Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

fidejussione bancaria omnibus a favore di società terza non fallita

  • Alessandra Renata Farronato

    Romano d'Ezzelino (VI)
    19/01/2018 11:45

    fidejussione bancaria omnibus a favore di società terza non fallita

    Buongiorno,
    l'imprenditore A è stato dichiarato fallito e la banca ha chiesto, a seguito di una fidejussione omnibus a favore della società B, non fallita, l'ammissione al passivo del fallimento di A. La banca ha chiesto anche a seguito della medesima fidejussione e di una ipoteca volontaria sui beni di A a favore sempre della società B, l'ammissione con privilegio ipotecario per il residuo mutuo.
    Premesso che si tratta di fidejussione omnibus senza preventiva escussione di B e che, ad oggi, non sembra vi siano stati pignoramenti da parte della banca nei confronti di B si chiede a quale data deve essere "cristallizzato" il debito.
    Per quanto riguarda il mutuo è corretto ammettere per il residuo debito al momento del fallimento di A dedotti eventuali pagamenti, anche successivi, effettuati da B?
    E' corretto che la banca chieda che nell'ordinanza di vendita sia previsto l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di versare direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa?
    Per gli altri debiti di B (tra cui conti correnti e debiti di firma) il debito in quale data va "cristallizzato"? Al momento della dichiarazione di fallimento di A? E' corretto dedurre gli eventuali pagamenti successivi effettuati da B?
    Faccio altresì presente, ma penso non sia rilevante, che l'imprenditore A è morto poco dopo la dichiarazione di fallimento.
    Ringrazio e auguro un buon lavoro.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/01/2018 19:26

      RE: fidejussione bancaria omnibus a favore di società terza non fallita

      Dando per scontato che la fideiussione omnibus sia stata regolarizzata con la necessaria indicazione dell'importo massimo garantito per quanto riguarda la garanzia data per l'adempimento di obbligazioni future, possiamo dare per scontato (peraltro lei ne fa anche cenno) pure che non sia stata inclusa una clausola che preveda la preventiva escussione del debitore principale essendo il soggetto garantito una banca, per cui, a norma del primo comma dell'art. 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
      La soluzione alle sue domande discende dall'applicazione alla fattispecie della normativa ordinaria e fallimentare sulle obbligazioni solidali. Pertanto:
      a-per quanto riguarda il mutuo è corretto ammettere per il residuo debito al momento del fallimento di A dedotti eventuali pagamenti; in base alla normativa di cui agli artt. 61 e 62 l.f., il creditore ammesso al passivo di un condebitore solidale può mantenere intatta la sua insinuazione fino alla soddisfazione integrale, per cui i pagamenti parziali successivi al fallimento- che nel momento del riparto vanno ovviamente calcolati in modo da non pagare più dell'importo del credito residuo- non rilevano ai fini della somma insinuata.
      b-Non è corretto che la banca chieda che nell'ordinanza di vendita sia previsto l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di versare direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, dato che si procede in sede fallimentare ove il ricavato dalla vendita va acquisito all'attivo fallimentare e distribuito ai creditori che ne hanno diritto col riparto.
      c-anche per gli altri debiti di B (tra cui conti correnti e debiti di firma) la data di cristallizzazione coincide con quella della dichiarazione di fallimento. Per i pagamenti successivi vale quanto detto sub a).
      Zucchetti Sg srl