Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

FINANZIAMENTO IPOTECARIO IN POOL : ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    17/10/2019 12:20

    FINANZIAMENTO IPOTECARIO IN POOL : ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

    Una società - poi fallita - contrae un finanziamento ipotecario in pool da due istituti di credito di cui uno capofila.
    Le obbligazioni al rimborso che risultano dal contratto sono interamente nei confronti della capofila che, come da convenzione tra i due istituti di credito, provvede poi a riconoscere all'altra la quota di spettanza.
    Alla stessa capofila è poi stato conferito mandato irrevocabile alla gestione di tutti i rapporti - nessuno escluso - nascenti dal contratto di finanziamento.
    E' la capofila - come da contratto - che instaura inizialmente l'esecuzione immobiliare anche in nome e per conto dell'altra banca.
    La capofila presenta istanza di insinuazione al passivo tempestiva , senza citare alcun mandato dell'altra banca, per l'intero credito del finanziamento e viene accolta.
    L' altra banca presenta ora insinuazione al passivo tardiva per la quota di sua spettanza.
    Si ritiene che la domanda tardiva debba essere rigettata ma si richiede un vostro cortese parere sull'intera questione.
    Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/10/2019 20:31

      RE: FINANZIAMENTO IPOTECARIO IN POOL : ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

      Si, siamo d'accordo in quanto la prima banca insinuatasi tempestivamente ha insinuato l'intero credito, anche per la parte spettante alla seconda e correttamente è stata ammessa per l'intero in quanto dalla documentazione esistente la prima risultava essere mandataria della prima e aveva sempre agito in tale veste; di conseguenza, il fatto che nella domanda di insinuazione non avesse espressamente dichiarato che agiva per sé e quale mandataria della seconda banca viene superato dagli atti e dal comportamento precedente, per cui la seconda banca, se non dimostra che il mandato è cessato, prima dell'avvenuta insinuazione della prima banca, non può pretendere di essere ammessa al passivo. Se invece fornisce questa dimostrazione, la seconda banca va ammessa e lil credito insinuato dalla prima, per la parte di competenza della seconda, può essere oggetto di revocazione ai sensi del comma quarto dell'art. 98, a seguito della scoperta di nuovi documenti.
      Zucchetti Sg srl