Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITI AMMESSI CON RISERVA E MANCATA VERIFICA DELLA CONDIZIONE

  • Marco Camilletti

    PESCARA
    18/06/2021 11:23

    CREDITI AMMESSI CON RISERVA E MANCATA VERIFICA DELLA CONDIZIONE

    Buongiorno, gradirei conoscere il vs parere in relazione alla seguente fattispecie. In sede di verifica del passivo alcuni dipendenti che avevano presentato istanza di insinuazione al passivo sono stati ammessi, per il credito relativo al tfr, con riserva di verifica dell'avvenuto scioglimento del rapporto d lavoro. Effettivamente prima della dichiarazione di fallimento l'azienda della società fallita era stata ceduta ad altra società e pertanto i rapporti di lavoro erano proseguiti con la società cessionaria. I dipendenti hanno ritenuto opportuno presentare istanza di insinuazione al passivo per il credito da tfr maturato per l'intera durata del rapporto di lavoro con la fallita sino al trasferimento della azienda. Il G.D. ha ritenuto di ammettere i dipendenti al passivo con riserva di avvenuto scioglimento del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
    Durante la gestione della procedura concorsuale sono stati eseguiti dei riparti parziali ed il software fallco ha assegnato le somme anche a questi creditori ammessi con riserva, ai quali però le somme assegnate non sono state corrisposte ma accantonate in quanto la riserva non si era ancora sciolta.
    Ci troviamo ora in prossimità della chiusura della procedura fallimentare e per quasi tutte le posizioni lo scioglimento del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria dell'azienda si è verificato e quindi la riserva è stata sciolta e le somme sono state corrisposte. Tuttavia per alcune posizioni però il rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria sta proseguendo e non si sa quando cesserà. Teoricamente potrebbe proseguire ancora per molti anni e addirittura sino al pensionamento dei dipendenti. I problemi che si pongono sono allora i seguenti:
    1. la procedura deve rimanere aperta sino alla verifica della condizione che determina lo scioglimento in senso positivo della riserva e quindi l'ammissone definitiva del credito?
    2. se la condizione non si è verificata in prossimità della chiusura è possibile sciogliere in senso negativo la riserva e quindi escludere dal passivo i crediti? In questo caso le somme accantonate vanno ridistribuite agli altri creditori?
    Grazie per l'attenzione.
    Marco Camilletti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/06/2021 20:13

      RE: CREDITI AMMESSI CON RISERVA E MANCATA VERIFICA DELLA CONDIZIONE

      Per la verità il problema che si pone, a monte di quelli da lei prospettati, è come qualificare la riserva in questione, ossia quale significato dare alla dizione :credito per TFR ammesso "con riserva di verifica dell'avvenuto scioglimento del rapporto d lavoro".
      Le soluzioni possono essere due, che portano a conseguenze completamente diverse, anzi opposte.
      La prima interpretazione potrebbe essere quella di ammissione del credito con riserva di controllo dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; questa sarebbe una riserva atipica in quanto non rientrante tra quelle previste dall'art. 96 l.fall.- la cui elencazione ha carattere tassativo- giacchè un tale controllo andrebbe svolto prima dell'ammissione per poi ammettere il credito se il rapporto era cessato o escluderlo se ancora continuava. Le riserve atipiche, per costante giurisprudenza, si intendono come non apposte (Cass. 18 agosto 2017, n.20191; Cass., 27 maggio 2014, n.11811; Cass., 11 novembre 2013, n. 25286; Cass., 4 febbraio 2012 n. 11143; ecc.), per cui, se fosse accolta questa interpretazione, il credito dovrebbe ritenersi ammesso in via pura e semplice, e il o i creditori interessati avrebbero dovuto essere pagati al momento dei riparti nei quali erano compresi e comunque bisognerebbe pagarli ora all'atto del riparto finale.
      Altra interpretazione della frase in questione potrebbe essere quella di ammissione con riserva condizionale di che rende operativa la condizione quando il rapporto di lavoro cesserà, che è quella che- come si intuisce dal comportamento tenuto con gli accantonamento e da quanto espone nella domanda- cui la procedura ha aderito. Se si segue questa interpretazione, il comportamento della curatela è segnato dall'art. 117 l. fall. lì dove, al secondo comma, precisa che "Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori" con la ulteriore precisazione che gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
      Ossia, quando un credito è subordinato al verificarsi di una condizione, non è detto che questa debba verificarsi prima della chiusura del fallimento, in quanto tale evento può accadere anche in futuro, per cui, allo scopo di proteggere il creditore interessato e non compromettere lo svolgimento della procedura per gli altri creditori, la norma citata ha previsto che la somma spettante al creditore ammesso con riserva di condizione, sia assegnata la somma che gli competerebbe, ma tale somma non viene pagata e viene accantonata con le modalità decise dal giudice, completando il riparto finale per gli altri creditori e procedendo alla chiusura del fallimento. Dopo la chiusura sopravvive la competenza del giudice delegato e del curatore per controllare, quando sarà, se si è verificato l'evento che aveva determinato l'accoglimento della domanda con riserva, secondo la procedura dettata dall'art. 113bis ll. fall..
      Zucchetti SG srl