Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio ex art. 2767

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    14/11/2014 15:10

    privilegio ex art. 2767

    Buonasera,
    volevo gentilmente sottoporVi il seguente quesito. L'inail si insinua ultratardivamente nello Stato Passivo di un fallimento di una srl a seguito di un rimborso a titolo risarcimento danni di un dipendente infortunato nel lavoro. Faccio presente che il fallimento ha incassato a tale titolo una somma dalla compagnia di assicurazione a titolo di risarcimento danni con una transazione in accordo inail fallimento assicurazione. Ora se l'inail si insinua ex art. 2767 grado 11 ciò è corretto e in sede di riparto l'Inail ha diritto prima dei dipendenti ex art. 2751? Grazie delle Vs risposte. Daniela
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/11/2014 18:54

      RE: privilegio ex art. 2767

      Classificazione: PRIVILEGI / DIPENDENTI
      Sulla questione circa l'applicazione dell'art. 2767 c.c. non ci offre elementi sufficienti per rispondere. Questa, invero, è una norma che tutela il danneggiato nel caso il danneggiante sia assicurato per la responsabilità civile, diversa da quella automobilistica ove esiste l'azione diretta; ove, infatti il danneggiato non abbia azione diretta, l'assicuratore versa l'importo del risarcimento al fallimento e su questa indennità la norma citata concede un privilegio speciale di grado undicesimo in favore del danneggiato. Peraltro il dipendente del datore di lavoro fallito non ha bisogno di richiamare tale norma per i danni subiti nell'espletamento dell'attività perchè questa voce di credito rientra nella previsione dell'art. 2751bis n. 1 c.c., che dà un privilegio prevalente su quelli di grado undicesimo di cui all'art. 2767 c.c. (sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale- Corte Cost. 28/12/2006, n. 457- che anche se ha ritenuto irrilevante la questione proposta circa l'inesistenza l'azione diretta del dipendente nei confronti della compagnia assicuratrice del datore di lavoro, ha dato interessanti indicazioni in tal senso).
      Nella fattispecie da lei rappresentata, pare di capire che la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile ha risarcito il fallimento a seguito di una transazione nella quale è intervenuta anche l'Inail, trattandosi di infortunio sul lavoro, ma non si sa cosa sia stato concordato con la transazione né è chiaro quale titolo (in via diretta o via surrogatoria, rivalsa per la rendita corrisposta?) faccia oggi valere l'Inail con la domanda di insinuazione. In mancanza di questi dati non è possibile dare una risposta, anche se ci sentiamo di anticipare che se l'Inail svolge, come è presumibile, azione di rivalsa deve in primo luogo dimostrare di aver corrisposto una rendita al lavoratore, inoltre deve provare la responsabilità del datore di lavoro e, comunque non crediamo che l'eventuale credito sia assistito dal privilegio di cui all'rt. 2767 c.c. in quanto "l'azione di rivalsa esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmente responsabili, in caso di responsabilità penale accertata a loro carico a seguito di infortunio sul lavoro, configura una speciale azione di regresso spettante "iure proprio" all'Istituto ai sensi degli art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio" (Cass., 17/07/2013, n. 17486); ma ripetiamo si tratta di indicazioni non potendo essere più precisi in una situazione abbastanza complessa.
      Quanto alla collocazione, come già detto, il privilegio di cui all'art. 2767 c.c. occupa il grado undicesimo (cfr. art. 2778 c.c. n. 11), per cui sicuramente viene dopo quello dei dipendenti che sono posti ante primo grado.
      Zucchetti Sg srl