Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ex art. 2756 c.c.

  • Mario De Nuccio

    REGGIO EMILIA (RE)
    16/05/2018 15:26

    Privilegio ex art. 2756 c.c.

    Il proprietario dell'immobile ove la società fallita svolgeva la propria attività, a seguito di sfratto esecutivo, al fine di liberare i locali dall'attrezzatura esistente, con il consenso del fallito, ante fallimento, ha sostenute spese per la rimozione dell'attrezzatura stessa ed ha messo a disposizione un proprio magazzino in comodato gratuito ove ricoverare i beni in attesa di consegnarli al Curatore. Sulle spese sostenute e debitamente documentate dal proprietario per la liberazione dei locali spetta il privilegio in oggetto, come richiesto in sede di ammissione al passivo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/05/2018 17:45

      RE: Privilegio ex art. 2756 c.c.

      E' una situazione al limite, ma non propenderemmo più per il non riconoscimento del privilegio richiesto di cui all'art. 2756 c.c..
      Data la natura possessuale di questo privilegio, la premessa è che i beni mobili sui quali esso graverebbe si trovano ancora nella materiale disponibilità del creditore. Ad ogni modo, dato per scontato questo requisito, vi è da dire che la ratio di tale privilegio viene comunemente ravvisata nell'intento del legislatore di evitare che i creditori concorrenti possano trarre vantaggio dall'attività, non remunerata, svolta da uno dei creditori per il miglioramento o la conservazione di uno o più beni mobili del debitore: cioè da un'attività che, per un verso, ha determinato l'insorgenza di un credito per prestazioni o spese e, per altro verso, ha procurato un vantaggio per l'intero ceto creditorio, incrementando il valore venale del bene o dei beni oggetto della prelazione oppure evitando un loro deterioramento. Di conseguenza i crediti tutelati per prestazione e spese di conservazione sono quelli relativi alle spese sostenute necessarie ad evitare la perdita del bene, quelle, cioè, senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata. Ora nel caso in esame, non solo non ricorre questo requisito, ma le spese sopportate dal creditore sembrano essere state fatte più che altro per liberare l'immobile, ossia nell'interesse del creditore.
      Zucchetti Sg srl