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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione al passivo da parte di Agenzia delle Entrate
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Giovanni Franco Sotgiu
Sassari20/01/2016 11:57Insinuazione al passivo da parte di Agenzia delle Entrate
Buongiorno,
l'Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato, prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, quattro avvisi di accertamento esecutivi (art.29 D.L. 78/2010) si è direttamente insinuata nel passivo del fallimento "in via cautelativa e nelle more dell'affidamento del carico esecutivo all'Agente della Riscossione Equitalia Centro Spa".
Il problema riguarda la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate ad insinuarsi direttamente al passivo del fallimento.
Tre avvisi di accertamento non vengono contestati. Relativamente al quarto, il Curatore ha avviato l'accertamento con adesione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 218/1997, che prevede un ulteriore termine di 30 giorni per la definizione dell'avviso ovvero per il ricorso.
L'articolo 29, comma 1 lettera c) del D.L. 78/2010 prevede che "decorsi 60 giorni dalla notifica" dell'avviso di accertamento, la riscossione delle somme "può essere affidata in carico agli agenti della riscossione" anche senza attendere i maggiori termini previsti dalla norma.
A questo punto, ai fini dell'ammissione del credito portato dall'avviso di accertamento contestato, si possono porre alcune osservazioni:
1) In base all'articolo 87 del D.p.r. 602/73, legittimato a formulare istanza di ammissione al passivo è l'agente della riscossione, non l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima lo è solo se il debito non viene contestato (cfr Cass 16/06/2011 n.13242);
2) Vero è che in base alla norma citata (articolo 29, comma 1 lettera c) del D.L. 78/2010) decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, questo diventa titolo esecutivo e l'Agenzia delle Entrate lo affida in carico all'agente della riscossione;
3) In presenza di queste condizioni ci si trova, anteriormente alla verifica dei crediti, con un avviso di accertamento esecutivo, che non è insinuato dall'agente della riscossione, ma dall'Agenzia delle Entrate;
4) L'Articolo 96 L.F. stabilisce che l'ammissione con riserva viene concessa dal Giudice " nei casi stabiliti dalla legge". Tra questi casi rientra l'art 88 del D.p.r. 602/73 (credito tributario risultante da somme iscritte al ruolo contestato). La riserva poggia sulla previa insinuazione del concessionario della riscossione (art. 87 del D.p.r. 602/73), non dell'Agenzia delle Entrate.
Alla luce di quanto sopra il sottoscritto intende ammettere il credito insinuato nel seguente modo:
a) Accoglimento degli importi insinuati fondati sugli avvisi di accertamento non contestati sulla base di (non condivisa) Cass 16/06/2011 n.13242;
b) Rigetto degli importi richiesti con avviso di accertamento contestato in quanto l'Agenzia delle Entrate è soggetto privo di legittimità a presentare domanda d'insinuazione, come disposto dall'art. 87 D.p.r. 602/73.
Si chiede se tale prassi può essere considerata corretta a vostro giudizio.
Grazie per la risposta
Dott. G.Franco Sotgiu-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/01/2016 19:49RE: Insinuazione al passivo da parte di Agenzia delle Entrate
Le Sezioni Unite della Cassazione sono di parare diverso dal suo quanto alla legittimazione dell'Agenzia delle Entrate dato che hanno affermato che "In tema di fallimento, alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo" (Cass. sez. un. 15/03/2012, n. 4126, che spiega tale soluzione con ampia motivazione e richiami normativi).
Posto che l'Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del credito azionato, è legittimata a far valere il credito tributario nella procedura fallimentare, ne segue che può ammettere in via pura e semplice gli importi insinuati fondati sugli avvisi di accertamento non contestati, come da lei ipotizzato; può anche escludere l'importo contestato, ma non per il motivo della carenza di legittimazione, bensì per il fatto che non è stato emesso il ruolo. Invero, la Cassazione a sez. un. citata ha anche statuito che non è necessaria la formazione del ruolo per procedere all'insinuazione (anche questa parte ampiamente motivata) e come conseguenza ne ha tratto che "tenuto conto della circostanza che nel caso di contestazione del debitore erariale il giudice delegato non ha modo di verificare la fondatezza delle censure, essendo le relative questioni rimesse al giudice tributario, in mancanza del ruolo (e della relativa impugnazione) l'esito della domanda di ammissione dovrà essere necessariamente sfavorevole per il creditore, attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo".
Come ha spiegato la Corte, il ruolo costituisce titolo esecutivo formato in via amministrativa, circostanza che impone una verifica giudiziaria nel caso di contestazioni sollevate dal contribuente preteso debitore. Per effetto delle disposizioni vigenti in tema di riparto di giurisdizione, tuttavia, le controversie che determinano la necessità di una delibazione in ordine all'esistenza e alla consistenza del tributo non possono essere demandate agli organi fallimentari, ma devono essere rimesse all'esame del giudice tributario. L'impugnativa del ruolo davanti alle Commissioni Tributarie consente dunque al debitore erariale di far valere le ragioni del manifestato dissenso nella sede propria, mentre l'ammissione del credito con riserva, da sciogliere all'esito dell'intrapreso giudizio tributario, consente di definire, sia pure con contenuto condizionato, la fase della procedura fallimentare relativa alla formazione dello stato passivo. In mancanza del ruolo, non è possibile l'impugnazione dello stesso né l'ammissione con riserva in attesa della decisione, per cui il credito può essere solo ammesso o escluso.
Zucchetti Sg srl
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