Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rivendica e applicabilità l. 124/2017

  • Stefano Simeone

    Reggio Emilia (RE)
    28/05/2019 17:24

    rivendica e applicabilità l. 124/2017

    Gentilissimi,
    chiedo un Vostro parere sul seguente caso.
    Fallimento dichiarato a febbraio 2019.
    A gennaio 2019 una società di leasing dichiara risolto un contratto avente ad oggetto un veicolo, per mancato pagamento di 4 canoni.
    Detto bene è stato da me inventariato e il valore già stimato.
    Ricevo ora istanza di restituzione ex art. 87 bis l.f., dalla quale desumo che oltre ai 4 canoni scaduti e non pagati (per effetto dei quali è stata dichiarata la risoluzione del contratto), per la naturale scadenza del contratto sarebbero residuati altri 2 canoni e l'importo del corrispettivo di riscatto; la sommatoria di tutti tali importi è inferiore al valore di stima del mezzo.
    A mio avviso, devo sicuramente procedere alla restituzione del bene, considerato che ricorrono tutti i presupposti di legge.
    Il mio dubbio riguarda invece come concretamente operare, per ottenere quanto disposto dalla legge 124/2017 (art. 1 commi 136-140): dovrei restituire ora il mezzo, ed attendere poi che la società di leasing si insinui nel termine previsto per l'esame dello stato passivo e lì' verificare tutti i presupposti di dare/avere? come fare, in altre parole, ad attuare concretamente quanto disposto dalla legge 124/2017 (art. 1 commi 136-140) e che comunque corrisponde a quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 21513/2019 (seppur in materia di risoluzione prima della sua entrata in vigore), secondo la quale "In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto."
    Vi ringrazio e saluto cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/05/2019 18:19

      RE: rivendica e applicabilità l. 124/2017

      Di recente la Cassazione con la sentenza 29/03/2019, n.8980, in contrasto con le decisioni precedenti, ha ritenuto, attraverso un elaborato ragionamento, che sia applicabile l'art. 72 quater anche al caso di risoluzione del rapporto antecedente alla dichiarazione di fallimento. La Corte ha applicato tale principio ad una risoluzione contrattuale antecedente l'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 per evitare che per regolare, in tal caso, le conseguenze della risoluzione si potesse fare ancora riferimento all'art. 1526 c.c., tuttavia le argomentazioni utilizzate possono essere utilizzate anche le le risoluzioni successive alla entrata in vigore di detta legge, in quanto sostanzialmente la Corte finisce per equiparare le conseguenze nelle due ipotesi.
      Con la citata sentenza, infatti, la Cassazione ha ripreso una indicazione- già prospettata in alcuni precedenti (cfr. Cass. 09/02/2016, n.2538; Cass. 15/07/2011, n.15701)- che assimilavano la posizione del concedente in leasing a quella del creditore pignoratizio, con conseguente applicazione dell'art. 53 l.fall., tant'è che si legge nella parte motiva, che "Alla stregua di quanto previsto per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale L. Fall., ex art. 53, la vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene, disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale(in coerenza con la previsione della L. Fall., art. 55), oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione; eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".
      Può seguire questa linea che, seppur desta qualche perplessità, è di certo la più sicura per il fallimento, e pertanto , piuttosto che restituire il bene ai sensi dell'art. 87bis, è preferibile rinviare all'udienza di verifica delle domande di rivendica e restituzione, facendo stimare i beni nel frattempo. La società di leasing chiederà anche il pagamento dei canoni, che potranno essere ammessi, salvo poi a fare i conguagli come detto dalla Cassazione.
      Zucchetti SG srl
    • Enrico Rocco

      SALERNO
      12/09/2019 17:46

      RE: rivendica e applicabilità l. 124/2017

      Rifacendomi al caso esaminato ovvero: - risoluzione contratto di leasing di autoveicolo agosto 2018 - fallimento utilizzatore giugno 2019 - il bene è stato stimato ad un valore maggiore rispetto alle rate scadute e quelle a scadere - la società concedente si è insinuata al passivo per l'ammontare delle rate a scadere alla data della risoluzione ed ha presentato domanda di rivendica del bene.

      In relazione alla domanda di rivendica, riterrei di restituire il bene (indicando nel provvedimento di restituzione il valore del bene come inventariato) ed attendere l'eventuale credito della curatela in seguito alla vendita del bene da parte della concedente.

      Domanda: la domanda di insinuazione per le rate scadute, seppur il bene viene restituito ed il valore risulta essere superiore alle rate scadute e a scadere, va comunque ammessa?
      Domanda: la disposizione secondo cui in caso di restituzione del bene il concedente, che già ha presentato la risoluzione del contratto ante fallimeto, è tenuto a restituire all'utilizzatore i canoni già pagati?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        12/09/2019 19:20

        RE: RE: rivendica e applicabilità l. 124/2017

        Applicando il criterio indicato dalla recente Cassazione 29/03/2019, n.8980, (per la verità molto criticata e criticabile e disattesa da vari giudici di merito), troverebbe applicazione alla fattispecie l'art. 72 quater, l.f., in forza del quale (comma 2), in caso di scioglimento del contratto (e secondo la Corte anche di antecedente risoluzione dello stesso), il concedente ha diritto alla restituzione del bene - per cui è corretta la sua proposta di restituzione del bene in accoglimento della domanda di rivendica - ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, nel mentre, a norma del terzo comma, ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
        In applicazione di questi criteri, la domanda di insinuazione della società di leasing, non essendo stato il bene ancora allocato e risultando da perizia avere un valore superiore al credito vantato dalla stessa società, non va ammesso.
        Per quanto riguarda i canoni già pagati, il secondo comma dell'art. 72 quater espressamente statuisce che "per le somme gia' riscosse si applica l'art. 67, terzo comma, lettera a)"; ossia i pagamenti già eseguiti sono esentati da revocatoria in quanto ritenuti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e, quindi, non sono restituibili.
        Zucchetti SG srl