Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

TERMINE ULTRATARDIVE

  • Vittorio Inguscio

    MATINO (LE)
    09/05/2018 14:57

    TERMINE ULTRATARDIVE

    Gent.mi,
    Vi porgo il seguente quesito: l'approvazione dello stato passivo è avvenuta in data 18 luglio 2016, per cui è diventato esecutivo in data 19 agosto 2016.
    Per determinare la data delle domande ultratardive rientra l'interruzione feriale, oppure i 18 mesi decorrono regolarmente dal 19 agosto 2016?
    Ringraziandovi, e nell'attesa di riscontro, porgo cordiali saluti
    V. Inguscio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/05/2018 20:17

      RE: TERMINE ULTRATARDIVE

      Come è noto, nell'attuale sistema delineato dall'art. 101 l.fall. esistono tre tipi di domande: (1) quelle trasmesse al curatore fino a trenta giorni prima dell'udienza di verifica, che sono le domande tempestive; (2) quelle trasmesse al curatore dopo il termine di cui sopra e non oltre il termine di dodici mesi (prorogabile fino a diciotto) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, che sono qualificate tardive, con gli effetti di cui all'art. 112; (3) quelle trasmesse al curatore oltre il termine fissato per le tardive e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, che sono qualificate nella prassi come supertardive o ultratardive e che per essere esaminate devono superare il vaglio di ammissibilità, che richiede che l'istante fornisca la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
      Poiché il termine per la presentazione delle domande ultra tardive è legato a quello delle tardive in quanto incomincia a decorrere dal momento in cui scade quest'ultimo, bisogna stabilire, in primo luogo, se la sospensione dei termini feriali vale per le tardive. la conclusione positiva può darsi per pacifica, atteso il carattere tassativo delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742. In tal senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della cassazione (Cass. sez. un. 24/11/ 2009, n. 24665) secondo le quali, "ai sensi del combinato disposto del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 e della l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e segg., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro". Nello stesso senso la giurisprudenza successiva.
      nella fattispecie, quindi, posto che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 16 luglio 2016 e presupposto che non vi sia stata la proroga a 18 mesi di cui parla l'art. 101, il termine annuale per proporre le tardive scadeva al 15 settembre 2017, dovendo detrarre dal decorso dell'anno il mese di agosto 2016. Le domande trasmesse al curatore dopo il 15 settembre 2017 sono, quindi da considerare ultra tardive.
      ovviamente se il termine per le tardive è stato prorogato a 18 mesi, vale lo stesso criterio di calcolo, spostato in avanti di sei mesi.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Morganti

        Prato
        28/05/2018 10:39

        RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

        Preg.mi,
        mi collego a questa discussione chiedendo vs gentile parere.
        Premesso che:
        a) il verbale di esecutività SP tempestive è datato 20/04/n;
        b) non c'è proroga 18 mesi;
        c) non è ancora stato fatto alcun riparto dell'attivo;
        d) in data 11/05/n+1 il curatore riceve pec con insinuazione Ag. Entrate e Riscossione:
        insinuazione al passivo tardiva art. 101 LF
        ...
        Si precisa che la presente insinuazione tiene conto, ai fini del conteggio del termine previsto dall'art. 101 L.F., della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, come previsto dalla Legge n. 162 del 10/11/2014, che ha modificato l'art. 1 della Legge n. 742 del 1969.
        ...
        Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, si chiede che il credito relativo a somme iscritte a ruolo contestate sia ammesso al passivo con riserva.
        e) che comunicazione 92 LF era stata regolarmente notificata a Equitalia e che la stessa Ag. Entrate e Riscossione figura già nello stato passivo per altra precedente domanda di ammissione.

        Tanto premesso si chiede se la domanda (11/05/n+1) così presentata dall'Ag. Riscossione sia da considerarsi ultardiva e quindi esclusa dal passivo in quanto carente di "giustificativo del ritardo" oppure possa essere considerata tardiva in funzione del richiamo alla sospensione feriale dei termini.

