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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
interessi di mora su fatture
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Marta Mazzucchi
GENOVA18/05/2015 15:49interessi di mora su fatture
Buongiorno,
volevo sapere se bisogna ammettere al passivo gli interessi di mora ex D.lgs n. 231/2002 anche se nelle fatture che vengono allegate al ricorso dal creditore non vi è riportata l'indicazione dell'applicazione di tali interessi.
Se, al contrario, nelle fatture vi è l'indicazione dell'applicazione degli interessi moratori con indicazione di un saggio del 5%, il creditore può richiedere l'ammissione al passivo di tassi moratori con un saggio più alto (nel caso specifico del 7%)?
Ringrazio anticipatamente
cordialità
Marta Mazzucchi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2015 19:46RE: interessi di mora su fatture
Lart. 1 del d.lgs. n. 231 del 2002, nella versione attuale risultante dall'intervento operato dal d.lgs. n. 192 del 2012, stabilisce che le disposizioni contenute in detto decreto (tra cui quelle sulla mora e sul tasso) non trovano applicazione per "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito".
Il problema da lei proposto, pertanto, non si pone, dovendo ammettere gli interessi nei limiti di cui agli artt. 54 e 55 l.f. e norme ivi richiamate.
Zucchetti SG srl
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Marta Mazzucchi
GENOVA19/05/2015 14:26RE: RE: interessi di mora su fatture
Nel caso specifico tali interessi di mora sono stati riconosciuti dal giudice nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo per il decorso dei termini.
Con tale informazione aggiuntiva, è corretto ammettere al passivo gli interessi di mora nel limite di quanto riportato nella fattura (con il saggio al 5%)?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/05/2015 21:09RE: RE: RE: interessi di mora su fatture
La presenza di un decreto ingiuntivo definitivo già al momento della dichiarazione di fallimento può essere rilevante.
In primo luogo deve verificare se prima della dichiarazione di fallimento il decreto in questione è stato dichiarato esecutivo a norma dell'art. 647 cpc, perché il solo decorso del termine per l'opposizione, per costante giurisprudenza degli ultimi anni, non fa acquistare al provvedimento monitorio la definitività, per cui, in mancanza della dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc, il decreto ingiuntivo è come se non esistesse e continua pertanto a valere la risposta data in precedenza.
Se il decreto è stato dichiarato esecutivo prima del fallimento del debitore, si tratta di scegliere tra due tesi contrapposte: tra chi sostiene che il provvedimento è ormai intoccabile e non riesaminabile nel merito dal giudice del fallimento, per cui deve essere riconosciuto quanto in esso ingiunto anche per quanto riguarda gli interessi, e chi sostiene che la regolamentazione degli interessi nel fallimento è dettata dagli articoli 54 e 55, che prevalgono su diverse statuizioni (e si tornerebbe di nuovo a quanto detto nelle precedente risposta).
Si tratta di orientamenti entrambi degni di considerazione, che presentano aspetti accettabili ed altri critici, per cui la cosa migliore è informarsi come si regola il giudice delegato che dovrà provvedere.
Zucchetti SG Srl
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