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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Contratto di leasing e penale per anticipata risoluzione
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Manuela Rossi
Bassano del Grappa (VI)18/01/2016 19:29Contratto di leasing e penale per anticipata risoluzione
buonasera,
richiedo cortesemente un Vostro parere in merito al seguente quesito.
in qualità di curatore fallimentare devo presentare il progetto di stato passivo che comprende la domanda di ammissione di una società di leasing.
la società fallita aveva stipulato in bonis un contratto di leasing immobiliare e, in data successiva, un secondo contratto avente ad oggetto il finanziamento dell'importo dell'imposta sostitutiva corrisposta dalla concedente ex art.1, co.16°, L. n.220/2010.
entrambi i contratti possiedono data certa e sono opponibili al fallimento.
all'inizio della procedura, autorizzata dal Cdc, ho optato per lo scioglimento di entrambi i contratti pendenti.
nella domanda di insinuazione al passivo la società di leasing, solamente per il contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 55 l.f. co.2° richiede anche la penale per anticipata risoluzione contrattuale che, come previsto in contratto, corrisponde al valore attuale -alla data della sentenza di fallimento- del credito residuo delle rate in linea capitale.
ai sensi dell'art. 72 quater la società di leasing non può richiedere, nell'insinuazione al passivo, anche il pagamento dei canoni residui ma ha esclusivamente diritto alla restituzione del bene ed un diritto di credito eventuale da esercitare con successiva insinuazione al passivo (Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2010 n.4862).
l'interpretazione della cassazione può essere applicata anche al contratto di finanziamento, accessorio al contratto di leasing immobiliare, tanto da non accogliere la richiesta di ammissione della penale, oppure si riferisce alla locazione finanziaria in senso stretto?
ringraziandoVi anticipatamente porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2016 19:40RE: Contratto di leasing e penale per anticipata risoluzione
Nella specie sono intercorsi tra le parti due rapporti contrattuali, uno avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile e l'altro avente ad oggetto un finanziamento per il pagamento dell'imposta sostitutiva, dai quali la curatela si è sciolta ai sensi dell'art. 72. Il contratto di finanziamento, sebbene finalizzato alla esecuzione del contratto di leasing in quanto ha consentito all'utilizzatore di disporre della somma (da restituire ratealmente) necessaria per pagare l'imposta, rimane un finanziamento retto dalle regole del mutuo, e non da quelle riguardanti il leasing.
Questo porta, come prima conseguenza, che non è applicabile al contratto di finanziamento l'art. 72quater e, infatti, non a caso, la stessa società richiama l'art. 55, co. 2, per il quale i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. Ciò significa che la società di leasing non tenuta più al rispetto della tempistica contrattuale, ma può chiedere la restituzione del finanziamento capitalizzando il credito alla data del fallimento. Può chiedere anche la penale contrattualmente prevista per anticipata risoluzione? Certamente no in quanto in caso di scioglimento dal contratto operato dal curatore il contraente in bonis, a norma del quarto comma dell'art. 72, "ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno", ed è appena il caso di ricordare che la clausola penale è una forma di risarcimento del danno in quanto ha lo scopo di fissare in via preventiva e vincolante per le parti del contratto l'ammontare del risarcimento del danno.
Zucchetti SG srl
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Manuela Rossi
Bassano del Grappa (VI)19/01/2016 20:01RE: RE: Contratto di leasing e penale per anticipata risoluzione
buonasera,
Vi ringrazio molto per il riscontro, davvero puntuale e tempestivo come sempre. cordiali saluti
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