Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

2° comma art. 72 quater L.F.

  • Fabio Kaldor

    RIVA DEL GARDA (TN)
    03/12/2011 18:00

    2° comma art. 72 quater L.F.

    Egregi!
    Vi sottopongo il seguente caso.
    Fallimento dell'anno 2009, leasing immobiliare in corso, è il curatore che recede. La società di Leasing non si presenta a due udienze e, comunuqe non appella. Il Giudice ammette con il seguente dispositivo (ovviamente dispone, in sede di esame delle rivendiche, la restituzione del bene).

    Premesso:A) che il curatore esibisce perizia di stima di massima dell'immobile che si valuta € 650.000,00): B) che la quota capitale delle rate saldate ammonta ad € 70.027,00: C) che il credito iniziale in line capitale del concedente ammontava ad e 400,000, come da piano da ammortamento che la società concedente ha fatto pervenire al curatore. Ai sensi del 2° comma dell'art. 72-quater Legge Fallimentare, il fallimento ha l'aspettativa che il concedente versi alla curatela la differenza fra la maggior somma che andrà a ricavare dalla vendita (€ 650.000 valore presunto di vendita) rispetto al credito in linea capitale. Si ammette in chirografo per € 71.270,05 per rate scadute, interessi di mora, spese di lite fino alla risoluzione del contratto. Il giudice respinge la richiesta di pagamento di penale per oltre € 300.000,00 perché non giustificata.

    Il capannone a suo tempo era stato pagato dalla società di Leasing Euro 400.000,00. Su autorizzazione della medesima il locatario effettua lavori per almeno 150.000,00 Euro. Per rendere il suddetto capannone in qualche modo "abitabile" mancavano "solo": pavimenti, scala accesso al piano superiore, impianto elettrico, impianto idraulico, impianto riscaldamento, pareti mobili, ecc...

    Ora la società di Leasing (emanazione di un colosso bancario nazionale in piena crisi), complice anche la crisi del mercato edilizio, fa sapere (informalmente: ho chiesto e mai ottenuto copia della "loro"perizia) che intende mettere sul mercato il capannonne a...370.000,00 Euro. E che pertanto non ci sarà alcuna "differenza" a favore della curatela. Ribattono inoltre che, per quanto autorizzata ad eseguire dei lavori, la società fallita "ai sensi dell'art....comma...." del contratto di leasing "rinunciava comunque a qualsiasi indennizzo al momento dell'eventuale restituzione del bene". Che fare? Qualche amico,avvocato suggersce di restituire il bene e contestualmente richiedere al magistrato un provvedimento di sequestro cautelare?

    Fabio Kaldor (ragioniere commercialista)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2011 20:51

      RE: 2° comma art. 72 quater L.F.

      La sua domanda mette in evidenza una vistosa carenza della nuova norma di cui all'art. 72 quater. Questa norma, nella originaria versione del 2006, nel regolamentare gli effeti dello scioglimento del contratto di leasing, parlava genericamente di vendita o di altra collocazione, con il decreto correttivo n. 169 del 2007 è stato aggiunto che la vendita va effettuata i valori di mercato, al fine di evitare la eccessiva svalutazione del valore residuo bene nell'interesse del concedente che ha a cuore soltanto la sua soddisfazione. E' rimasta, tuttavia, la carenza di ogni forma di controllo sul comportamento del concedente che procede alla vendita (o ad altra collocazione) in quanto la norma non prevede alcuna forma di intervento degli organi fallimentari nella riallocazione del bene, che rimane attività esclusiva del concedente.
      Si è sostenuto da parte della dottrina, che essendo il valore di mercato una condizione di legge, il rispetto della stessa possa essere verificato dagli organi fallimentari, ma ciò può accadere nel momento in cui il concedente fa valere i suoi diritti nel fallimento, al fine di determinare il suo credito.
      Nel caso, come il suo, in cui si è già deciso sul credito, e sorga una divergenza sul valore di mercato, da considerare come base per la vendita, riteniamo che sia necessario fare ricorso ad un giudizio ordinario in cui chiedere sia fissato il valore di mercato, o se il concedente ha già provveduto alla vendita di sua iniziativa, chiedere di effettuare il conguaglio prendendo come base il prezzo di mercato accertato.
      Ci rendiamo conto della difficoltà di questa strada, ma, dichiarato esecutivo lo stato passivo e mancando una opposizione, ci sembra l'unica percorribile.
      Zucchetti Sg Srl