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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Termine domande tardive
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Giovanni Bertani
Parma14/10/2014 18:22Termine domande tardive
Ho la seguente situazione. Il decreto di esecutività dello Stato Passivo è stato depositato il 15 ottobre 2013, dandone ritualmente avviso a tutti i creditori. Mi domandavo quale fosse il termine per le tardive, poiché l'art 101 stabilisce "non oltre quello di dodici mesi" da tale data. La mia interpretazione è che il termine ultimo è il 14 ottobre 2014, giacché il dodicesimo mese si compie appunto in tale giorno, cioè il primo mese parte dal 15/10/2013 al 14/11/2013 e così via fino al 14 ottobre 2014. Il legale della procedura sostiene che il legislatore con la locuzione "dodici mesi" intenda proprio "mesi", per cui il primo mese scade il 31/10/2013, cioè è ottobre 2013, per cui il dodicesimo diventa settembre (30/09/2014) 2014. La seconda mi sembra una interpretazione eccessivamente restrittiva. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/10/2014 20:21RE: Termine domande tardive
Classificazione: TARDIVE / SUPERTARDIVEPer la verità è la prima volta che sentiamo di una interpretazione dell'art. 101 come quella fatta dal legale della sua procedura e ci sembra decisamente errata, dal momento che l'art. 101 precisa che sono tardive le domande "trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo", ove appare chiaro che il termine di dodici mesi incomincia a decorrere dalla data di esecutività dello stato passivo, tanto più che a norma dell'art. 155 cpc per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune, sicchè se la data iniziale è quella del 5.10.2013, quella finale di dodici mesi non è sicuramente il il 30.9.2014 ma neanche il 14.10.2014, bensì il 15.10.2014. Ad essere precisi neanche questa perché il termine in questione è soggetto alla sospensione feriale, atteso il carattere tassativo delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742 (Cass. sez. un. 24 novembre 2009, n. 24665, cui si sono successivamente conformate Cass. 5 agosto 2011, n. 17044 e Cass. 3 dicembre 2012, n. 21596).
Zucchetti Sg Srl
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Francesca Battaini
GALLARATE (VA)03/10/2016 18:43RE: RE: Termine domande tardive
Quindi nel caso di domanda tardiva presentata da lavoratore dipendente in data 09.06.2016 con stato passivo reso esecutivo in data 09.06.2015 la stessa è da classificarsi quale tardiva e non ultratardiva?
Nella fattispecie, secondo quanto da voi indicato, il termine ultimo è il 09.06.2016 (perché la sentenza della Cass. citata esclude la sospensione feriale in materia di lavoro)?
C'è qualche sentenza al riguardo? Io l'avrei considerata tardiva fino all'08.06.2016.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2016 19:50RE: RE: RE: Termine domande tardive
Per la presentazione delle domande tardive è previsto dall'art. 101 l.fall. un termine di decadenza preciso per la partecipazione al concorso, fissato in dodici mesi a decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, termine prorogabile fino a diciotto mesi dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento in caso di particolare complessità della procedura.
Questo termine è di natura processuale ed è quindi soggetto alla sospensione feriale, atteso il carattere tassativo delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez.un. 24.11.2009 n. 24665; conf. Cass. Cass. 3.12.2012 n. 21596; Cass. 5.8.2011, n. 17044; Cass. 3.12.2012, n. 21596), secondo le quali, "ai sensi del combinato disposto del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 e della l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e segg., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro".
Noi abbiamo detto in più occasioni che il diverso trattamento per le cause di lavoro si spiegava nel vigore della precedente normativa, in cui alla domanda tardiva seguiva, in caso di contestazione, un giudizio individuale ordinario nel quale la sospensione dei termini poteva essere diversificata in base all'oggetto delle domande; nel rito concorsuale attuale, in cui le udienze di verifica delle domande tempestive, come di quelle tardive sono tutte concorsualizzate, nel senso che sono aperte a tutti i creditori concorsuali che intendono diventare concorrenti sul patrimonio del debitore, indipendentemente dall'oggetto o dalla fonte del diritto azionato, non ci sembra che vi sia più spazio per una diversa regolamentazione della sospensione dei termini feriali.
Ad ogni modo, venendo al suo caso concreto, se si segue la tesi della Cassazione che nega la sospensione feriali per i crediti di lavoro, il termine ultimo per la presentazione della domanda tardiva è il 9.6.2016, essendo stato lo stato passivo dichiarato esecutivo il 9.6.2015, se, invece, si riteine non più applicabile l'indirizzo citato, per cui la sospensione opera anche per i crediti di lavoro, la data ultima per la presnetazione di domanda tardiva, è quella del 9.7.2016.
Zucchetti SG srl
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