Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito ipotecario mutuo fondiario con risoluzione

  • Giulio Eusebi

    Grottazzolina (FM)
    13/10/2020 16:46

    credito ipotecario mutuo fondiario con risoluzione

    Una banca è creditrice per mutuo fondiario con decorrenza 31/01/2012, garantito da ipoteca volontaria di primo grado. Tale mutuo è stato oggetto di risoluzione in data 30/09/2016.
    Tale banca chiede l'ammissione al passivo in via privilegiata ipotecaria in un fallimento dichiarato il giorno 28/10/2019 nel seguente modo:
    a) una certa cifra per debito residuo a scadere in linea capitale (senza interessi) ;
    b) un 'ulteriore cifra per rate (capitale + interessi contrattuali) scadute al 30/09/2016 (data di risoluzione);
    c) un'ulteriore cifra per "rateo interessi riferito alla rata del 31/10/16" calcolata applicando il tasso contrattuale sul totale del debito residuo alla data di risoluzione.
    d) interessi non quantificati dal 01/10/2016 fino alla vendita.

    Posto che il tasso d'interesse è indicato nella nota d'iscrizione, è corretto ammettere in privilegio tutte le somme richieste alle lettere a-b-c ?
    Oppure debbono essere ammessi in chirografo gli interessi compresi nelle rate scadute, in quanto non rientranti nel periodo corrispondente all'anno in corso alla data di fallimento ed ai due precedenti?

    Grazie della collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/10/2020 12:29

      RE: credito ipotecario mutuo fondiario con risoluzione

      Dato per scontato che il bene oggetto dell'ipoteca sia stato acquisito al fallimento (condizione indispensabile per l'ammissione in via ipotecaria), la risoluzione del contratto di mutuo al 30.9.2016 ha determinato il venir meno di quel contratto da quell'epoca e l'obbligo di restituzione dell'intero importo mutuato con lo scorporo degli interessi dalle rate ancora a scadere.
      Ci sembra che la banca, quanto al capitale abbia seguito tale via. Quanto agli interessi, una volta dichiarato il fallimento, trova applicazione l'art. 2855 c.c., per cui vanno riconosciuti in via ipotecaria, sempre che rientrino nel limite massimo dell'iscrizione effettuata, gli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nei due anni precedenti al tasso convenuto e gli interessi successi, fino alla vendita del bene gravato, al tasso legale.
      Zucchetti SG srl
    • Massimo Dell'Orletta

      roseto degli abruzzi (TE)
      22/01/2021 16:38

      RE: credito ipotecario mutuo fondiario con risoluzione

      Dalla data di risoluzione del contrattodi mutuo del (6/7/2015) e fino al concordato preventivo del ( 21 gennaio 2016) poi risolto per improcedibilità il (20/1/2018): successivamente è intervenuto il fallimento in data 20 gennaio 2019 a seguito di istanza da parte di alcuni creditori.
      in questo caso come conteggiare interessi moratori e partire da quale data; e quelli sulle rate scadute e non pagate. il trienno di riferimento a quale periodi si riferisce?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        25/01/2021 13:07

        RE: RE: credito ipotecario mutuo fondiario con risoluzione

        A norma dell'art. 169 l. fall., trova applicazione, già con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, l'art. 55 l. fall., che rinvia all'ult. comma dell'art. 54 che richiama l'art. 2855 c.c., per cui il momento della presentazione della domanda diventa lo spartiacque per la determinazione dell'anno in corso e dei due anni precedenti.
        Stabilire poi se questa situazione si perpetua nel fallimento, dipende dall'accertamento se vi è consecuzione tra le due procedure, quella di concordato e quella di fallimento, dichiarato un anno esatto dalla risoluzione della prima (se le date esposte sono esatte); tanto dipende da una verifica in concreto, tenendo conto che, nonostante il tempo decorso tra la cessazione dell'una e l'apertura dell'altra, può verificarsi consecuzione ove anche la seconda sia ricollegabile alla medesima insolvenza posta a fondamento della prima.
        In tal caso, infatti, per effetto della consecuzione, il fallimento si congiungerebbe senza soluzione di continuità al concordato e la data di presentazione dello stesso sarebbe l'inizio della "unitaria" procedura. Se, invece, manca la consecuzione, non vi è l'elemento di congiunzione tra le due procedure, per cui l'applicazione dell'art. 55 nel concordato, si spezzerebbe con la sua cessazione e troverebbe applicazione nel fallimento l'art. 55 in via diretta con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento.
        Zucchetti SG srl
        • Massimo Dell'Orletta

          roseto degli abruzzi (TE)
          27/01/2021 09:14

          RE: RE: RE: credito ipotecario mutuo fondiario con risoluzione

          Volevo però precisare che l'insinuate ha allegato lettera del 26/092013 di risoluzione del mutuo ipotecario chiedendo il rientro immediato della posizione debitoria; l'Istituto non compiuto ulteriori atti; di conseguenza trattandosi di mutuo fondiario si chiede se il tutto va rtetrodato a tale data . E orecisamente si hanno seguenti date:
          -inizio periodo ammortatamento 28-02/2011;
          -annata in corso 30/09/2013---30/09/2012 (mutuo con scadenza mensile;
          -biennio 30/09/2010 ---30/09/2012;

          E quindi dal 30/09/2013 interessi legali in privilegio fino alla vendita del bene;

          Oppure non opera la risoluzione e rapportare il calcolo del triennio al 30/01/2016

          Il creditore non considera nessuna data e rapporta il tutto alla data del fallimento del 20/072019.
          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            27/01/2021 19:51

            RE: RE: RE: RE: credito ipotecario mutuo fondiario con risoluzione

            Con la risoluzione del contratto di mutuo, sono venute meno le scadenze rateali fissate e il creditore ha diritto a chiedere il pagamento immediato del credito integrale, salvo calcoli per detrarre dall'importo complessivo gli interessi capitalizzati; su quel credito, ormai liquido ed esigibile, decorrono poi gli interessi convenzionali e moratori, sicuramente pattuiti nel contratto.
            Con questa situazione nulla a che fare l'art. 2855 c.c., che disciplina (tra le altre) il trattamento degli interessi generati da un credito ipotecario in caso di esecuzione, tant'è che l'annata in corso è individuata con riferimento al giorno del pignoramento. Tale norma è applicabile nel fallimento per il richiamo contenuto nell'ar. 54 l. fall. cui rinvia l'art. 55, ed è applicabile nel concordato per il richiamo dell'art. 55 contenuto nell'art. 169 l. fall.
            Quale data di riferimento del calcolo interessi rimane, quindi,, valido quanto detto nella precedente risposta.
            Zucchetti SG srl