Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Comunicazione esecutitività stato passivo

  • Nazzareno Tassotti

    ACQUAVIVA PICENA (AP)
    28/09/2017 19:04

    Comunicazione esecutitività stato passivo

    Nella procedura automatizzata, in caso di comunicazione dell'esecutività dello stato passivo ai creditori tardivi, la procedura fallco seleziona in automatico l'invio ai soli creditori oggetto di verifica nella udienza tardiva stessa. Ma non sarebbe più giusto prevedere un'invio a tutti i creditori anche ammessi tempestivamente o in tardive precedenti?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2017 20:11

      RE: Comunicazione esecutitività stato passivo

      Potrebbe anche essere giusto, ma Fallco segue il disposto legislativo. Invero il secondo comma dell'art. 101 stabilisce che "Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99". A sua volta l'art. 96 (richiamato dall'art. 101) precisa che "Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda".
      Dal combinato disposto di queste due norme si deduce chiaramente che il curatore deve avvertire della fissazione dell'udienza per l'esame delle tardive solo coloro che hanno presentato la domanda tardiva; e questo già basterebbe ad escludere che la trasmissione di copia dello stato passivo delle tardive sia fatta anche ai creditori tempestivi già ammessi, dato che il legislatore non ha ritenuto necessaria una apposita comunicazione a costoro perché partecipassero alle relative udienze. Ma vi è di più, e cioè che espressamente la legge prevede che la comunicazione della esecutività dello stato passivo e la trasmissione dello stesso va fatta soltanto ai ricorrenti; e che questi siano, nel caso di verifica delle domande tardive, solo i ricorrenti tardivi si deduce dal fatto che la comunicazione e trasmissione va fatta "informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda", ed è evidente che solo i creditori tardivi che si siano visti respinti la domanda, in tuto o in parte, possono proporre opposizione.
      Non vi è dubbio che in tal modo i creditori tempestivi già ammessi possono essere pregiudicati nel diritto di impugnare gli eventuali crediti ammessi tardivamente, ma bisogna tener conto che il sistema prevede che il giudice delegato fissi il calendario delle udienze per l'esame delle tardive al momento della chiusura e della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per cui i creditori tempestivi dovrebbero essere messi i condizione di conoscere le varie udienze successive e parteciparvi. Conveniamo che non è il miglior sistema di tutela dei creditori, ma il programma deve seguire le disposizioni legislative e, fin quando non interviene una interpretazione estensiva delle citate norme da parte della giurisprudenza, non possiamo che seguire il metodo attuale.
      Zucchetti SG srl
      • Aldo De Luca

        Benevento
        24/10/2018 12:17

        RE: RE: Comunicazione esecutitività stato passivo

        Perdonatemi ma la vostra risposta mi sembra in contrasto con quelle fornite in 2 discussioni precedenti e precisamente:
        https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=5&discussione_id=3709
        https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=5&discussione_id=7208
        Potete cortesemente chiarire se la comunicazione della esecutività dello stato passivo delle domande tardive e la trasmissione dello stesso va fatta "a tutti i ricorrenti", intendendo per ricorrenti soltanto i creditori tardivi o anche quelli tempestivi precedentemente ammessi?
        Inoltre in entrambe le citate discussioni avete affermato che "quando successivamente si tiene una udienza di verifica delle tardive, queste confluiscono nello stato passivo già dichiarato esecutivo per cui il curatore, dovendo fare la stessa comunicazione di cui all'art. 97 a tutti i ricorrenti- quelli tempestivi che possono impugnare i crediti tardivamente ammessi, e quelli tardivi per lo stesso motivo e per proporre eventuali opposizioni- deve comunicare a tutti costoro lo stato passivo completo, comprendente sia le decisioni sulle tempestive che quelle sulle tardive".
        Ciò significa che i creditori tardivi, ricevuto lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive, possono impugnare anche i crediti ivi ammessi?
        Cordiali saluti.
        Aldo De Luca
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/10/2018 19:40

