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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
RETTIFICA STATO PASSIVO
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Roberto Marinelli
Macerata22/02/2016 17:02RETTIFICA STATO PASSIVO
Buonasera.
Nel ringraziare anticipatamente pongo la seguente problematica.
La curatela in sede di ammissione allo stato passivo di un credito ha provveduto alla sua esclusione parziale in quanto carente dei requisiti di data certa. Credito di natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) cc.
Il creditore ha promosso opposizione presentando ulteriore documentazione dalla quale si evinceva invece la data certa delle proprie prestazioni professionali.
Tra le parti, al fine di scongiurare un giudizio, si è preferito raggiungere un accordo transattivo.
A questo punto, la curatela avendo ricevuto il decreto da parte del Tribunale che ammette il creditore allo stato passivo così come previsto dall'accordo transattivo, deve effettuare una comunicazione in Cancelleria Fallimentare, chiedendo la rettifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.f.?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/02/2016 20:16RE: RETTIFICA STATO PASSIVO
Più che di una rettifica, si tratta di una variazione, nel senso che nel caso è stata proposta opposizione all'esclusione dallo stato passito e, raggiunto un accordo in sede di procedura, il tribunale accogliendo quando concordato, ha ammesso al passivo il creditore che era stato escluso. la presenza di un decreto di ammissione rende superfluo come il tribunale sia arrivato a tale decisione, se a seguito di una sua autonoma valutazione o recependo un accordo raggiunto tra le parti in causa.
Così stando le cose, la variazione dello stato passivo dovrebbe essere di competenza diretta del cancelliere, giacchè l'ult. comma dell'art. 99 l.f., stabilisce che "Il decreto (del tribunale che provvede sull'opposizione) e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione"; da tanto può dedursi che, se è la cancelleria che deve comunicare il decreto alle parti compreso il curatore, per far decorrere il termine per il ricorso in cassazione, è la stessa cancelleria che ricevuto il deposito del decreto debba provvedere a darvi esecuzione, modificando lo stato passivo.
Tuttavia, poiché il punto non è chiarissimo, è preferibile che il curatore faccia presente alla cancelleria che il tribunale ha modificato lo stato passivo ammettendo un credito che era stato escluso, per cui è necessario procedere alla variazione dello stato passivo in conformità; meglio ancora, considerata l'endemica carenza di personale che affligge le cancellerie, se il curatore si reca personalmente in cancelleria e chiede di di apportare o provvede lui direttamente (ove gli addetti lo consentano)ad apportare la variazione.
Zucchetti Sg Srl
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Filippo Rasile
REGGIO EMILIA (RE)09/04/2016 11:54RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO
Scusate ma chiedo di capire meglio la vostra idea e, contemporaneamente, se la mia può essere corretta.
Ipotesi abbastanza frequeente: opposizione al decreto che rende esecutivo lo sp (per esclusione del credito).
Il collegio - con decreto - ammette al passivo (in tutto o in parte) un credito precedentemente escluso in sede di verifica dal GD (decidendo, oppure a seguito di accordo tra le parti che concludono congiuntamente).
Si pongono problemi legati alla variazione dello stato passivo (con un creditore in più ammesso), alla sua esecutività/definitività e alla comunicazione ai creditori concorrenti di tale variazione; ma anche alla possibilità di questi ultimi di contestare la ammissione del creditore prima escluso.
Il decreto del collegio è provvisoriamente esecutivo in attesa del passaggio in giudicato (o soltanto se il collegio lo dichiara provv esec ex art. 741 cpc) ?
Infatti - se le parti non rinunciano all'impugnazione - ci sono 30 gg per ricorso in cassazione.
Quindi: la variazione dello stato passivo (e la sua eventuale dichiarazione di esectività) quando deve/può avvenire ?
La domanda subito collegata è la seguente: chi può disporre la variazione dello sp? GD o Collegio (eventualmente la Cassazione) ?
In tale scenario - almeno per me - non troppo chiaro, non è più semplice ipotizzare che la variazione dello sp e la dichiarazione di esecutorietà, anche a seguito di impugnazioni, spetti sempre e comunque al solo GD ?
In tal caso il GD effettuerebbe un controllo sul passaggio in giudicato del decreto del collegio (o dell'esito della cassazione)e, verificato l'accaduto, disporrebbe la variazione con dichiarazione di esecutività dello sp.
In tale provvedimento ordinerebbe anche al curatore di comunicare lo sp variato a tutti i creditori ex art. 97.
Così si risolverebbe anche l'altro dubbio che ho sempre avuto: ossia se i creditori concorrenti devono essere informati della variazione (al fine di valutare se impugnare a loro volta - se c'è spazio per loro impugnazioni), da chi (curatore o cancelleria) e quando (se subito dopo il decreto del collegio o solo dopo il passaggio in giudicato).
