Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Avviso di accertamento pre fallimento e insinuazione Agenzia Riscossione Spa

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    12/04/2019 11:10

    Avviso di accertamento pre fallimento e insinuazione Agenzia Riscossione Spa

    Buon giorno, vorrei esporre brevemente il caso.
    L'Agenzia della Riscossione si insinua al passivo per un avviso di accertamento tributario indicato notificato alla società fallita in bonis in data 05.01.2019 a fronte della sentenza di fallimento pubblicata in data 16.01.2019.
    Evidentemente alla data del fallimento l'avviso di accertamento non risulta consolidato.
    L'avviso di accertamento non è stato reperito tra la documentazione societaria acquisita al fallimento, né è stato successivamente rinotificato alla curatela.
    A questo punto, come comportarsi in sede di stato passivo?

    La curatela non dispone materialmente dell'atto non avendolo acquisito alla procedura cosicché la stessa non è nelle condizioni di poter conoscere e valutare il merito delle rivendicazioni sottostanti.
    Non pare a tal fine idoneo il mero estratto di ruolo prodotto in istanza dall'Agenzia della Riscossione e gli ulteriori dati ivi forniti non esplicando i presupposti ed i processi logico – deduttivi alla base dell'accertamento effettuato. L'avviso di accertamento sottintende un iter procedurale ben preciso e contiene, tra l'altro, talune tutele riservate al contribuente (ad esempio possibilità di definizioni agevolate, ecc) che evidentemente non sono previste e contemplate nell'estratto ruolo e nell'istanza in esame.
    Non pare corretto inoltre che, trattandosi di presupposto impositivo sorto ante dichiarazione di fallimento, vi possa individuarsi un subentro automatico del curatore al fallito per cui i termini possano essere fatti decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis.

    A questo punto, chiedo cortesemente quale sia la procedura corretta e se, per quanto possa emergere da una prima analisi, sia possibile proporre il rigetto dell'istanza ed attendere nel caso che l'Agenzia dell'entrate rinotifichi l'avviso al curatore?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/05/2019 09:14

      RE: Avviso di accertamento pre fallimento e insinuazione Agenzia Riscossione Spa

      La fattispecie oggetto del quesito è stata trattata dalla sentenza 14/9/2016 n. 18002 della Suprema Corte, che ha testualmente affermato quanto segue: "vanno respinte le censure mosse avverso una decisione ... che ... ha sostanzialmente escluso che, in forza di un preteso subentro automatico del curatore al fallito, la notifica dell'avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis sia idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza di detto termine, ed in ultima analisi che l'intervenuta definitività dell'atto medesimo sia opponibile alla massa dei creditori, ritenendo invece necessario che il curatore sia messo direttamente in condizione, tramite apposita notifica a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori".

      Escluso in questo modo che siano decorsi per i Curatore i termini per impugnare l'accertamento e che quindi quest'ultimo sia divenuto definitivo, la questione si sposta sul comportamento che egli deve tenere nel momento in cui riceve l'istanza di ammissione al passivo sulla base dell'estratto di ruolo emesso a seguito dell'accertamento in questione.

      Riteniamo che non possano che valere le regole "generali": ammissione con riserva e impugnazione del ruolo.

      A tal proposito citiamo un altro passaggio della sentenza, che affronta una questione che preoccupa i Curatori, ovvero il momento da cui decorre il termine per l'impugnazione.

      La tesi sostenuta da parte della dottrina è infatti che il Curatore "sia messo direttamente in condizione, tramite apposita notifica a lui indirizzata" di esercitare il diritto alla difesa in contenzioso tributario quando il ruolo gli viene trasmesso in uno con l'istanza di ammissione al passivo, e quindi proprio nel periodo di maggiore impegno, quando esamina le istanze di ammissione, e soprattutto quando non ha ancora un quadro neppure incompleto né del passivo (non essendosi ancora formato nemmeno lo stato passivo delle istanze tempestive) né dell'attivo (ben potrebbe non essere ancora stato chiuso l'inventario) decorrerebbero per il Curatore i sessanta giorni per l'impugnazione avanti la Commissione Tributaria; egli quindi dovrebbe preoccuparsi con grande urgenza di valutare l'opportunità di presentare ricorso, farsi autorizzare dal Giudice Delegato e nominare di un difensore.

      Sul punto, la sentenza individua invece un diverso dies a quo per la decorrenza del termine: "a ben vedere ... l'interesse concreto del curatore ad impugnare il titolo della pretesa tributaria sembrerebbe divenire attuale solo all'esito della decisione del Giudice delegato, in sede di accertamento del passivo fallimentare", ciò perché "la previsione del novellato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 1, per cui 'se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva', attesta che, a fronte della insinuazione al passivo del credito tributario, ed all'esito del c.d. "contraddittorio incrociato" tra le parti (disciplinato dall'art. 96 L.fall. ante riforma, ed ora dall'art. 95 della legge fallimentare riformata), il Giudice delegato potrebbe anche statuire l'ammissione integrale del credito".

      Il tono è dubitativo ("sembrerebbe") e la posizione isolata, ma far decorrere il termine per l'impugnazione dal momento dell'ammissione al passivo con riserva ci parrebbe ragionevole, e metterebbe il Curatore in condizione di compiere una valutazione più serena e meno affrettata.