Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI

  • MARCELLA MASSA

    URAS (OR)
    09/02/2019 09:31

    COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI

    Buongiorno,
    Sto procedendo alla verifica di una istanza di ammissione al passivo presentata da un socio/lavoratore di una cooperativa dichiarata fallita.
    Il credito è così documentato:
    - Sentenza del Giudice del Lavoro anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma priva di formula esecutiva posta prima del fallimento;
    - Documenti giustificativi del credito, ivi compresa una CTU redatta dal Consulente Tecnico nominato dal Giudice del Lavoro nel corso della causa.
    Il credito, a mio parere, è adeguatamente documentato e pertanto la proposta del curatore sarà di ammissione nella misura e con il privilegio richiesto.
    Nella sentenza del Giudice del lavoro sopracitata (anteriore alla dichiarazione di fallimento ma priva di formula di esecutività) il Giudice del lavoro condanna la fallita al pagamento del credito al lavoratore ma, al contempo, accoglie la domanda riconvenzionale mediante la quale la società poi fallita ha rappresentato che il lavoratore fosse debitore della cooperativa di una determinata somma, in quanto tenuto come tutti gli altri soci a contribuire a ripianare le perdite risultanti dal bilancio, come deliberato dagli organi societari..
    Allora il mio dubbio è il seguente: Il creditore, nell'istanza di ammissione al passivo, richiede di essere ammesso per il suo credito ma non cita il suo debito. L'art. 56 L.F. stabilisce che "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stess....". Non avendo il creditore eccepito la compensazione, posso io, quale curatore, eccepire la compensazione ed ammettere il credito per la differenza? Oppure, non avendo il creditore eccepito la compensazione il credito deve essere ammesso per l'intero importo?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/02/2019 12:54

      RE: COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI

      In linea di massima non vi è alcun dubbio che il curatore possa sollevare l'eccezione di compensazione, anche se il creditore non abbia parlato del suo debito, posto che il primo comma dell'art. 95 espressamente prevede che il curatore possa' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, e la compensazione è proprio una eccezione attraverso cui si determina l'estinzione del credito azionato.
      In concreto qualche problema può sorgere dal fatto che il credito insinuato è un credito di lavoro per i quali la compensabilità tecnica, a norma dell'art. 1246 c.c., può operare nei limiti della pignorabilità, per cui non potrebbe essere opposta oltre il limite massimo di un quinto del credito. Tuttavia questo limite è stato superato dalla giurisprudenza quando ha ammesso la compensazione atecnica (o impropria) tra crediti e debiti derivanti dal rapporto di lavoro ed ha ampliato enormemente il concetto di dipendenza dal rapporto di lavoro. Invero, la compensazione impropria consiste nel realizzare l'effetto della compensazione mediante una mera operazione aritmetica di conguaglio dare/avere delle contrapposte voci derivanti da un unico rapporto obbligazione, nel mentre quella tecnica presuppone crediti e debiti derivanti da rapporti diversi e solo per questa vige il limite della compensabilità; di conseguenza, sul piano applicativo, ne deriva che tutte le volte che il datore di lavoro abbia un credito in qualche modo collegato con il rapporto di lavoro, il lavoratore non possa opporgli il limite massimo di un quinto della compensazione. Ricordiamo da ultimo Cass. 26/04/2018, n. 10132 che ha ribadito che è ammessa la compensazione (c.d. impropria o atecnica) tra la pretesa del lavoratore di pagamento del TFR e quella risarcitoria del datore di lavoro avanzata nei confronti del medesimo in considerazione del fatto che debiti e crediti derivano dallo stesso ed unico rapporto di lavoro. In particolare la Corte ha precisato che ""in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere -, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono".
      In conclusione lei deve limitarsi chiedere la compensazione impropria tra i due crediti, ossia ad effettuare il calcolo del dare e avere tra i due contrapposti crediti e proporre l'ammissione per l'eventuale surplus.
      Zucchetti SG srl
      • MARCELLA MASSA

        URAS (OR)
        11/02/2019 13:33

        RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI

        Grazie per la risposta esaustiva.
        Cordiali saluti. Marcella Massa