Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda ammissione al passivo banca senza allegata procura

  • Giovanni Francescon

    TREVISO
    10/02/2016 17:42

    Domanda ammissione al passivo banca senza allegata procura

    Un Istituto di credito ha trasmesso via pec alla curatela una domanda di ammissione al passivo sottoscritta da un asserito legale rappresentante della stessa (funzionario dell'ufficio recupero crediti della banca) in forza di procura notarile.
    Di detta procura nella istanza vengono precisati tutti i dettagli (repertorio notarile e data dell'atto che risale a due anni prima) e detta procura viene indicata come allagato alla domanda di ammissione al passivo.
    Tuttavia (sicuramente per una mera svista della istante) detta procura non è stata materialmente allegata alla domanda di ammissione al passivo trasmessa via pec al curatore.
    Parimenti, nella domanda di ammissione la passivo (svolta per conto di una banca incorporata) la banca cita (con i dovuti dettagli notarili) l'atto di fusione per incorporazione che nuovamente viene indicato come allegato alla istanza, ma che non è materialmente allagato.
    E' possibile a Vostro parere da parte della istante 'sanare' dette carenze con una pec successiva alla curatela (ben prima dei cinque giorni prima della udienza di verifica) con cui vengono trasmessi detti documenti o si tratta di 'carenze non sanabili'?
    E' ben noto che l'istante può produrre documenti integrativi della domanda fino a cinque giorni prima della udienza di verifica, ma mi chiedo se la mancata produzione soprattutto della procura notarile crei una carenza insanabile fin dall'origine.
    Grazie, saluto distintamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/02/2016 19:28

      RE: Domanda ammissione al passivo banca senza allegata procura

      Nulla impedisce che la banca produca i documenti indicati nel termine di legge trattandosi di documenti integrativi della domanda, anzi trattandosi di sopperire ad una omissione in quanto si afferma che gli stessi sono stati già allegati.
      Zucchetti SG srl
      • Alfredo Caputi

        ROMA
        01/02/2018 17:34

        RE: RE: Domanda ammissione al passivo banca senza allegata procura

        Salve sono alle prese con un caso particolare e similare a quelli precedentii.
        La società di leasing XXXXX L&F SPA in ragione del contratto di locazione finanziaria del GG/MM/AAAA avente ad oggetto l'acquisto di un'autovettura ::::: chiede il riconoscimento del credito per rate non pagate e contemporaneamente chiede la restituzione del bene.
        Alla domanda sono stati allegati il contratto di finanziamento, che benché firmato dalla parte (utilizzatore) non dimostra data certa, il Piano di ammortamento finanziario, la fattura di acquisto del bene del GG/MM/AAAA, la fideiussione prestata dall'A.U. al tempo in carica e la certifiazione ex art. 50 TUB completa di estratto conto della posizione alla data del fallimento.
        L'istanza è stata presentata senza l'assistenza di un avvocato.
        Preliminarmente il curatore riferisce che il bene è stato consegnato.
        Quanto all'esame della domanda osserva che, benché siano ivi soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 93 L.F., la stessa però risulta sottoscritta con un tratto di penna da persona non identificata e non identificabile e di cui non è dichiarato il potere di rappresentanza nei confronti dell'istante: vi è testualmente scritto "la società .... in persona del suo legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale del GG/MM/AAAA, rep. *****/***** a ministero del dott. Pinco Pallino notaio in §§§§§§, ..." senza però enunciare nome e cognome di tale legale rappresentante, né un suo documento (neppure allegato), né copia della procura citata, né una visura camerale aggiornata.
        A parere del curatore potrebbe sussistere un problema relativo alla legittimazione ad agire ed alla titolarità della posizione soggettiva: le Sezioni Unite con sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, Rel. Curzio, hanno affermato il principio secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione.
        Si afferma che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la cui relativa questione attiene al merito della causa.
        Orbene, la domanda di ammissione al passivo va proposta con ricorso, il quale pertanto deve avere tutte le caratteristiche dell'atto giudiziario quanto al contenuto, ma eccezionalmente può essere sottoscritto personalmente dalla parte: ne consegue che la domanda non è conforme agli artt. 73, 83 e 100 cpc, pertanto immagino che la domanda non possa essere sanata.
        Attendo il Vs. illuminante parere.
        Ringrazio e cordialmente saluto
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/02/2018 20:30

          RE: RE: RE: Domanda ammissione al passivo banca senza allegata procura

          Per dirla con le parole della Cassazione (Cass. 31/07/2015, n. 16274) "In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la "legittimatio ad processum" del rappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto".
          Intendiamo dire che la questione da lei prospettata sulla incertezza del legale rappresentante della società che ha presentato in proprio il ricorso per insinuazione al passivo attiene non alla legitimatio ad causam, ma alla legittimatio ad processum; attiene, cioè, alla efficacia e non alla validità della costituzione e può pertanto essere sanata con efficacia "ex tunc", anche nel corso del giudizio (giurisprudenza costante).
          Lei, quindi, fa bene a sollevare la questione in quanto la capacità delle parti a stare in giudizio costituisce un presupposto che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale, di talché quando insorge una contestazione scatta l'onere probatorio sulla controparte in ordine alla propria situazione di legittimazione. Sappia, però, anche che , sia nel corso della fase sommaria avanti al giudice delegato sia eventualmente in sede di opposizione allo stato passivo, la società può presentare la procura che ora manca, per cui, onde evitare lungaggini e spese inutili, sarebbe opportuno, anche nello spirito di collaborazione che deve guidare l'operato del curatore, che avvisasse l'interessato della carenza probatoria, in modo che questi possa sopperirvi, senza dover eventualmente proporre una opposizione.
          Zucchetti Sg srl