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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione dipendente - somme non versate al Fonde Pensione
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Massimo Vendramin
Dosson di Casier (TV)24/03/2011 12:17Insinuazione dipendente - somme non versate al Fonde Pensione
Un dipendente presenta insinuazione al passivo del fallimento per somme da TFR, da retribuzioni, da quote a carico datore di lavoro, non versate al Fondo Pensione ex art. 5 del D.Lgs. 80/1992. Si chiede quale grado di privilegio indicare nel momento della imputazione di questo valore. Considerato che a mio parere trattasi di privilegio ex art. 2751 bis C.C. e che i codici previsti sono A3.1, A3.2 e A3.3, quale codice Fallco di privilegio devo indicare?
dott. Francesco Tottolo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2011 20:14RE: Insinuazione dipendente - somme non versate al Fonde Pensione
Può utilizzare la voce A3.1 per il credito per TFR, la voce A3.2 per le retribuzioni degli ultimi tre mesi e la voce A3.3 per tutti gli altri crediti privilegiati del dipendente.
Questa distinzione è stata fatta sia per la possibilità che TFR e ultime tre mensilità siano anticipate dall'Inps, per cui il curatore si trova già divise le voci in cui l'INPS si surroga, sia per la collocazione sussidiaria sugli immobili.
Zucchetti Sg Srl
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Massimo Vendramin
Dosson di Casier (TV)25/03/2011 10:16RE: RE: Insinuazione dipendente - somme non versate al Fonde Pensione
Il dubbio si riferiva più precisamente alle somme non versate al Fondo Pensione e previste dall'art. 5 del D.Lgs. 80/1992. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2011 17:49RE: RE: RE: Insinuazione dipendente - somme non versate al Fonde Pensione
Non riusciamo a capire bene la sua domanda. Lei parla di insinuazione di un lavoratore dipendente "per somme da TFR, da retribuzioni, da quote a carico datore di lavoro, non versate al Fondo Pensione ex art. 5 del D.Lgs. 80/1992".
Non avevamo dato peso a quest'ultima precisazione ("non versate al Fondo Pensione ex art. 5 del D.Lgs. 80/1992") perché in realtà il datore di lavoro deve versare al Fondo Pensioni previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 80/1992 non il TFR, le retribuzioni ecc. , ma i contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9 bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro sottoposti a fallimento o altra procedura concorsuale, l'art. 5 citato ha istituito presso l'INPS un apposito Fondo di garanzia. A questo può rivolgersi il lavoratore direttamente nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, sempre che il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1 (fallimento ecc.), per chiedere di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi e il Fondo, è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi dal datore di lavoro e versati dal Fondo.
Se, quindi, il dipendente chiede l'insinuazione per il TFR, le retribuzioni ed altro, questi crediti vanno collocati al passivo col privilegio di cui alla'rt. 2751bis n. 1 c.c., e sistemati nelle voci che abbiamo indicato. Se poi l'INPS paga il TFR o le ultime tre mensilità (che lo stesso dlgs n. 80/92 ha previsto) si surroga nella stessa posizione del lavoratore; se invece il Fondo ha versato i contributi agli enti di competenza si surroga nella posizione che avrebbero avuto tali enti, ossia primo o ottavo grado a norma degli artt. 2753 e 2754 c.c..
Zucchetti SG Srl
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