        In attesa vs cortese riscontro,
        ringrazio e porgo miei più cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/05/2018 19:47

          RE: RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

          Come abbiamo detto nella risposta che precede, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro; il che significa che il termine di un anno, nel suo caso scadeva il 20.5n+1, per cui la domanda di Equitalia è da ritenere tardiva e non supertardiva, con la conseguenza che l'istante non deve fornire la prova dela non colpevolezza del ritardo..
          Zucchetti Sg srl
    • GIUSEPPEMARIO PISANI

      POTENZA
      19/09/2019 18:59

      RE: TERMINE ULTRATARDIVE

      Mi collego al quesito chiedendo supporto sul seguente caso.
      Fallimento di dicembre 2016. Stato passivo reso esecutivo il 4 maggio 2017. L' Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di cartella di pagamento emessa 60 giorni fa per somme dovute, oggi mi notifica insinuazione al passivo ex art. 101 l.f. senza alcuna espressa motivazione per il ritardo.
      La richiesta fa riferimento a somme in Privilegio L. 449/1997 art. 24 comma 32 e 33 art 2777 c.c., a seguito di sentenza emessa dalla Corte dei Conti il 20/10/2015 e notificata il 27/11/2017.
      Si chiede se l'insinuazione è ammissibile come ultra tardiva e se all'interno della domanda va specificato il motivo del ritardo per causa non imputabile.
      Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
      Cordiali saluti.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        21/09/2019 18:45

        RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

        Il quarto comma dell'art. 101 l.fall., che tratta delle c.d. super tardive, dispone che anche dopo il decorso del termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Questa norma, come si vede, per un verso pone un dato certo attribuendo al creditore l'ponere della prova di dimostrare il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, dall'altro, pone dubbi interpretativi in quanto non contiene una specificazione del concetto di non imputabilità, per cui si è in presenza di una nozione volutamente elastica che lascia molte incertezze in ordine al termine, a partire dalla cessazione della causa impeditiva, entro il quale presentare la domanda senza incorrere nell'accusa di colpevole tardività.
        Sul punto, è intervenuta la S. Corte nel 2011 (Cass. 13/10/2011, n. 21189) che ha così statuito: "L'amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale di cui all'art. 101 l. fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine. In altri termini, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. Può avvenire - peraltro - che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l'ufficio finanziario, che può iniziare la fase di accertamento solo l'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni. pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di cui all'art. 101 della legge fallimentare: in tale caso la concessionaria deve fornire esatta prova e documentazione della non imputabilità del ritardo".
        Concetto ripreso da Cass. 24/11/2015, n.23975, per la quale, "Il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto".
        Per la Corte, cioè, pur non potendosi stabilire un termine fisso a decorrere dal quale il ritardo debba ritenersi colpevole, chiarisce che il creditore supertardivo non può limitarsi a a fornire la prova di non ave potuto presentare la domanda entro l'anno dalla esecuzione dello stato passivo, ma deve dimostrare che dal momento in cui poteva presentare detta domanda non è passato un lungo periodo, la cui determinazione la Corte lascia al giudice.
        Problema questo che il Codice della crisi e dell'insolvenza (non ancora in vigore) ha risolto prevedendo nel terzo comma dell'art. 208 che " Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo".
        Venendo al caso concreto si tratta allora di stabilire quando l'Agente avrebbe potuto presentare la domanda di insinuazione. Orbene, posto che il credio discende da una sentenza della Corte dei Conti, a norma dell'art. 178, co. 4, del D.lgs 6 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) "In difetto della notificazione della sentenza, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, o per nullita' degli atti di cui all'articolo 93". Se quindi non ricorreva quest'ultima ipotesi, la sentenza della Corte dei Conti del 20/10/2015 è passata in giudicato il 20.10.2016, di modo che, utilizzando quanto esposto dalla Cassazione citata del 2011 che sgancia la domanda di insinuazione dalla formazione dei ruoli e dalle cartelle, deve ritenersi che all'incirca da quella data l'Agente per la riscossione avrebbe potuto presentare domanda di insinuazione. Ne discende che il ritardo con cui la domanda è stata presentata (soltanto nel settembre del 2019) non può ritenersi incolpevole. Del resto, anche se non si risale alla data indicata e si prende in considerazione quella della notifica del 27/11/2017 e si considerino i 60 giorni per l'impugnazione, il credito era definito nel gennaio del 2018, per cui anche in tal caso il ritardo sarebbe notevole, non potendosi prendere in esame la data della formazione delle cartelle, come chiaramente specificato da Cass. 13/10/2011, n. 21189.
        Stante l'onere della prova a carico del creditore- che non si è neanche preoccupato di indicare i motivi del ritardo e cercare di giustificarlo- è sufficiente che lei eccepisca la inammissibilità perché trattasi di domanda di cui all'ult. comma dell'art. 101 e il crediotre non ha fornito la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
        Zucchetti Sg Srl
        • Marcello Cosentino

