Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

fatture per trasporto

  • Elena Pompeo

    Salerno
    14/05/2021 09:12

    fatture per trasporto

    alcuni creditori che hanno svolto attività di trasporto merce ed emesso fattura e mi chiedono il privilegio ex articolo 2751 bis n.2 o il privilegio senza precisare l'articolo. non risultando alcun contratto di prestazione di opera a mio avviso le fatture vanno riconosciute in chirografo. è corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/05/2021 20:00

      RE: fatture per trasporto

      Il richiamo del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. nasce dal fatto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 1998 ha esteso il privilegio previsto da tale norma a qualsiasi prestazione di lavoro autonomo (che presenti ovviamente le caratteristiche dimensionali riconducibili alla tutela del lavoro) e non soltanto alle prestazioni di carattere intellettuale. Alla luce, quindi, di questo intervento, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo.
      Nel suo caso si tratta di crediti derivanti da trasporto e questa figura, oltre ad essere autonomamente regolata, è espressamente considerata ai fini del privilegio dall'art. 2761 c.c., che attribuisce ai crediti dipendenti da contratto di trasporto un privilegio speciale di grado 13° "sulle cose trasportate finchè queste rimangono presso di lui" ed allo scopo riconosce al trasportatore il diritto di ritenzione.
      Si tratta quindi di un privilegio c.d. possessuale in quanto il riconoscimento stesso del privilegio è condizionato dalla conservazione della detenzione delle cose da parte del vettore o da parte di un terzo che le detenga per suo conto-come avviene nel deposito presso i magazzini generali- e viene, perciò, meno in caso di riconsegna delle merci trasportate al destinatario o ad un terzo per conto di costui o al mittente, che poteva evitare esercitando il diritto di ritenzione.
      Va escluso, in conclusione, il privilegio generale di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. e va esaminato se ricorre la citata condizione per riconoscere il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c.; in mancanza il credito va ammesso in chirografo. Non interessa, nello svolgere tale indagine il fatto che il creditore, con la richiesta subordinata di altro privilegio, non abbia indicato la norma di riferimento, perché questo è compito del giudice trattandosi di una qualificazione giuridica; l'importante è che il creditore abbia chiesto l'ammissione privilegiata ed abbia esposto la causale del suo credito (trasporto) perché è dalla causa del credito che discende il privilegio.
      Zucchetti SG srl