Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

modello SR 52 per surroga INPS in presenza di reclamo avverso la sentenza di fallimento

  • Leonardo Castellan

    Prato
    10/09/2018 15:39

    modello SR 52 per surroga INPS in presenza di reclamo avverso la sentenza di fallimento

    Buonasera,
    sono curatore di un fallimento per cui è stato presentato reclamo avverso la sentenza dichiarativa, e l'udienza si terrà a dicembre prossimo.
    Nel frattempo si è tenuta l'udienza di stato passivo tempestive, lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo e non vi sono state opposizioni.
    Un (ex) dipendente della società fallita, ammesso al passivo esecutivo, precisamente colui che ha proposto istanza di fallimento che ha causato la decozione della società, mi ha inviato il mod. SR52 per ottenere il rimborso INPS del proprio TFR e mi ha chiesto di sottoscriverlo (gli importi riportati nel modello sono corretti).
    Non so se sottoscrivere il modello SR52 oppure attendere l'esito dell'udienza di reclamo, per non pregiudicare gli interessi nè del creditore concorsuale, nè della società fallita.
    Chiedo dunque: a Vs parere posso sottoscriverlo oppure devo aspettare l'esito dell'udienza di reclamo?
    Grazie molte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/09/2018 12:29

      RE: modello SR 52 per surroga INPS in presenza di reclamo avverso la sentenza di fallimento

      Il modello SR52 va compilato dal curatore quando gliene viene fatta richiesta a seguito della esecutività dello stato passivo (e non alla esecutività del riparto finale), perché lo scopo dello stesso non è tanto sapere se i lavoratori hanno ricevuto il pagamento del TFR o delle ultime tre mensilità, ma a quanto ammontano queste voci, per cui la base per la risposta è costituita dallo stato passivo.
      Non vi è motivo, quindi perché lei non compili detto modello dato che il terzo comma dell'art. 18 stabilisce che "Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma", sicchè fin quando non interviene un giudicato definitivo sulla eventuale revoca del fallimento, il fallimento prosegue e gli organi dello stesso sono tenuti a svolgere le incombenze che la legge prescrive; ed infatti, è stato redatto e dichiarato esecutivo lo stato passivo.
      Zucchetti Sg srl