Insomma:
il collegio potrebbe ammettere il credito e ordinare al curatore di comunicare al GD il passaggio in giudicato del decreto;
il curatore informerebbe il GD dell'esito dell'impugnazione (dopo il passaggio in giudicato);
il GD varia e dichiara esecutivo lo sp e ordina al curatore la comunicazione dello sp variato a tutti i creditori ammessi.
Può essere ritenuto correto e/o condivisibile il percorso immaginato ?
Altrimenti quale percorso andrebbe seguito ?
grazie mille
FR
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2016 20:45RE: RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO
Il procedimento di verifica dello stato passivo comprende una fase che si svolge avanti al giudice delegato, che è quella che si chiude con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, dopo di che il curatore, a norma dell'art. 97, ne dà immediatamente comunicazione ai creditori trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, per consentire ai destinatari di proporre avverso lo stato passivo o l'opposizione, o l'impugnazione o la revocazione di crediti ammessi. Ciascuno di questi mezzi impugnatori ha uno scopo e l'art. 98 indica i soggetti legittimati a proporli ed i soggetti legittimati passivi; per restare nel campo della opposizione che qui interessa, questa, a norma del secondo comma dell'art. 98, può essere proposta soltanto dal creditore (o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili) la cui domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta e il contraddittore è esclusivamente il curatore; il tribunale decide con decreto, che può essere impugnato in cassazione, per cui fin quando non decorre il termine di 30 giorni per il decorso in Cassazione, il decreto non è definitivo, a meno che, come prevede l'art. 741 cpc, non sia provvisoriamente dichiarato tale dal tribunale.
Da questa esemplificazione discende in primo luogo, che le parti del giudizio di opposizione sono soltanto il creditore reclamante e il curatore, per cui il decreto del tribunale non va comunicato, come invece quello di esecutività dello stato passivo, a tutti i creditori, ma, come chiarisce il comma dodicesimo dell'art. 99, va comunicato dalla cancelleria alle parti, ossia al curatore e al creditore perché quella soccombente possa proporre ricorso per cassazione. Nel suo caso l'opposizione del creditore è stata accolta integralmente, per cui l'unico che potrebbe proporre il ricorso è il curatore.
Inoltre, se il decreto del tribunale (o il provvedimento successivo della Cassazione) comporta una variazione dello stato passivo, come nel caso suo in cui un creditore escluso dal passivo è stato ammesso dal collegio in sede di opposizione, il giudice può disporre che si provveda alla modifica dello stato passivo, ma può anche non emettere una espressa disposizione, perché se il creditore X, escluso dallo stato passivo, è stato ammesso in accoglimento dell'opposizione, per 100, è implicito che si debba variare lo stato passivo in conformità. Tale variazione va effettuata al momento in cui il decreto passa in giudicato, a meno che il tribunale non l'abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo.
La legge non dice chi debba procedere alla modifica dello stato passivo a seguito del decreto del tribunale che accolga, in parte o in tutto, l'opposizione; di certo questo compito non può competere al creditore che non ha la disponibilità dello stato passivo, per cui riteniamo che spetti al curatore, che è parte del giudizio di opposizione, dare esecuzione al provvedimento del tribunale, adeguandosi; poiché si tratta di dare esecuzione ad altro provvedimento di altro giudice, diventa superfluo coinvolgere nella vicenda nuovamente il giudice delegato.
Zucchetti Sg srl
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Filippo Rasile
REGGIO EMILIA (RE)12/04/2016 08:22RE: RE: RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO
Intanto grazie.
Però mi rimangono oscuri alcuni punti.
Comprendo che non v'è previsione esplicita, ma mi pare molto strano che i creditori concorrenti non abbiano la possibilità di impugnare il credito amesso al passivo a seguito di opposizione (meglio ancora se l'ammissione è frutto di accordo in sede di opposizione ... e - caso estremo - magari il creditore ammesso va ad assorbire l'attivo disponibile).
Capisco che c'è un controllo del Collegio, ma sarebbe un vulnus impedire ai creditori concorrenti un "controllo" (altrimenti gli si lascia la possibilità di un reclamo/impugnazione dal momento della scoperta ... non è meglio allora semplificare ?)
Per tale motivo avevo ipotizzato un passaggio ulteriore dal GD, che -rendendo esecutivo lo stato passivo variato a seguito opposizione (con contestuale controllo su passaggio in giudicato, che altrimenti rimarrebbe in capo al curatore)- riapriva l'impugnazione del creditore ex art. 99 lf ("contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo").
