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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PRIVILEGIO AI SENSI DELL'ART. 2751 BIS N. 5 BIS
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Rosella Peci
Ascoli Piceno19/09/2012 11:42PRIVILEGIO AI SENSI DELL'ART. 2751 BIS N. 5 BIS
La scrivente Dott.ssa Rosella Peci, dovendo procedere alla insinuazione al passivo fallimentare, chiede se è possibile richiedere il privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 bis c.c. per una società consortile per azioni, la quale:
- risulta iscritta al Registro Imprese nella sezione speciale con qualifica di impresa agricola;
- i soci, sono per la quasi totalità imprenditori agricoli e società agricole;
- l'attività principale svolta è rappresentata dal conferimento da parte dei soci di materie prime agricole;
- i prodotti provenienti dai (soci-consorziati) venivano poi conferiti ad una OP società consortile per azioni per la lavorazione;
Si chiede pertanto se il privilegio stabilito dall'art. 2751 bis n. 5 bis possa essere riconosciuto sia ai consorzi di cooperative, sia ai consorzi di imprenditori agricoli e società agricole, sulla base della natura di tale credito.
Si chiede, se possibile, la segnalazione di eventuali decisioni di ammissione da parte di giudici delegati ai fallimenti.
Grata per la collaborazione, si ringrazia anticipatamente.
Dott.ssa Rosella Peci
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/09/2012 16:31RE: PRIVILEGIO AI SENSI DELL'ART. 2751 BIS N. 5 BIS
La questione del privilegio previsto dall'art. 2751bis c.c., n. 5-bis, (introdotto dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, comma 2) è stata oggetto di più decisioni tra le quali ricordiamo Cass. n. 6704 del 1998 e Cass. 12054/1998, che avevano affermato con la modifica del 1992 il legislatore aveva sostituito al criterio di prevalente tutela del lavoro (cui si ispira l'intero art. 2751bis) quello oggettivo derivante dalla natura del credito.
L'argomento è stato ripreso più recentemente da Cass. 21/10/2010, n. 21652 che, in continuità con i citati precedenti, ha ribadito che con l'introduzione del privilegio di cui al n. 5 bis all'art. 2751 bis c.c. il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, per cui il credito di una cooperativa o di un consorzio di cooperative agricole derivante dalla commercializzazione di beni conferiti dai propri soci può godere del privilegio indipendentemente dal requisito soggettivo della presenza dei soci lavoratori nella cooperativa e della preponderanza del loro apporto all'attività dell'ente.
La stessa sentenza, però ha anche precisato che il privilegio in questione non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore, (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma, poiché la ragion d'essere del privilegio "va ricercata nella speciale tutela che il legislatore ha inteso assicurare alla cooperazione in ambito agricolo, occorre che il credito cui tale privilegio attiene sia appunto sorto nell'esercizio di un'attività riconducibile alla funzione propria delle cooperative o dei consorzi di quel settore, costituti in forma cooperativa". E, poichè l'art. 2751 bis n. 5bis c.c. assicura la tutela privilegiata alla "vendita dei prodotti", è necessario che il credito derivi primariamente alla vendita di quei beni la cui produzione è riconducibile all'attività dei soci riuniti in cooperativa (quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale) o all'attività delle imprese consorziate e deve, appunto, trattarsi della vendita di prodotti agricoli che direttamente si legano all'oggetto sociale dell'ente ed alla sua specifica funzione, costituendone la naturale esplicazione, come appunto accade quando quei prodotti siano stati forniti o trasformati dai soci.
Noi condividiamo questa costruzione, e da tanto discende che nel suo caso il consorzio può ottenere il privilegio sempre che il credito derivi dalla vendita di prodotti come sopra specificati.
Le consigliamo comunque di leggere la sentenza del 2010, che abbiamo riassunto, perché estende la tutela privilegiata anche ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussiste e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa.
Zucchetti SG Srl
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Rosella Peci
Ascoli Piceno20/09/2012 10:22RE: RE: PRIVILEGIO AI SENSI DELL'ART. 2751 BIS N. 5 BIS
Grazie per la rapida ed esaustiva risposta . Ho letto la sentenza che avete segnalato, ma si parla prevalentemente di cooperative agricole , nel mio caso si tratta di società consortile per azioni costituita da imprenditori agricoli e società agricole (non cooperative). E' possibile secondo voi riconoscere tale privilegio anche alla Società Consortile per azioni che svolge una attività completamente agricola ( anche se non sotto forma di cooperativa).
Grazie . Dott.ssa Rosella Peci-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2012 18:32RE: RE: RE: PRIVILEGIO AI SENSI DELL'ART. 2751 BIS N. 5 BIS
E' vero che la sentenza richiamata parla delle società cooperative ma anche dei consorzi, riferendosi ai consorzi di cooperative; però le argomentazioni utilizzate inducono a ritenere che il privilegio in questione possa assistere i vari credi frutto di cooperazione rientranti nel settore agricolo, visto che l'elemento lavoro (che caratterizza l'intera norma) è nella fattispecie superato. Per questo avevamo evidenziato in particolare questo punto.
Peraltro una tale interpretazione non è analogica- che sarebbe vietata per le norme eccezionali quali sono quelle che attribuiscono privilegi- ma estensiva in quanto si dà una lettura che va oltre l'espressione letterale in funzione delle finalità. E' augurabile per lei che la stessa lettura sia condivisa dal giudice che dovrà decidere.
Zucchetti Sg Srl
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