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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Spese processuali e di pignoramento - Privilegi
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Maurizio Alivernini
ROMA18/02/2021 13:39Spese processuali e di pignoramento - Privilegi
Buon giorno,
un creditore chiede l'ammissione al passivo per complessive € 52k richiedendo per l'intera somma il privilegio ipotecario.
La predetta somma è vantata dal creditore istante, in virtù di una sentenza del 10.2016, passata in giudicato e munita della formula esecutiva dal 7.2018, con la quale la ora società dichiarata fallita veniva condannata al risarcimento del danno per € 39k oltre a interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e al pagamento delle spese di lite, per esborsi, compensi, spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Nel 2.2017, quindi prima dell'atto di precetto, ha provveduto ad iscrizione di ipoteca giudiziale su 3 tra gli immobili di proprietà della soccombente, indicando nella sez. A della Nota di Iscrizione solo: nel campo capitale, l'importo della sorte liquidata in sentenza € 39k e nel campo totale € 60k, evidentemente per un importo già ampiamente superiore al totale delle spese richieste con privilegio ipotecario nella domanda di ammissione al passivo. All'esito dell'iscrizione risulta iscritta ipoteca di primo grado a favore del creditore su un solo immobile, sugli altri risulta già una iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado.
Con atto di precetto del 5.2019 il creditore ha richiesto al debitore il pagamento di complessive € 47k aggiungendo a quanto stabilito in sentenza, con interessi legali calcolati a tutto il 3.2019, (39k+6k), le spese di registrazione sentenza, documentate, nonché spese per richiesta copie esecutive sentenza, compenso atto di precetto ex D.M. 155/14, spese generali, c.p.a. ed i.v.a., non documentate, avvertendo che in difetto di pagamento avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Con atto di pignoramento del 7.2019, regolarmente trascritto, il creditore ha effettuato il pignoramento dei medesimi immobili sui quali aveva già iscritto ipoteca giudiziale, ed iniziato una procedura esecutiva immobiliare sui beni della società, iscritta a ruolo nel 8.2019 ma poi riunita ad altra E.I. già avviata da altro creditore sociale nel 3.2019 che risulta pendente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento 1.2021.
Con domanda di ammissione al passivo, come detto, il creditore determina il suo credito in € 52k, richiedendolo tutto in privilegio ipotecario: quindi oltre ai € 47k richiesti con atto di precetto, per le spese sostenute, tutte documentate, per la notifica della sentenza e atto di precetto, per l'imposta pagata per l'iscrizione ipotecaria (€ 1,294k), per le spese di notifica dell'atto di pignoramento, pe marca da bollo uso trascrizione atto pignoramento, per l'imposta di trascrizione del pignoramento (€ 0,299k), per il C.U. per l'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare e per le spese per la certificazione ex art. 567, c.2, c.p.c.; ma anche per interessi legali calcolati sui € 47k, dal 4.2019 alla dichiarazione di fallimento del 1.2021, e i compensi, spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per la procedura esecutiva immobiliare.
Al momento ancora non è stata valutata la possibilità di dichiarare improcedibile la procedura esecutiva riunita per la presunta presenza di un creditore fondiario.
Ritengo siano ammissibili allo S.P., con privilegio ipotecario solo, la sorte liquidata in sentenza € 39k e le spese vive sostenute per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (€ 1,294k) ex art. 2855 c.c., tutto il resto, previa esatta rideterminazione degli interessi legali sui € 39k, dal 3.2015 al 1.2021, in chirografo; in quanto il privilegio ex art. 2775 c.c. assiste solo le spese del processo esecutivo, oltre che cautelare, che inizia con il pignoramento, che nello specifico, però, non risultano risolte nell'interesse di tutti i creditori in quanto come da certificazione ex art. 561 c.p.c. sui beni pignorati grava un primo e precedente pignoramento immobiliare. Escluse le spese non documentate.
È corretto?
Grazie in anticipo per l'attenzione prestata.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/02/2021 19:24RE: Spese processuali e di pignoramento - Privilegi
Quasi. Esatta la collocazione in via ipotecaria de credito per capitale per 39 e per le spese vive per l'iscrizione ipotecaria; ma a queste deve aggiungere gli interessi nei limiti consentiti dall'art. 2855 c.c., ossia per i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (per semplificare), al tasso legale perché cosi previsto in sentenza, oltre gli interessi successivi alla dichiarazione di fallimento fino alla vendita dei beni gravati, sempre al tasso legale perché così previsto, oltre che dalla sentenza dalla norma citata.
La fase successiva della esecuzione non è coperta dall'ipoteca e valgo le regole generali, per cui potrebbe essere riconosciuto il privilegio ex art. 2770 c.c. al credito per spese dal pignoramento in poi, ma, poiché, come lei dice, il pignoramento non è stato di alcun vantaggio per i creditori essendo il bene già pignorato, il credito in questione va collocato in chirografo. ovviamente le spese non documentate vanno escluse.
Zucchetti SG srl-
Maurizio Alivernini
ROMA18/02/2021 19:37RE: RE: Spese processuali e di pignoramento - Privilegi
Pensavo di escluderli in quanto non debitamente compilata la sez. A della Nota di Iscrizione, non sono stati inseriti nè il tasso ne la quota interessi.
Grazie.-
Maurizio Alivernini
ROMA18/02/2021 19:38RE: RE: RE: Spese processuali e di pignoramento - Privilegi
Ovviamente l'esclusione dal privilegio. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/02/2021 19:39RE: RE: RE: RE: Spese processuali e di pignoramento - Privilegi
Lei ha ragione in via generale, tuttavia l'art. 2855 c.c, stabilisce che "qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la misura nell'iscrizione". Ossia, in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c. - richiamati dagli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fallimentare – è prevista dalla legge, purchè sia indicata la misura degli interessi nella nota. Nel caso in esame la misura degli interessi è data dalla sentenza passata in giudicato, sulla base della quale è stata iscritta ipoteca giudiziale, che ha condannato il fallito al pagamento di una certa somma, oltre gli interessi legali, per cui l'iscrizione per una somma ampiamente capiente (quasi il doppio del credito per capitale), fa ritenere che sia stata effettuata l'iscrizione anche a garanzia degli interessi, senza indicarne la misura, cui sopperisce la sentenza.
Escluse le spese non documentate, vuol dire escluso il credito, fermo restando che la parte non documentata attiene alla fase successiva alla sentenza, perché per quelle precedenti il titolo è la sentenza stessa di condanna.
Zucchetti SG srl
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