Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito avvocato

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    26/10/2023 11:56

    credito avvocato

    Buongiorno chiedo vostro parere riguardo la seguente questione:
    avvocato chiede ammissione al passivo del proprio credito professionale per alcune cause intraprese per conto di : società fallita s.r.l., società estranea s.r.l. e soci della società fallita. Ha diritto alla ammissione al passivo dell'intero credito ? o solo della quota di 1/3 visto che due parti sono estranee al fallimento? Il compenso che non è stato pattuito ma quantificato dall'avvocato secondo i parametri va pagato per intero anche se le cause sono state perse ?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/10/2023 18:06

      RE: credito avvocato

      Per rispondere alla sua domanda bisognerebbe conoscere il rapporto intercorrente tra i tre che hanno incaricato il legale. Pensiamo di poter ipotizzare che si trattasse della stessa causa che coinvolgeva i tre soggetti aventi una posizione comune; se è così trova applicazione l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche, per il quale "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta". Questa norma - come ha chiarito la S. Corte, seppur con riferimento all''art. 5, co. 4 d.m. n. 185/1994, ripreso dai successivi decreti ministeriali- pone "un principio di carattere generale, non riferito, quindi, al solo soccombente ma anche al cliente, per cui, in caso di identità di posizioni processuali, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, applicandosi tale criterio anche in caso di riunione" (Cass. 06/11/2018, n. 29651) per cui, nel suo caso, l'avvocato può insinuare al passivo del fallimento il credito per il compenso unico, salvo poi a regolamentare i rapporti interni tra i tre committenti.
      L'incarico professione costituisce una obbligazione c.d. di mezzi e non di risultato, per cui il compenso è dovuto anche se la causa intrapresa ha avuto esito sfavorevole, a meno che non si intenda attribuire al legale una colpa o un errore, una mancanza di diligenza ecc, da cui deriverebbe un credito risarcitorio da contrapporre al compenso; in ogni caso nel calcolo del compenso l'esito della lite è uno degli elementi di cui nella liquidazione del compenso il giudice deve tenere conto a norma dell'art. 4, co. 1 d.m. n. 55/2014, , secondo il quale, infatti, "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate". Come si vede la valutazione "dei risultati conseguiti" è un elemento che il giudice della causa che liquida le spese legali in favore della parte vittoriosa deve tenere conto nello svolgere tale compito, e lo stesso criterio, unito agli altri indicati dalla norma, può essere utilizzato anche dal giudice delegato che, in forza dell'art. 25, co. 1, n. 6 l. fall., deve liquidare il compenso del legale che ha patrocinato la procedura.
      Zucchetti Sg srl