Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CESSIONE DI QUOTA DI STIPENDIO E DEL TFR

  • Federica Lusenti

    SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
    20/09/2018 16:45

    CESSIONE DI QUOTA DI STIPENDIO E DEL TFR

    Buongiorno,
    un dipendente ha stipulato un contratto di finanziamento che prevedeva la cessione a società finanziaria di 200 euro mensili del suo netto busta per 120 rate. Con atto di benestare il datore di lavoro accettava la cessione e si impegnava altresì a corrispondere alla finanziaria in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ogni indennità, trattamento o contributo spettante nonchè il tfr fino a concorrenza del debito residuo. Il datore di lavoro è fallito lasciando impagata l'ultima mensilità al dipendente, 200 euro di rata alla finanziaria nonché il tfr, i ratei di mensilità aggiuntive maturati, i ratei ferie e permessi. Il dipendente ha presentato domanda di insinuazione per il totale della retribuzione spettante, per il tfr e per le mensilità aggiuntive al lordo di ritenute fiscali ed al netto di trattenute previdenziali a suo carico. Come curatore ho proposto l'esclusione delle somme nette riportate in busta paga alla voce "cessione stipendio" perché tali somme avrebbero dovuto essere versate alla finanziaria. Ora la finanziaria presenta domanda tardiva di insinuazione per i crediti di cui è cessionaria con l'intento di chiedere poi l'intervento del fondo di garanzia inps. Devo ammettere la finanziaria per l'importo dei 200 euro netti+tfr ed emolumenti netti per i quali il dipendente è stato escluso di pari importo? O devo ammettere la finanziaria per il corrispondente lordo della retribuzione e del tfr + emolumenti e contemporaneamente escludere dal riparto il dipendente? Come faccio a risalire all'importo lordo di retribuzione corrispondente ai 200 euro ceduti? La busta paga è unitaria.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/09/2018 10:41

      RE: CESSIONE DI QUOTA DI STIPENDIO E DEL TFR

      Bene ha fatto a proporre l'esclusione del dipendente per la parte di credito ceduto alla finanziaria in quanto titolare di questa parte di credito è il cessionario e non più il cedente. Venendo più specificatamente alla sua domanda, va ricordato che, a norma dell'art. 1263 c.c. "per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori", il che significa che la finanziaria, quando aziona il credito a lei ceduto, fa sostanzialmente valere lo stesso credito di lavoro (per retribuzione, tfr, e altro) che avrebbe potuto far valere il dipendente qualora non lo avesse trasferito alla cessionaria. Di conseguenza, anche il credito della finanziaria dovrebbe essere ammesso al lordo delle ritenute fiscali.
      Se, come pare di capire, per una tale quota è stato ammesso al passivo il lavoratore, lei non può autonomamente modificare lo stato passivo eliminando la parte che è stata ammessa in favore del dipendente, essendo a tale scopo necessario un giudizio revocazione di credito adducendo che l'ammissione di tale credito è stata determinata "da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile" (art. 98 co 4l.f.). Più semplice sarebbe la procedura di correzione di errore materiale di cui all'ult. comma dell'art. 98, ma sarebbe arduo qualificare l'ammissione del dipendente per la parte in più come errore materiale. Tuttavia molto dipende dal giudice delegato, che dovrebbe emettere il decreto di correzione "su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata"; se il giudice è disponibile tutto diventa più agevole.
      Questo dal punto di vista del diritto, sotto il profilo pratico non sono molti i curatori che si pongono tali problemi e lasciano tutto come si trova.
      Zucchetti Sg srl
      • Chiara Stefani

        Bassano Del Grappa (VI)
        01/10/2018 10:20

        RE: RE: CESSIONE DI QUOTA DI STIPENDIO E DEL TFR

        Buon giorno.
        Nel mio caso il dipendente si è insinuato per il totale, tempestivamente (omettendo che era stata perfezionata la cessione del terzo dello stipendio). Mentre la finanziaria si è insinuata tardivamente, per un importo ovviamente minore, ma compreso in quello per cui il lavoratore era già stato ammesso. Nel progetto di stato passivo delle tardive ho proposto l'esclusione della finanziaria non essendo possibile ammettere due volte lo stesso importo, con la prospettiva che la finanziaria faccia comunque pervenire alla curatela la dichiarazione di surroga ex art. 115 lf secondo comma, pertanto in sede di riparto automaticamente la parte spettante alla finanziaria sarà versata alla medesima, previa rettifica formale dello stato passivo. Che cosa ne pensate?
        Grazie molte.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/10/2018 20:18

          RE: RE: RE: CESSIONE DI QUOTA DI STIPENDIO E DEL TFR

          Ci permettiamo di dissentire dalla soluzione da lei proposta perché l'art. 115 ult. comma riguarda le cessioni dei crediti ammessi, ossia le cesioni di crediti effettuate dopo l'ammissione al passivo, nel mentre, nel caso, si tratta di cessione di creto fatta dal dipendente prima della dichiarazione di fallimento. in questo caso, come abbiamo già detto nella risposta che precede, titolare della parte di credito ceduto è il cessionario e non più il cedente, nel senso che il cessionario, con la cessione, acquista tutti i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Tra queste anche il diritto a far valere il credito nel fallimento del debitore al posto del cedente, che ha di conseguenza perso tale legittimazione.
          Lei giustamente si preoccupa del fatto che per la parte di credito ceduto è stato già ammesso al passivo il dipendente, che non aveva accennato alla cessione, ma questo comportamento omissivo del dipendente non può riversarsi sul cessionario, dal momento che questi, come detto, è titolare del credito azionato e può farlo valere nel fallimento, sicchè, per evitare la duplice ammissione in danno del fallimento, non si deve escludere il cessionario, ma eliminare dal passivo il cedente che, per la parte ceduta, ha perso il diritto ad azionare il credito. Allo scopo, come detto nel precedente intervento, lei deve promuovere un giudizio di revocazione di credito ammesso adducendo che l'ammissione dello stesso è stata determinata "da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile" (art. 98 co 4l.f.). Questa iniziativa potrebbe essere superata da una rinuncia del creditore cedente alla insinuazione per la parte di credito ceduta e per la quale ora si insinua la Finanziaria; rinuncia che quasi certamente l'interessato farà ove lei la chieda spiegando che ha azionato un credito di cui non era più titolare e che potrebbe incorrere nel reato di cui all'art. 232 l.fall.
          Zucchetti Sg srl