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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Opposizione del creditore ex art. 98 l.f. - partecipazione del Curatore
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Mariano Allegro
LODI28/05/2021 12:53Opposizione del creditore ex art. 98 l.f. - partecipazione del Curatore
Vorrei qui considerare l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 98 l.f.
che così recita testualmente "Al procedimento partecipa anche il curatore".
Sembrerebbe, dunque, che in caso di opposizione allo stato passivo da parte di un creditore, se il curatore non ha nulla da eccepire in ordine alla medesima opposizione, ma vuole "partecipare" al procedimento, per esempio, per meglio chiarire gli aspetti tecnici che hanno dato luogo al respingimento della domanda del creditore da questo proposta ex art. 93 l.f. il medesimo curatore può evitare di costituirsi in giudizio e, comunque, presentarsi avanti al collegio di opposizione.
Qualora questa interpretazione sia corretta, la cancelleria è tenuta ad avvisare il curatore delle vicissitudini processuali ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/05/2021 18:52RE: Opposizione del creditore ex art. 98 l.f. - partecipazione del Curatore
L'inciso che lei riporta e cioè che "Al procedimento partecipa anche il curatore", non è contenuto alla fine del secondo comma dell'art. 98, che tratta delle opposizioni allo stato passivo, ma alla fine del terzo ed anche del quarto comma che trattano, rispettivamente, delle impugnazioni e della revocazione.
Questa precisazione non è frutto di pignoleria, ma è determinante perché l'opposizione allo stato passivo è proposta dal creditore nei confronti del curatore, che quindi è il contraddittore necessario, sicchè in tale giudizio il curatore se vuole partecipare al giudizio deve farlo formalmente costituendosi in causa con un legale, fermo restando che non ha l'obbligo di costituirsi. Nel nuovo codice della crisi- non ancora in vigore- invece, il comma decimo dell'art. 207 prevede che il curatore, benché non costituito, debba partecipare all'udienza di comparizione per informare le altre parti e il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Le altre impugnazioni- diverse dalla opposizione allo stato passivo- possono essere promosse anche da un creditore e il legittimato passivo è il creditore concorrente la cui ammissione sia oggetto della contestazione o di revoca, per cui, ove l'impugnante non sia il curatore, questi non è né attore né convenuto, per cui la norma prevede comunque la sua partecipazione al processo. Il fatto è che in entrambi i commi citati tale previsione non è accompagnata da altra precisazione, il che ha reso incerto il ruolo del curatore in questi giudizi; comunque l'idea prevalente è che il fatto che il terzo comma dell'art. 98 l. fall.- anziché qualificare il curatore come contraddittore o di disporre, al pari del secondo comma per l'opposizione, che il gravame è proposto nei confronti del curatore- si limiti a dire che al procedimento partecipa il curatore, fa capire che questi deve essere, comunque, chiamato in giudizio (ed, infatti, il ricorso con il pedissequo decreto che fissa l'udienza va notificato al curatore), ma anche che la sua effettiva costituzione non è necessaria, potendo anche limitarsi a comparire all'udienza sia per fornire eventuali chiarimenti sia allo scopo di rendere estensibile nei suoi confronti l'efficacia del provvedimento con cui il collegio decide in via definitiva.
Zucchetti SG srl
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