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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
classificazione provilegio equitalia ex art. 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338
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Sebastiano Gottardelli
LAVAGNO (VR)02/09/2014 17:03classificazione provilegio equitalia ex art. 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338
Equitalia correttamente mi chiede l'ammissione al passivo di un credito collocato nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , ex artt. 2754 c.c. e 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338 e n. 1 art. 2778 c.c.
Non ho rinvenuto tale specifico privilegio nella tabella di Fallcoweb.
Potreste cortesemente aiutarmi?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/09/2014 20:13RE: classificazione provilegio equitalia ex art. 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338
Trattasi del privilegio che assiste i crediti per contributi Inail che erano collocati al grado ottavo in quanto rientranti nella previsione dell'art. 2754 c.c. e che con il d.l.n. 338 del 1989 sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c..
Noi, preso atto di tale modifica e della necessità di indicare una apposita voce per i crediti Inail, per tenerli distinti da quelli dell'Inps di pari grado, abbiamo previsto nella tabella dei privilegi due diverse voci, ed esattamente:
Prg. 20 Prefer. G1.1 Gen- Suss.
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 1 -crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti (art. 2753 c.c.).
Prg. 20 Prefer. G1.2 Gen
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 1 -crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89).
Questa seconda voce è quella che va utilizzata nel suo caso.
Zucchetti SG Srl
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Piergiorgio Renier
Trieste07/10/2016 09:46RE: RE: classificazione provilegio equitalia ex art. 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338
Buongiorno, sbaglio o c'è un refuso nella dicitura del privilegio utilizzata da Fallco? Si cita la legge 389/89 invece della 338/89. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2016 20:17RE: RE: RE: classificazione provilegio equitalia ex art. 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338
No, non vi è alcun refuso.
Come può rilevare dalla risposta da cui lei ha preso spunto, noi abbiamo citato, nella parte iniziale, il decreto legge n. 338 del 1989, il cui art. 4, comma 3, dispone che "I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1) del primo comma del predetto articolo". Lei sa che a norma dell'art. 77 Cost. i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e il decreto legge 9.10.1989, n. 338, è stato convertito nella legge 7.12.1989 n. 389. Nella tabella dei privilegi, noi quindi abbiamo indicato l'art. 4 comma 3 legge n. 389/89. Avremmo potuto anche scrivere "art. 4, comma 3 d.legge n. 338/1989", ma avremmo dovuto aggiungere "convertito nella legge n. 389/89; trattandosi della stringa della descrizione del privilegio, necessariamente sintetica, il cui scopo è di far capire il riferimento normativo per individuare la fattispecie, il richiamo della legge di conversione ci è sembrato più corretto.
La ringraziamo, comunque, della segnalazione, in quanto lo spirito collaborativo del Forum deve tendere sempre al miglioramento e alla eliminazione di eventuali errori che, per quanta attenzione i nostri esperti abbiano profuso e continuano a dedicare, possono pur sempre realizzarsi.
Zucchetti SG Srl
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)14/01/2017 19:17RE: RE: RE: RE: classificazione provilegio equitalia ex art. 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338
Forse sbaglio commentare, ma nell'analisi dei privilegi al n. 2 viene citata il d.l. n. 339/1989.
E' che sto esaminando la domanda di Equitalia. Continuano a chiedere il privilegio per l'aggio.
Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/01/2017 19:17RE: RE: RE: RE: RE: classificazione provilegio equitalia ex art. 4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. 338
Nella nostra tabella privilegi l'unico riferimento alla normativa di cui si discute si trova al Prg. 20 Prefer. G1.2, cui segue la dicitura "CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 1 -crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89)".
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Alla luce di tanto la giurisprudenza- tra le ultime, Cass. 23/12/2015, n. 25932; Cass. 03/04/2014, n. 7868- ha dedotto che "in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio".
Ciò nonostante Equitalia continua a chiedere il privilegio anche per l'aggio e i curatori, a loro volta, continueranno a proporre l'ammissione chirografaria, richiamando al giurisprudenza della Corte.
Zucchetti SG srl
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