Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

aggi di riscossione e insinuazione Equitalia

  • Silvia Pavanello

    Milano
    21/01/2013 10:14

    aggi di riscossione e insinuazione Equitalia

    RE: RE: Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

    Buongiorno. Ho letto il Vs. interessante intervento sugli aggi di riscossione , dello scorso novembre 2012. Ora siamo nel 2013 e deve essere esaminata una domanda di ammissione al passivo in un fallimento ( depositata il 29 novembre scorso) , ove Equitalia Nord spa richiede aggi di riscossione, calcolati sia in privilegio sia in chirografo ( su cartelle ante fallimento), senza peraltro indicare specificamente , nella richiesta finale dell'importo , a quali tributi si riferiscano , e quindi quale sia la parte in chirografo e quella in privilegio . E, a questo punto, la domanda è : vanno riconosciuti o no ?e se si, come ? qualora Equitalia non li ricalcolasse in proporzione, e indicasse in un apposito prospetto, come propone l'ammissione , come deve comportarsi il curatore ( sezione fallimentare Tribunale di Milano) ? Grazie

    • Davide Correrini

      La Spezia
      28/01/2013 07:38

      RE: aggi di riscossione e insinuazione Equitalia

      Buongiorno Collega,
      letto il Tuo quesito, posso suggerirTi quanto segue:
      Tieni conto che: a norma dell'art. 17 Dlgs 112/99 l'aggio è posto interamente a carico del contribuente, ovvero nella misura del 9% dell'importo iscritto a ruolo, qualora quest'ultimo non adempia entro sessanta giorni dalla notifica della cartella; quando il contribuente adempie entro 60 giorni l'aggio è dovuto nella misura 4,65% mentre il restante 4,35% è a carico dell'ente impositore. Anche gli interessi di mora, sono dovuti qualora il contribuente non adempia entro 60 giorni dalla notifica della cartella. In caso di cartelle notificate entro i 60 giorni dalla sentenza di fallimento il ritardo nel pagamento non può, per ovvi motivi, essere addebitato al fallimento (non foss'altro perchè la cartella esattoriale, di per sé, non costituisce titolo idoneo a pretendere la liquidazione del credito senza prima l'accertamento di quest'ultimo secondo il rito di cui all'art. 93 e seguenti)
      Detto quanto sopra:
      1) se la cartella è stata notificata entro i 60 giorni dalla sentenza di fallimento: l'aggio è dovuto nei limiti del 4,65% dell'importo iscritto a ruolo e gli interessi di mora non sono dovuti (questo significa che per tutte le cartelle che dalla sentenza di fallimento in poi vengono notificate alla Curatela l'aggio è dovuto in parte e gli interessi di mora non sono mai dovuti).
      2) se la cartella è stata notificata prima di 60 giorni l'aggio è dovuto interamente e gli interessi di mora anche.
      Ora:
      a) aggio e interessi di mora sono accessori del credito principale e godono degli eventuali privilegi di quest'ultimo;
      b) la base imponibile dell'aggio è l'importo iscritto a ruolo + gli interessi di mora (che spero almeno questi siano stati dettagliati unitamente al credito principale);
      Dunque devi individuare per ogni cartella l'importo iscritto a ruolo, attribuire alle somme che lo costitutiscono gli eventuali privilegi, attribuire a dette somme gli interessi di mora della cartella (se non diversamente possibile lo farai in proporzione matematica); a questo punto a questi importi aggiungerai un 4,65% a titolo di aggio nel caso 1 (qui è più facile perchè gli interessi di mora non ci sono) o un 9% a titolo di aggio nel caso 1 (gli aggi, come detto, seguono il privilegio del credito).

      Oppure, escludi il privilegio e ammetti tutto in chirografo non essendo specificato il credito principale al quale l'accessorio richiesto in privilegio si riferisce.

      Saluti.

      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        29/03/2013 22:43

        RE: RE: aggi di riscossione e insinuazione Equitalia

        Sulla questione ha preso posizione in maniera molto decisa il Tribunale di Milano, che nelle istruzioni 2011 (reperibili all'indirizzo
        https://www.tribunale.milano.it/files/cittadino/ammissione_al_passivo_crediti_fiscali.pdf) affermano che:
        a) se il ruolo è stato trasmesso al concessionario dopo il fallimento, spese, diritti e compensi non vanno ammessi
        b) se il ruolo è stato trasmesso al concessionario prima del fallimento:
        - se il concessionario ha posto in essere procedure esecutive e ha spiegato intervento, spese, diritti e compensi vanno ammessi con il medesimo privilegio del tributo a cui si riferiscono
        - se non ha posto in essere procedure esecutive, vanno ammessi in chirografo.

        Data l'autorevolezza della fonte, e il fatto che la collega opera nella circoscrizione di tale Tribunale, suggeriamo di conformarsi a tali indicazioni, anche se riteniamo che comportamenti diversi potrebbero avere comunque un fondamento giuridico.