Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

inserimento di tre tardive nel progetto delle tempestive

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    27/09/2013 19:12

    inserimento di tre tardive nel progetto delle tempestive

    Qualora al curatore fossero arrivate una o più insinuazioni dopo il termine per le tempestive, ma il curatore avendo il tempo di esaminarle (anche perché abbastanza semplici) prima del termine per il deposito del progetto, per pragmatismo volesse lavorarle e inserirle nel progetto delle tempestive (per non tornarci su successivamente), secondo voi può farlo o va incontro a problemi?. (ovviamente, una volta depositato il progetto, le istanze che dovessero pervenire saranno necessariamente trattate come tardive).
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2013 20:04

      RE: inserimento di tre tardive nel progetto delle tempestive

      Secondo legge le domande trasmesse dopo il trentesimo giorno anteriore alla data dell'udienza di verifica sono da considerare come domande tardive e come tali andrebbero trattate.
      Lei giustamente si appella ad un sano principio di economia processuale, che le consentirebbe di esaminarle all'udienza di verifica, come se fossero tempestive. L'unico problema potrebbe essere dato dal trattamento delle tardive di natura chirografaria dettato dall'art. 112, ma se non si fanno riparti prima della prima udienza del calendario delle tardive oppure si fanno ma non interessano i chirografari, il problema viene superato, dal momento che l'art. 112 riguarda proprio il recupero di quanto attribuito in precedenti riparti ai creditori di pari condizione chirografaria.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        27/09/2013 21:10

        RE: RE: inserimento di tre tardive nel progetto delle tempestive

        Non ho ben chiaro il possibile problema. Se io tratto come tempestive queste tre insinuazioniloro parteciperebbero con tutti gli altri tempestivi ad eventuali riparti (i tre sono creditori chirografari) quindi a loro non si applicherebbe il 112 lf. L'articolo in questione si applicherebbe a creditori tardivi (che presenteranno istanza successivamente allo stato passivo delle tempestive) che riuscissero a dimostrare che il ritardo non è dipeso da loro. Quindi non riesco a capire , in senso pratico/operativo, perchè mi si potrebbe porre il prioblema trattando queste 3 come tempestive. Può darsi che mi sfugga qualcosa?