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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione al passivo di creditore fondiario
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Renato Castagnetta
Palermo18/06/2015 17:39insinuazione al passivo di creditore fondiario
Il creditore fondiario ha intrapreso una azione esecutiva prima del fallimento su un immobile facente parte dell'attivo fallimentare per insinuarsi poi nello stato passivo del fallimento.
Successivamente comunica di voler desistere dalla pretesa fallimentare e continua la sua azione in ambito esecutivo.
Il dubbio è: il creditore fondiario per la natura del credito in ambito esecutivo va soddisfatto per primo ma in via provvisoria e l'eventuale fondo rimanente dalla vendita va riconosciuto al fallimento da utilizzare in sede di riparto fallimentare. Ma se il creditore fondiario ha desistito può comunque acquisire in ambito esecutivo il suo credito pur non facendo più parte dello stato passivo fallimentare? Ed ancora per sanare ciò può rifare richiesta di inserimento al passivo per le medesime motivazioni per cui ha desistito?
vi sarei grato per una pronta risposta citando eventuale giurisprudenza al riguardo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2015 20:05RE: insinuazione al passivo di creditore fondiario
Si il privilegio di natura processuale che assiste il credito fondiario gli consente di proseguire la procedura esecutiva anche in pendenza di fallimento e, quindi, indipendentemente dall'insinuazione al passivo, di acqusire l'attivo realizzato nell'esecuzione. Il fatto è che tale acqusizione è provvisoria perché alla fine i conti si devono fare nel fallimento per cui il crediore fondiario se vuol trattener qyuanto incassato non può non insinuarsi altrimenti deve restituire il tutto.
Problema diverso è se può presentare domanda di insinuazione dopo aver ritirato la precedente; crediamo di si, perché la desistenza è sostanzialmente un atto processuale di rinuncia agli atti, di non voler, cioè, insistere in quella richiesta, ma non equivale ad una rinuncia definitiva alla domanda né, tanto meno, ad una rinuncia al credito.
Zucchetti SG srl
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Renato Castagnetta
Palermo18/06/2015 20:20RE: RE: insinuazione al passivo di creditore fondiario
Grazie della risposta ma a questo punto il problema si complica e cioè considerato che la desistenza è avvenuta nel 2007 e che l'eventuale nuova richiesta verrebbe fatta nel 2015 ben otto anni dopo si può opporre la prescrizione del credito in caso di insinuazione? -
Renato Castagnetta
Palermo18/06/2015 20:29RE: RE: RE: insinuazione al passivo di creditore fondiario
Completando forse i termini di prescrizione rimangono comunque sospesi anche in sede fallimentare perché sussiste il processo esecutivo e pertanto alla definizione di quest'ultimo possono essere in ultima analisi avanzate le richieste in sede fallimentare? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2015 22:18RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo di creditore fondiario
Premesso che il termine di prescrizione è di dieci anni, che incomincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, è chiaro che con la precedente domanda di insinuazione il creditore ha interrotto la prescrizione. L'interruzione fa sì che alla fine della interruzione incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, a differenza della sospensione alla fine della quale riprende a decorrere il vecchio termine, per cui si conta anche il tempo antecedente alla sospensione. Nel caso l'interruzione è finita per effetto dell'art. 2945 c.c., con la dichiarazione di desistenza nel 2007, per cui il creditore ha, solo alla luce di questi dati, ancora due anni di tempo per presentare deve presentare la nuova domanda. Ma nel caso vi è molto di più perchè il creditore ha iniziato e sta proseguendo anche l'azione esecutiva, altro atto interruttivo ancora in corso, per cui la prescrizione ci sembra una difesa poco utilizzabile.
Zucchetti SG srl
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