          Portogruaro (VE)
          02/10/2020 10:23

          RE: RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

          Salve, mi allaccio alla discussione per un caso analogo.
          Un creditore presenta tempestivamente la propria istanza di ammissione al passivo ma, prima dell'udienza di verifica, l'istanza viene ritirata. Successivamente, lo stesso creditore ci ripensa e presenta la stessa identica istanza in via ultratardiva. Nell'istanza Il creditore non spiega alcunché sulle cause che lo hanno convinto a riproporre la richiesta. Personalmente ritengo che la domanda debba essere dichiarata inammissibile ma mi segnalano una Cassazione del 27/4/2016 n. 8264 secondo la quale "la domanda di ammissione allo SP spiegata in via tardiva è da considerarsi ammissibile anche nel caso in cui chi l'abbia proposta sia lo stesso creditore che aveva agito tempestivamente e che poi aveva rinunciato prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo".
          A parte ogni altra considerazione, detta sentenza parla di domande tardive mentre nel caso sopra illustrato si tratta di ultra tardività; inoltre la prima istanza è stata ritirata prima dell'udienza di verifica e pertanto, a mio modestissimo parere, l'istanza è da considerare come se non fosse mai stata presentata. Il deposito della tempestiva (poi ritirata) prova soltanto che il creditore conosceva del fallimento e ciò può ampiamente giustificare un provvedimento di inammissibilità.
          Qual'è il Vostro parere sulla questione?
          Grazie molte, cordialità.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            02/10/2020 20:19

            RE: RE: RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

            Come lei giustamente sottolinea nella sentenza citata si discuteva di una fattispecie diversa da quella che le interessa, in quanto si trattava si stabilire (per la verità ai fini delle sole spese) se può essere presentata una domanda tardiva dopo la rinuncia ad una domanda tempestiva; nel suo caso, invece, il creditore, dopo aver rinunciato alla domanda tempestiva, ha presentato una domanda super tardiva, ossia dopo il decorso dell'anno dalla esecutività dello stato passivo.
            Orbene, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 101 l. fall., decorso il termine indicato e fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, "le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile". Ossia una domanda super tardiva deve essere sottoposta al vaglio preliminare di ammissibilità con onere a carico del creditore di fornire la prova della non imputabilità a lui del ritardo con cui ha presentato la domanda (prova non richiesta per le domande tardive presentate entro l'anno dalla esecutività dello stato passivo).
            Nel suoi caso, in primo luogo, come lei dice il creditore non ha né fornito alcuna prova in proposito né offerto di addurre elementi di prova, ma, va aggiunto, che è abbastanza arduo, riuscire a dimostrare la non imputabilità del ritardo visto che era titolare di un credito azionabile nel fallimento a lui noto al punto che aveva già insinuato tempestivamente il proprio credito. La seconda domanda trasmessa dopo il termine di un anno dalla esecutività dello stato passivo, va quindi dichiarata inammissibile, non per il fatto che avesse lo stesso creditore presentato una precedente domanda poi rinunciata, ma per il fatto che non ha fornito alcuna prova della non imputabilità del ritardo, anzi risultando la prova positiva della addebitabilità a lui del ritardo, evidenziata dalla circostanza che già aveva presentato una domanda di insinuazione dello stesso contenuto, poi rinunciata.
            Zucchetti SG srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      31/01/2021 23:09

      RE: TERMINE ULTRATARDIVE

      Vi chiedo se dopo le domande ultratardive devo pubblicare il progetto di stato passivo con le domande ultratardive accolte, e se qualche creditor può porre opposizione alle domande accolte

      grazie
      spp
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        01/02/2021 19:58

        RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

        Gli ultimi due periodi del secondo comma dell'art. 101 l. fall. prevedono: "Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99".
        Premesso che queste disposizioni sono riferite alle domande tardive, ma, in mancanza di diversa disposizione, trovano applicazione anche per le supertardive, da esse si desume, in primo luogo, che in forza della richiamata disciplina dettate per le domande tempestive dagli artt. 93 e 99, il curatore, a norma dell'art. 95, debba depositare il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo debba trasmettere ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo".
        Se, quindi, lei intende per "pubblicare" il progetto di stato passivo delle supertardive il deposito in cancelleria e la comunicazione ai creditori, non vi è dubbio che debba provvedervi, così come farebbe per progetto di stato passivo delle domande tempestive.
        Il problema, quindi, sotto questo profilo non sussiste, nel mentre rimane quello di capire a quali creditori va trasmesso il progetto di stato passivo delle supertardive depositato in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica. La difficoltà nasce dal fatto che il citato secondo comma dell'art. 101 stabilisce, come ricordato, che "il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza", per cui la comunicazione della data- e di conseguenza del deposito del progetto- sembrerebbe limitata ai creditori tardivi che hanno presentato la domanda tradiva enon agli altri creditori.
        Questa limitazione (che il nuovo codice della crisi elimina) si può in qualche modo spiegare per le tardive con il fatto che la legge prevede che venga predisposto un calendario delle udienze per l'esame delle tardive, che dovrebbe essere contestuale alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per cui i creditori già ammessi al passivo sarebbero edotti delle udienze per l'esame delle tardive e del fatto che almeno 15 giorni prima deve essere depositato il progetto. Spiegazione teoricamente convincente, che si è scontrata con la prassi, che raramente vede la formazione di un calendario delle udienze e comunque applicabile all'esame delle domande tardive, ma non certo alle supertardive perché, per queste, non è prevista, né può essere prevista, la predisposizione delle udienze destinate al loro esame potendo dette domande pervenire fino all'esaurimento delle operazioni del riparto finale.
        Pertanto, a nostro avviso, per quanto riguarda le supertardive, il curatore deve comunicare a tutti i creditori già ammessi al passivo- in via tempestiva o tardiva- l'udienza fissata per l'esame delle supertardive, deve depositare il progetto di riparto in cancelleria ecc., come appunto per le domande tempestive.
        Una volta accolta o respinta nel merito una domanda supertardiva, il provvedimento per nulla differisce da quelli analoghi emessi sulle domande tempestive o tardive, per cui i creditori interessati soccombenti possono proporre opposizione e gli altri creditori e il curatore possono proporre impugnazione o revocazione.
        Zucchetti Sg srl
    • Cristina Gaffurro

      Bologna
      11/10/2022 12:28

      RE: TERMINE ULTRATARDIVE

      Buongiorno nel 2014 il termine feriale era di 46 giorni poi variato in 31?
      In fallimento si teneva conto dei 46 come termine di sospensione?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/10/2022 20:34

        RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

        L'art. 1, co. 1, della l. 7 ottobre 1969, n. 742 dispone che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1ºal 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
        Questa è la versione introdotta dall'art. 16, co. 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), dato che in precedenza l'articolo sopra richiamato prevedeva la sospensione di diritto dall' 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno; con lo stesso art. 16, comma terzo del d.l. n. 0162 del 2014 è stato disposto che la modifica introdotta "acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015".
        Di conseguenza nel 2014 il termine di sospensione feriale era ancora quello decorrente dall' 1 agosto al 15 settembre.
        Zucchetti SG srl
    • Eva Trinchero

      Tolmezzo (UD)
      20/10/2022 13:24

      RE: TERMINE ULTRATARDIVE

      Gentilissimi,
      mi collego a questo quesito. Stato passivo dichiarato esecutivo in data 05/11/2019. Ho ricevuto due insinuazioni il 24/12/2020 da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione (per IVA) e il 29/12/2020 da parte dell'Agenzia Entrate (controllo 770 ritenute dipendenti). Si tratta di domande ultratardive in quanto sono pervenute oltre i 12 mesi, tenuto conto anche del "mese feriale"?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        20/10/2022 20:52

        RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

        Corretto.
        Zucchetti SG srl
        • Eva Trinchero

          Tolmezzo (UD)
          21/10/2022 09:48

          RE: RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

          Grazie, però ora ho un dubbio. Pensandoci bene, se si dovesse tener conto del periodo c.d. di sospensione COVID previsto, pari a 63 giorni, queste domande non sono più ultratardive, ma tardive e quindi da esaminare. Siete dello stesso mio parere?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            21/10/2022 18:12

