Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

STATO PASSIVO - SPESE CONDOMINIALI

  • Antonella Prosperini

    Albino (BG)
    17/10/2018 10:28

    STATO PASSIVO - SPESE CONDOMINIALI

    La procedura fallimentare è proprietaria di un immobile inserito all'interno di un complesso condominiale sul quale maturano spese condominiali.
    Il fallimento è stato dichiarato il 10/08/2018; il bilancio condominiale ha il periodo di gestione coincidente con l'anno solare quindi 01/01-31/12.
    Il condominio con assemblea regolarmente convocata il 28/02/2018 (data ante dichiarazione di fallimento) approva il consuntivo 2017 ed il preventivo 2018, quest'ultimo da pagarsi in n. 4 rate
    Il condominio con assemblea straordinaria del 25/07/2018 (sempre ante fallimento) approva anche spese straordinarie da pagarsi in n. 2 rate.
    Totale rate spese condominiali 2018 n. 6 aventi le seguenti scadenze: rata 1-15/03/2018 (ante fallimento), rata 2 -15/05/2018 (ante fallimento), rata 3 -15/07/2018 (ante fallimento), rata 4 -15/09/2018 (post fallimento), rata 5 ancora 15/09/2018 (post fallimento) e rata 6-15/11/2018 (post fallimento).
    Lo stato passivo è fissato per il 14/11/2018.
    Il condominio in data 12/10/2018 presenta domanda di ammissione al passivo per lo scaduto 2017 e per le rate spese condominiali 2018 n. 1, 2, 3 scadute ante fallimento e per le rate n. 4 e 5 successive alla data del fallimento ma prima dello stato passivo (14/11/2018), lasciando fuori la rata n. 6 scadente dopo lo stato passivo, il tutto al chirografo.
    Ciò detto: devo ammettere come da domanda tutto al chirografo anche le n. 2 rate scadute il 15/09/2018, post fallimento, perché le assemblee hanno data ante fallimento oppure ammetto al chirografo escludendo le n. 2 rate con scadenza post fallimento?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/10/2018 20:56

      RE: STATO PASSIVO - SPESE CONDOMINIALI

      Posto che l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse (tant'è che, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi è il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata, Cass. 02.09.2009, n. 22034; Cass. 26.10.1996 n. 9366), se ne deve dedurre che, nel suo caso, l'obbligo del pagamento è sorto prima del fallimento (per cui il credito è concorsuale e non gode di alcun privilegio), e che, a seguito del fallimento del condomino, il credito rateizzato si intende scaduto a norma del secondo comma dell'art. 55 l.f. alla data della dichiarazione.
      Di conseguenza, a nostro avviso, il Condominio avrebbe potuto insinuare al passivo l'intero credito, per tutte le rate scadute e non pagate e a scadere ma scadute per legge, in chirografo. Ovviamente il fallimento non può dare più di quanto richiesto, per cui non può essere ammesso il credito per l'ultima rata non insinuata, di modo che, al momento, possono essere ammesse le due rate scadute dopo il fallimento; per l'ultima rata probabilmente il Condominio farà una domanda tardiva.
      Zucchetti Sg srl
      • Antonella Prosperini

        Albino (BG)
        18/10/2018 09:23

        RE: RE: STATO PASSIVO - SPESE CONDOMINIALI

        Grazie