Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione prestazioni occasionali

  • Fabrizio Oronti

    Sassari
    05/10/2018 18:21

    ammissione prestazioni occasionali

    Buonasera,
    sottopongo il seguente quesito. Un creditore ha chiesto l'ammissione allo stato passivo per prestazioni di lavoro occasionale in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.. Vorrei conoscere il vostro parere in merito.
    Ringrazio in anticipo

    Distinti saluti
    Fabrizio Oronti
    Sassari
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/10/2018 19:02

      RE: ammissione prestazioni occasionali

      La Corte Costituzionale, con la sentenza 29.1.98 n. 1 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, sicchè, il privilegio previsto da detta norma è stato esteso a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo.
      Alla luce, quindi, di questo intervento, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo.
      In sostanza, ai fini dell'attribuzione del privilegio, non è più necessario accertare che l'attività espletata rientra in una prestazione di carattere intellettuale, ma valutare:
      a-se questa, seppur saltuaria, sia riconducibile ad una forma di lavoro autonomo;
      b-se rientri in una figura tipica contrattuale;
      c-se sia riconducibile alla persona del prestatore o sia prestata in forma di impresa, ove si accerti che l'impiego di intelligenza o del lavoro personale costituisca un fattore prevalente rispetto all'organizzazione imprenditoriale.
      Lei non ci ha detto di che attività si sia trattato, ma le abbiamo offerto gli elementi per valutare se sussitono o meno le condizioni per riconoscere il privilegio richiesto.
      Zucchetti SG Srl
    • Ettore Todaro

      Como
      12/11/2020 11:08

      RE: ammissione prestazioni occasionali

      Buongiorno, nel caso in cui il credito richiesto in privilegio sia relativo a "segnalazione di nominativi occasionali" riterrei che la fattispecie possa essere in quadrata non come lavoro autonomo occasionale, bensì come "procacciatore d'affari occasionale" pertanto credito non assistito da privilegio. Vorrei gentilmente il vostro parere in merito, grazie.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        12/11/2020 20:10

        RE: RE: ammissione prestazioni occasionali

        I criteri per selezionare le prestazioni che godono del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. sono quelli che abbiamo indicati nella risposta che precede e la loro applicazione al caso concreto richiede una conoscenza dei fatti della singola situazione.
        In linea di massima, il rapporti col procacciatore di affari integra un contratto atipico che si concreta in una attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, per cui, mai come in questi casi, il privilegio dipende dalle modalità con cui l'attività viene svolta. Un ruolo determinate è dato proprio dalla continuità, da non confondere con la stabilità; quest'ultima si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto ma anche in osservanza di un impegno contrattuale (come nel caso del rapporto di agenzia prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), nel mentre l'attività del procacciatore d'affari dipende esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non da un obbligo giuridico (e perciò, in tale senso, non qualificabile come stabile) che si svolge periodicamente nel tempo, presentando così il carattere della continuità limitandosi il procacciatore a "segnalazione di nominativi occasionali", per cui condividiamo la sua idea di non attribuire il privilegio; fermo restando che bisognerebbe conoscere i particolari delle modalità dello svolgimento del lavoro per dare un avalutazione più sicura.
        Zucchetti SG srl