            RE: RE: RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

            Ha ragione. Si vede che il Covid, per fortuna, sta diventando un episodio del passato tanto che noi colpevolemente non abbiamo tenuto conto che i tempi da lei indicati coinvolgevano il 2020. Invero, l'art. 83 del d.l. n.18 del 2020 stabiliva che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato all'11 maggio dall'art. 36, co. 1 del d.l. n. 23 del 2020) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali". Pertanto in un fallimento il cui stato passivo delle domande tempestive è stato dichiarato il 5.11.2019, tenuto conto della sospensione feriale e della sospensione "covid", è corretto ritenere che il termine dei 12 mesi per il deposito delle tardive scadeva l'8.02.2021, dovendo aggiungere, ai dodici mesi indicati dal primo comma dell'art. 101, i 63 giorni di sospensione covid e i 30 giorni di ordinaria sospensione feriale.
            Nel suo caso, pertanto le domande presentate nel dicembre del 2020 sono da considerare tardive e non super tardive.
            Zucchetti SG srl
    • Gabriele Baldoni

      MODENA
      16/12/2023 11:25

      RE: TERMINE ULTRATARDIVE

      Buongiorno, mi ricollego al quesito principale.
      Fall. di fine 2021
      Esecutività stato passivo tempestive il 10.03.2022
      No proroga ai 18 mesi
      Ricezione domanda di insinuazione il 25.09.2023
      Si tratta di un credito vantato da una società veicolo acquistato dall'originario creditore istituto di credito con il quale il fallimento aveva rapporti.
      La cessione del credito fra banca e società veicolo è avvenuta in data 14.12.2022.
      Il sottoscritto NON aveva inviato a suo tempo comunicazione ex 92 all'istituto di credito, tanto meno alla società veicolo, in quanto totalmente assente la documentazione contabile e quindi non a conoscenza del rapporto fra fallita e banca.
      Avendo ipotizzato al creditore la probabile non ammissione della domanda, lo stesso sostiene che "gestendo migliaia di posizioni la banca non può quotidianamente accedere alla CCIAA per appurare il fallimento dei propri clienti e che quindi non vi è altro modo di apprendere la sentenza se non tramite la 92".
      A vostro avviso, in questo caso la ricezione o meno della 92 può essere sufficiente a provare che il creditore (istituto bancario) era o meno a conoscenza del fallimento e quindi rendere ammissibile o no la domanda?
      grazie in anticipo.
      GB
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        18/12/2023 18:44

        RE: RE: TERMINE ULTRATARDIVE

        E' opinione consolidata che l'avviso previsto dall'art. 92 l. fall. ha la funzione di informare i creditori del termine di presentazione delle domande indicato nella sentenza dichiarativa di fallimento e si pone, quindi, come un mezzo integrativo della pubblicità di cui all'art. 17, avente come effetto quello di sollecitare l'iniziativa degli interessati al concorso per un più rapido e collettivo svolgimento della procedura, di modo che la presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non può ritenersi sufficiente per giustificare le sanzioni che derivano dalla tardività della domanda (Giur. pacifica, tra le più recenti, Cass. 8 luglio 2022, n. 21760; Cass. 29 settembre 2021, n. 26396.; Cass. 13 novembre 2015, n. 23302; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21316; Cass. 19 marzo 2012, n. 4310) e, pertanto, il ritardo nell'insinuazione dovuto al mancato ricevimento dell'avviso di cui all'art. 92 è da considerare non imputabile al creditore. Del resto, lo specifico obbligo dell'avviso posto a carico del curatore dall'art. 92 (e nel nuovo codice dall'art. 200) sarebbe del tutto superfluo ove fosse sufficiente la sola affissione o altra forma di pubblicità della sentenza a determinare l'onere dell'insinuazione.
        Nel caso, quindi, la mancata comunicazione dell'avviso al creditore inziale fa sì che questi- o il cessionario del credito- possa sostenere che il ritardo con cui presenta l'insinuazione non a lui addebitabile, a meno che il curatore non riesca a dimostrare che detto creditore abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di fallimento.
        Questa carenza di fondo rende superfluo ogni altro discorso circa i rapporti tra cedente e cessionario o circa il momento, a partire dalla cessione, in cui il cessionario avrebbe potuto effettuare l'insinuazione. Questi discorsi presuppongono, infatti, che al creditore originario sia stata effettuata la comunicazione ex art. 92, la cui mancanza gli permette di trincerarsi dietro al non sapevo del fallimento, salvo prova contraria a carico del curatore.
        A nostro avviso, quindi, la domanda ultra tardiva è ammissibile.
        Zucchetti SG Srl