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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione al passivo di società artigiana cancellata dal Registro imprese
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Francesco Bonfanti
Mantova26/02/2019 11:16Insinuazione al passivo di società artigiana cancellata dal Registro imprese
Il liquidatore di una società in nome collettivo trasmette in data 23/02/2019 domanda di insinuazione al passivo per conto della società con privilegio artigiano per un credito sorto in anni precedenti quando la società era attiva. La società in data 07/01/2019 è stata cancellata dal registro delle imprese in seguito a chiusura della liquidazione. Il credito è ammissibile? E nel caso va riconosciuto il privilegio? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/02/2019 20:12RE: Insinuazione al passivo di società artigiana cancellata dal Registro imprese
Si può dare per pacifico il principio che l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, dovendosi ritenere superato l'orientamento pregresso, formatosi in relazione alla disciplina antecedente alla riforma societaria, secondo il quale la cancellazione non determinava l'estinzione della società ove e sino a quando non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo. Determinando la cancellazione il "venir meno" dell'ente, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti, il liquidatore perde la sua legittimazione ad agire per la società ormai cancellata. Pertanto la domanda di ammissione presentata dal liquidatore della società dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, va respinta in quanto presentata da soggetto privo della legittimazione necessaria.
Discorso diverso è chi avrebbe potuto presentare la domanda e, sul punto riteniamo che valga il principio indicato dalle Sez. Unite della Cassazione n. 6070 del 2013, per le quali, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, quanto ai rapporti attivi, vanno distinte le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio», nonché diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), rispetto ai quali la cancellazione volontaria sta a dimostrare il disinteresse della società e comporta rinuncia ad essi; dai diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, che si
trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa.
Al più, quindi, dovranno essere i soci della società estinta ad presentare la domanda di insinuazione.
Se e quando avverrà, potrebbe essere riconosciuto il privilegio artigiano. Il privilegio è sì un attributo del credito, per cui bisogna fare riferimento al momento in cui questo è sorto per stabilire se esso sia o non assistito da privilegio, però, quando, come nel caso del privilegio artigiano, esso è collegato alle caratteristiche soggettive del creditore, questi deve continuare a mantenere tali caratteristiche al momento in cui aziona il credito e il privilegio. Questa ultima precisazione, tuttavia va riferita al caso che il soggetto continui l'attività ma non abbia più le caratteristiche di artigiano, nel mentre quando, come nel suo caso, l'imprenditore ha cessato l'attività, l'unico criterio rimane quello temporale, per cui, a nostro avviso, il privilegio, se ovviamente sussistono le altre caratteristiche di legge, andrebbe riconosciuto anche se lasocietà è estinta.
Zucchetti Sg srl.
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