E non mi pare ci siano controindicazioni esplicite nel tessuto della normativa.
ma, ripeto, è il mio punto di vista e non faccio il GD.
grazie ancora
FR
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/04/2016 19:36RE: RE: RE: RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO
In diritto ogni punto di vista è da tenere presente, ma nella specie la normativa ci sembra molto chiara nel senso che abbiamo esposto, per cui la sua proposta può valere de jure condendo; de jure condito crediamo che debba prendere atto che l'opposizione allo stato passivo, l'impugnazione e la revocazione di crediti ammessi sono mezzi previsti dal primo comma dell'art. 98 l.f. solo avverso gli atti del giudice delegato e non del collegio, che ha deciso sull'opposizione. Attribuire al giudice delegato, come lei suggerisce, la funzione di disporre la modifica dello stato passivo in conformità della decisione del tribunale, sarebbe solo un espediente, perché questi avrebbe un ruolo meramente esecutivo di dare attuazione al provvedimento del tribunale e, quindi, impugnare l'atto del giudice delegato equivarrebbe a rimettere in discussione il provvedimento del collegio, che sarebbe chiamato, peraltro, ad una nuova decisione su un provvedimento da lui stesso emesso. Ed, infatti, l'art. 99 dispone che il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato (comma 11) e che avverso tale decreto può essere proposto ricorso per cassazione (comma 12), e non una nuova impugnazione avanti allo stesso tribunale o in appello o direttamente in cassazione.
Zucchetti SG srl
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Massimo Todaro
Bassano del Grappa (VI)15/06/2021 16:33RETTIFICA STATO PASSIVO: intervenute diminuzioni
Buongiorno, per un fallimento del 2013 si presentano questi tre casi:
1) Il credito di creditore ammesso al passivo in chirografo è stato integralmente soddisfatto da terzo garante che non ha chiesto di essere ammesso;
2) Inail riduce il proprio credito ammesso a seguito di sgravio;
3) Agenzia Entrate riscossione riduce il proprio credito ammesso a seguito di compensazione con crediti fiscali ante procedura.
E' necessaria autorizzazione del g.d. alla rettifica o vi provvede il curatore in autonomia ex art. 115 l.f.?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2021 20:07RE: RETTIFICA STATO PASSIVO: intervenute diminuzioni
Sui punti 1 e 2 non vi è bisogno dell'intervento del giudice in quanto sono i creditori che rinunciano a parte del loro credito ammesso, senza alcun aggravio o conseguenza per il fallimento, per cui si tratta di fare una rettifica solo formale dello stato passivo, cui può provvedere il curatore.
Sul punto 3, la riduzione del credito è dovuta a compensazione, per cui incide anche sulla massa attiva del fallimento, che vede estinto il proprio credito portato in compensazione parziale del debito risultante dallo stato passivo; tuttavia le problematiche collegate sono tali che potrebbe anche risultare conveniente la compensazione; in ogni caso sarebbe opportuna una autorizzazione del comitato creditori ai sensi dell'art. 35 sulla rinuncia a contestare la compensazione e la rinuncia ad azionare il credito del fallimento. Tuttavia, se la compensazione ha risvolti importanti per entità, lo faccia presente e passiamo la sua domanda alla sezione fiscale.
Zucchetti SG srl -
Massimo Todaro
Bassano del Grappa (VI)16/06/2021 09:11RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO: intervenute diminuzioni
Preciso che in sostituzione del c.d.c. il g.d. ha autorizzato il curatore alla suddetta compensazione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/06/2021 20:00RE: RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO: intervenute diminuzioni
Bene. Allora non deve chiedere altre autorizzazioni e può procedere lei alla rettifica dello stato passivo.
Zucchetti Sg srl
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Ilaria Casa
Parma03/10/2023 10:28RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO: intervenute diminuzioni
Buongiorno,
in merito ai punti 1 e 2 richiamati (rinuncia parziale del credito ammesso), senza dovere di informativa/autorizzare del GD, chiedo quando indicate che si tratta di "fare una rettifica solo formale dello stato passivo, cui può provvedere il curatore" intendete dire che si deve intervenire direttamente nel cronologico in Fallco mettendo la spunta "esclusione del credito dal passivo" oppure "esclusione del credito dal riparto"?
ringrazio anticipatamente,
dott.ssa Ilaria Casa
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2023 13:59RE: RE: RE: RETTIFICA STATO PASSIVO: intervenute diminuzioni
Formale nel senso che non c'è bisogno di un provvedimento del giudice, per cui il curatore può provvedere direttamente a modificare il passivo escludendo dallo stesso i creditori coinvolti per la parte rinunciata. Quanto a Fallco, se esclude i creditori dal passivo per la parte interessata va bene, ma non ha più notizia di quei crediti; se invece li esclude dal riparto lei sa che quei creditori facevano parte del passivo ma per una motivo, che può annotare, sono stati esclusi dal riparto. E' una ulteriore possibilità che abbiamo offerto agli utenti,ma è preferibile quest'ultima.
Zucchetti SG srl
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