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Interessi di mora - sentenza Cassazione n. 8979 del 05/05/2016

  • Fabio UGO

    IMPERIA
    04/07/2016 18:38

    Interessi di mora - sentenza Cassazione n. 8979 del 05/05/2016

    Buonasera, chiedo un Vs. parere sul riconoscimento degli interessi di mora a seguito della Sentenza Cassazione civ. Sez. VI - 1, 05/05/2016 n. 8979 con la quale la Corte ha riconosciuto l'applicazione degli interessi moratori ex L 231/2002. Per comodità riporto di seguito uno stralcio di sentenza richiamata:
    "...omissis...
    Il ricorso,fermo restando il pacifico accertamento dell'esistenza del credito e dei presupposti di legge per l'astratta applicabilità della L. n. 231 del 2002, appare manifestamente fondato, in quanto:
    A) con riferimento all'interpretazione letterale della disposizione, il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato nelle ipotesi, come questa, in cui esso è dovuto, decorre - come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari - solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore;
    B) infatti, tali interessi, secondo il meccanismo previsto dalla cit. L. n. 231, art. 4, si producono automaticamente e senza la necessità formale della messa in mora del debitore;
    C) che tale disciplina dei crediti nati nelle cd. "transazioni commerciali" tra imprese hanno un loro statuto peculiare, imposto dal diritto comunitario, che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune;
    D) infatti, come questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 2014) il principio secondo cui ogni diversa interpretazione di tali regole - nella specie, con riferimento alla misura degli interessi maturati, visto che si riconosce la misura legale di essi - si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario ("In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 4412001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine");
    E) che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria
    menzionata. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5".
    Motivi della decisione
    che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;
    che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Genova che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.
    P.Q.M.
    La Corte:
    Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Genova, in diversa composizione.
    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 11 aprile 2016.
    Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016"
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/07/2016 20:47

      RE: Interessi di mora - sentenza Cassazione n. 8979 del 05/05/2016

      L'interpretazione dell'art. 1 del d.lgs n. 231 del 2002 nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni del citato decreto ai fallimento è stata sempre dubbia giungendosi a conclusioni che oscillavano tra i due estremi di chi riteneva che il divieto valesse solo per la fase successiva al fallimento e chi escludeva gli interessi moratori al fallimento anche se contenuti in un provvedimento giudiziario passato in giudicato. La Corte di cassazione ha dato la sua autorevole interpretazione che va nel senso che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore, stante che, la disciplina imposta dal diritto comunitario (Direttiva 2000/35/CE) alle transazioni commerciali tra imprenditori domiciliati negli Stati membri dell'Unione Europea, volta a combattere i ritardi nei pagamenti, non può essere oggetto di abrogazione da parte del giudice comune.
      Bisognerà vedere se questa linea troverà conferma, ma crediamo proprio di si.
      Zucchetti SG srl