          RE: RE: RE: Comunicazione esecutitività stato passivo

          Lei ha perfettamente ragione nel notare una differente soluzione nelle risposte che riporta, ma deve tenere conto che queste sono state date in tempi diversi per cui risentono dei ripensamenti su una materia non compiutamente regolamentata dovuti alle nuove posizioni assunte dalla giurisprudenza.
          Come lei noterà nei due interventi degli anni passati (tra il 2013 e 2016) noi siamo partiti dal concetto che "sebbene si parli per ragioni esplicative di stato passivo delle tempestive e delle tardive, in realtà lo stato passivo è uno solo, quello che comprende le domande tempestive e che viene dichiarato esecutivo; in esso poi confluiscono le domande esaminate tardivamente, anche se per comodità di gestione, le seconde a volte vengono tenute separate dalle prime.
          Di conseguenza, quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo delle tempestive, il curatore, giusto il disposto dell'art. 97, deve immediatamente trasmettere una copia a tutti i ricorrenti (ossia a tutti i creditori che hanno presentato domanda di insinuazione tempestiva), informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Quando successivamente si tiene una udienza di verifica delle tardive, queste confluiscono nello stato passivo già dichiarato esecutivo (ed è da questa unica data di esecutività che decorre l'anno di cui al primo comma dell'art. 101) per cui il curatore, dovendo fare la stessa comunicazione di cui all'art. 97 a tutti i ricorrenti- quelli tempestivi che possono impugnare i crediti tardivamente ammessi, e quelli tardivi per lo stesso motivo e per proporre eventuali opposizioni- deve comunicare a tutti costoro lo stato passivo completo, comprendente sia le decisioni sulle tempestive che quelle sulle tardive" (risposta al dott. Andrea Nieri del 28.6.2016, conformi ad altre precedenti).
          Il principio della unicità dello stato passivo è stato messo in dubbio da Cass. 01/06/2017, n. 13886, per la quale esiste uno stato passivo delle tempestive ed uno delle tardive, che va a sua volta dichiarato esecutivo alla fine dell'esame di tutte le tardive, anche se questo si svolge in più udienze ed è dalla comunicazione di questo stato passivo che decorre il termine per le impugnazioni.
          Questa interpretazione cambia tutto il meccanismo in precedenza esposto, perché se svi è un apposito stato passivo delle tardive che va dichiarato esecutivo e comunicato ai creditori, i ricorrenti a cui comunicarlo sono solo i creditori tardivi; da questo nuovo assetto nasce la risposta che precede la sua domanda che risale al 29.9.2017 con la quale abbiamo cercato di trovare sostegni giuridici alla nuova tesi della cassazione, per la verità non particolarmente approfondita. Abbiamo sbagliato nel non esplicitare questi passaggi che ora abbiamo esposto, in modo da evitare che lettori attenti come si stupissero di un contrasto tra risposte, che comunque bisogna anche dare per possibili quando si fa riferimento ad un arco di tempo non ristretto.
          Quale è la nostra opinione oggi?. Noi continuiamo a ritenere che sia fondata la nostra originaria premessa, con le relative conseguenza, ma ai nostri utenti dobbiamo offrire uno strumento coerente con le interpretazioni correnti, come abbiamo fatto con Fallco, ma quello che è difficile è dire quale possa essere l'attuale interpretazione dominante. Basti pensare che nella prima versione del Codice della crisi e dell'insolvenza in corso di approvazione, all'art. 213, che tratta delle tardive, si dice alla fine del secondo comma che "Il giudice, terminato l'esame delle domande, ove non rinvii per la prosecuzione dell'udienza, aggiorna lo stato passivo sulla base dei provvedimenti assunti e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria", in piena applicazione del principio posto dalla citata cassazione; questo periodo è stato eliminato nell'ultima versione del Codice del 4.10.2018 che probabilmente sarà il testo definitivo.
          In attesa di vedere quale orientamento si consolida, sia sotto il profilo legislativo che giurisprudenziale, abbiamo pensato di mantenere in Fallco l'attuate sistema, ossia quello di cui alla risposta che precede del 29.9.2017
          Zucchetti SG srl