2851bis n. 2 c.c..
        Non possiamo che confermare questa soluzione, che, ovviamente, è frutto di una nostra interpretazione, che potrebbe essere da altri non condivisa.
        Zucchetti Sg srl