Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CONTRATTO DI LEASING TRASLATIVO

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    26/09/2016 17:47

    CONTRATTO DI LEASING TRASLATIVO

    Buonasera.
    Pongo alla Vostra Spettabile attenzione i seguenti quesiti:
    1) Nel caso di fallimento dell'utilizzatore, laddove il concedente abbia comunicato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, avviando la relativa azione giudiziale poi interrotta a seguito della declaratoria fallimentare, è lecito escludere il credito del concedente dallo stato passivo applicando la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c., in caso di leasing traslativo? Nel caso fosse invece da applicarsi l'art. 72-quater L.F., in attesa della riallocazione del bene, il credito andrebbe ammesso con riserva?

    2) Relativamente al punto precedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore che ha concesso in sub-locazione il bene, quali effetti conseguono allo scioglimento del contratto di leasing con contestuale rivendica del concedente? E' tenuta la Curatela ad ottenere la liberazione dell'immobile concesso in sub-locazione oppure è onere del concedente una volta ottenuta la rivendica? Nel caso in cui fosse onere della Curatela ottenere la liberazione dell'immobile da parte del sub-conduttore, è lecito ammettere la rivendica subordinandola alla predetta liberazione del bene?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2016 19:21

      RE: CONTRATTO DI LEASING TRASLATIVO

      Quanto al primo punto, la comunicazione da parte della società di leasing di volersi avvalere della risoluzione di diritto induce a ritenere che nel contratto di leasing fosse contenuta una clausola risolutiva espressa, come del resto normalmente avviene nei modelli contrattuali utilizzati in questo settore. Se è così, il concedente si è avvalso della clausola risolutiva espressa che, a norma del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ha determinato la risoluzione di diritto dal momento in cui la parte interessata ha dichiarato all'altra che intendeva valersi della clausola risolutiva e la sentenza richiesta ha lo scopo di accertare l'avvenuta risoluzione a quella data. Nel suo caso, quindi, riteniamo, nonostante qualche dubbio in proposito recepito anche da noi in passato, che alla data della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, il contratto di leasing fosse già risolto e, come definitivamente chiarito dalla S. Corte (Cass. n. 2538 del 2016) "nel caso di risoluzione anteriore al fallimento del leasing il concedente deve proporre la domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione dell'art. 1526 c.c.: la restituzione di tutti i canoni all'utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, comma 1, c.c., la differenza tra l'intero corrispettivo contrattuale a carico dell'utilizzatore e il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione".
      Quanto al secondo punto, l'utilizzatore, risolto il contratto di leasing, deve restituire al concedente l'oggetto del contratto libero da persone e cose, così come lo aveva ricevuto. E' pur vero che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 1595 c.c- applicabile anche al leasing a nostro avviso- prevede che la nullità o la risoluzione del contratto di locazione (nel caso di locazione finanziaria) "ha effetto anche nei confronti del sub conduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche nei confronti di lui", ma nella specie manca proprio una sentenza spendibile contro il terzo, dal momento che la domanda di rivendica e restituzione viene accolta con un provvedimento del giudice delegato inserito nello stato passivo che ha effetti endo fallimentari.. Ci sembra, pertanto difficile che il concedente possa azionare tale provvedimento nei confronti del sub conduttore, per cui non può che farlo la curatela. L'adesione a questa tesi non comporta l'ammissione con riserva della rivendica, perché il diritto del concedente è pieno e se la restituzione non è possibile, ciò è ascrivibile al fallito e alla curatela, con le conseguenze tipiche di un inadempimento nel ritardo.
      In questi casi la cosa migliore è trovare un accordo tra il fallimento, che vuole restiruire l'immobile, il terzo subconduttore, che potrebbe avere interesse a subentrare nel contratto di leasing e la società concedente che probabilmente alla restituzione dell'immobile preferisce la utilizzazione.
      Zucchetti SG srl